Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Impugnazione decreto di liquidazione del liquidatore giudiziale

  • Michele Bordoni

    La Spezia
    27/09/2018 20:56

    Impugnazione decreto di liquidazione del liquidatore giudiziale

    In qualità di liquidatore giudiziale in un concordato preventivo a seguito dell istanza di liquidazione proposta al collegio, quest ultimo ha provveduto con decreto a liquidare il compenso allo scrivente commettendo un evidente errore materiale nel computo del saldo.
    Ho provveduto a depositare istanza in cui richiedo la correzione di tale errore.
    Però tale istanza non ha avuto alcun riscontro.
    Quale tipo di impugnazione e' prevista ex legge in questo caso e che termini sono previsti?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2018 19:24

      RE: Impugnazione decreto di liquidazione del liquidatore giudiziale

      Il secondo comma dell'art. 182 stabilisce che "si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili; orbene l'art. 39, che tratta del compenso del curatore, prevede a sua volta, che il compenso e le spese dovuti al curatore (e, quindi anche al liquidatore) "sono liquidati ad istanza del curatore (nel caso del liquidatore) con decreto del tribunale non soggetto a reclamo…". Il decreto del tribunale quindi non è impugnabile, ma poiché ha natura decisoria e definitiva, è soggetto al ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006). pertanto il ricorso è da proporre nel rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto (art. 325 c.p.c.) e, in mancanza, entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento (art.327 cpc), e cioè dal momento del suo deposito in cancelleria.
      Riteniamo tuttavia difficilmente proponibile tale ricorso per la correzione di errore materiale, non rientrando questa fattispecie tra le previsioni di cui all'art. 360 cpc, per cui è preferibile insistere presso il collegio per la correzione e al limite della scadenza dei termini di cui sopra, ove non vi sia risposta, tentare il ricorso ex art. 111 Cost.
      Zucchetti SG srl