Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

rendiconto a seguito di istanza ex art. 102 L.F.

  • Debora Gambineri

    Arezzo
    19/07/2016 16:46

    rendiconto a seguito di istanza ex art. 102 L.F.

    A seguito della mia istanza ex art. 102 Legge Fallimentare il Giudice Delegato ha disposto di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.
    Ho provveduto tempestivamente a dare comunicazione del suddetto decreto ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo tardiva (in quanto per i crediti tempestivi si è tenuta l'udienza di ammissione al passivo con successiva redazione dello stato passivo reso esecutivo).
    Premetto che nelle casse della procedura ci sono circa €. 500,00 e che entro il 31 luglio dovrei presentare la relazione periodica.
    Adesso vorrei procedere nel modo seguente:
    - impiego delle somme in cassa per il pagamento parziale delle spese di giustizia per il quale non credo di avere bisogno di mandato)
    - chiusura del conto corrente intestato alla procedura
    - presentazione del conto di gestione
    - dopo l'approvazione del conto di gestione richiesta di liquidazione dei compensi del curatore mediante procedura di ammissione al gratuito patrocinio
    - chiusura del fallimento

    E' corretto?
    Inoltre, nel corso della procedura, è stato nominato come coadiuatore un commercialista che si è occupato degli adempimenti fiscali e controllo della contabilità.
    Come devo procedere per i suoi compensi?
    Grazie per la collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2016 20:10

      RE: rendiconto a seguito di istanza ex art. 102 L.F.

      Per la verità quei pochi soldi di cui dispone dovrebbe distribuirli tra le varie prededuzioni, tra cui il suo compenso e quello del coadiutore, da considerare tutti sullo stesso piano in quanto spese di giustizia, ma vista la modestia dell'importo disponibile, la sua idea di pagare le spese di giustizia primariamente potrebbe essere la migliore e la più pratica anche se quella non più corretta. Per il prelievo però vi è bisogno di mandato, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 34 l.f.
      A norma del secondo comma dell'art. 32, il coadiutore dovrebbe essere retribuito e del compenso a lui riconosciuto "si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore"; evidentemente anche questo compenso va tra le spese a carico dell'Erario, come il suo compenso.
      Per il resto l'iter da lei delineato è corretto.
      Zucchetti SG srl