Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura ex art. 118 e azione penale

  • Maurizio Calvi

    Chieti Scalo (CH)
    15/03/2015 16:01

    Chiusura ex art. 118 e azione penale

    Vorrei proporre al GD la chiusura di una inutile procedura senza alcun attivo, anche prima della scadenza delle udienze tardive.
    Potrebbe ostacolare una eventuale (probabile) azione penale a carico dell'amministratore unico a seguito di segnalazioni di irregolarità motivate nella mia relazione ex art. 33 ?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2015 18:42

      RE: Chiusura ex art. 118 e azione penale

      Alla chiusura de fallimento ai sensi del n. 4 dell'art. 118 l.fall. (che è la fattispecie applicabile al caso) si procede "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura" Ciò possibile quindi non solo quando manca qualsiasi disponibilità per soddisfare i creditori, ma non vi neanche la ragionevole prospettazione che la procedura possa in futuro disporre di un attivo, anche se limitato.
      Se questo è il principio direttivo per addivenire alla chiusura ai sensi dell'art. 118 n. 4 l.f., la pendenza di una azione penale o la stessa eventualità che venga promossa azione penale a carico dell'amministratore unico della società fallita per bancarotta, potrebbe o non influenzare la procedura fallimentare a seconda della valutazione che rispetto al caso concreto potrà fare il curatore. L'accertamento infatti di un reato del genere potrebbe costituire la base per l'esercizio di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, che potrebbe portare all'introito di una somma di danaro per il fallimento, tanto che l'art. 240 l.fall. prevede che il curatore possa costituirsi parte civile in questo procedimento penale, allo scopo, appunto, di far valere le pretese risarcitorie già in questa fase penalistica. Da quei la rimessione della questione alla valutazione concreta del curatore, che deve appunto prospetticamente valutare se da quell'azione può derivare un attivo per il fallimento tale da giustificare il mantenimento della procedura e questa valutazione dipende da una serie di fattori, che vanno dalla convinzione della esistenza del reato alle probabilità della condanna sulla base di quanto accertabile; dalla possibilità di dimostrare l'esistenza di un danno e del nesso eziologico con la condotta del debitore alle condizioni economico patrimoniali dell'amministratore (se questi non dispone di beni aggredibili la condanna diventa superflua per il fallimento), dalla complessità della vicenda ai presumibili tempi di accertamento (anche se si fa costituzione di parte civile, i giudici del penale demandano la liquidazione del danno in altra sede), e così via.
      Zucchetti SG Srl