Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

secretazione

  • Claudio Maccaferri

    BOLOGNA
    31/10/2015 19:18

    secretazione

    come devo agire procedimentalmente per secretare una parte di una relazione come indicatomi dal giudice?
    Si tratta di una parte del progetto di liquidazione
    essendo già inserito in PCT tra gli atti di Siecic,mi chiedo se non sia già visibile ai creditori iscritti e pertanto come devo agire per soddisfare il giudice.


    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/11/2015 18:55

      RE: secretazione

      Col sistema cartaceo la segretazione era un problema della cancelleria, giusto il disposto del comma quarto dell'art. 33 (applicato nella fattispecie per analogia al programma di liquidazione) per il quale "Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi ….. Copia della relazione, nel suo testo integrale, e' trasmessa al pubblico ministero". E che dovesse essere il cancelliere a fare questo lavoro lo si deduce sia dalla norma citata che restringe il compito del curatore al deposito in cancelleria, sia dall'art. 90, comma 1, per il quale 1, "Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente".
      Da quest'ultima disposizione si capisce che ancor oggi è il cancelliere a dover provvedere alla formazione del fascicolo in modalità informatica, ma ora è necessaria una sinergia tra curatore e cancelliere (che spiega anche il provvedimento del giudice delegato rivolto al curatore) perché il meccanismo del deposito telematico segue questo schema:
      a) il Curatore predispone il documento in formato PDF, lo firma digitalmente e lo deposita in Siecic, applicando le modalità tecniche di deposito del PCT ;
      b) il file arriva al Cancelliere, che può accettare o respingere l'atto . Se lo accetta, l'atto entra a far parte del fascicolo Siecic .
      c) non è previsto che il cancelliere modifichi l'atto telematico depositato dal Curatore .
      d) però lo può respingere e in tal modo consente al Curatore di predisporre un nuovo PDF, con le secretazioni richieste dal GD .
      e) a questo punto il Curatore rideposita l'atto, con le parti secretate
      Questi sono i passaggi, per cui il cancelliere, prima di depositare il documento in Siecic, dovrebbe sottoporlo al giudice e se questi ordina di segretare alcune parti, il cancelliere respinge l'atto, costringendo il curatore a ridepositarlo con le opportune modifiche inidcate dal giudice delegato.
      Se, nel suo caso, l'atto è stato già depositato in Siecic, ci sembra difficile apportare le modifiche richieste dal giudice.
      Zucchetti SG Srl