Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

credito IVA finale - richiesta rimborso o abbandono - ricevimento note di variazione successive

  • Cesare Carpena

    Piacenza
    16/05/2017 13:05

    credito IVA finale - richiesta rimborso o abbandono - ricevimento note di variazione successive

    Il fallimento, in via di chiusura nel 2017 per il compimento del riparto finale ex art. 118 n. 3, ha un credito IVA di € 4.000 generatosi nel corso della procedura.
    Tale credito verrà utilizzato in compensazione per pagare parzialmente la ritenuta d'acconto sul compenso finale. Tuttavia, con la registrazione della fattura del compenso, residuerà un credito IVA di circa € 6.000 e per ritenute sugli interessi di c/c per circa € 1.000.
    Pur tenendo conto delle modifiche all'art. 118 che consentono la chiusura anche in presenza di pendenza di giudizi, mi pare di capire che la eventuale richiesta di rimborso IVA (con l'ultimo modello IVA 2018), al pari di quella per ritenute, non costituisca una "azione" e pertanto non sia ipotizzabile una riapertura della procedura cui far seguito un ulteriore riparto.
    Vista l'importo dei crediti ed i costi per una loro cessione, sarei quindi orientato, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, al loro abbandono (in questo caso indicando il credito "a riporto" in IVA 2018).
    Si aggiunge però che l'AdE con la circolare n. 8/E de 07/04/2017 (risposte a Telefisco) al punto 13.1 riprende il concetto secondo il quale il curatore che riceve note di variazione IVA successivamente al piano di riparto da parte dei creditori insoddisfatti debba "annotare nel registro IVA la corrispondente variazione in aumento" non perché ciò sia da includere nel piano di riparto quanto per consentire di "evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti (cfr ris. n. 155 del 2001)".
    In questo caso, però, registrando tali note di variazione nel 2017 (che sicuramente mi perverranno entro la scadenza di IVA 2018) devo includerle in IVA 2018? Si attuerà quindi una loro compensazione con il credito finale non richiesto a rimborso (se non addirittura con una evidenza finale di debito)?
    Quale è la Vs. opinione rispetto ai temi sopra indicati? (abbandono "autorizzato" dei crediti; riporto del credito nella dichiarazione finale; ricevimento delle note di variazione e successiva compilazione della dichiarazione IVA conclusiva).
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/05/2017 14:09

      RE: credito IVA finale - richiesta rimborso o abbandono - ricevimento note di variazione successive

      In primo luogo, precisiamo che per la chiusura della posizione IVA non si deve certo attendere la presentazione della dichiarazione IVA 2018 (anche perchè così facendo avremmo la partita IVA aperta anche nel 2018 e quindi l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA 2019, e così via ...).

      Il Curatore può chiudere la posizione IVA nel momento in cui sono ultimate le operazioni attive, quindi anche molto prima prima della chiusura del fallimento. E una volta chiusa la posizione IVA non deve nè può più registrare alcuna fattura ricevuta.

      Ciò premesso, quanto esposto nella seconda parte del quesito è corretto. Il Curatore può essere autorizzato all'abbandono del credito IVA e deve presentare l'ultima dichiarazione IVA, riportando quando emergerà dalle registrazioni contabili con esclusione di quelle derivanti dalla ricezione delle note di credito in questione: la Circolare 8/2017 non affronta il problema, ma la Risoluzione 155/2001, in essa citata, lo fa in modo molto chiaro: "Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non e' tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali".

      In conclusione la dichiarazione evidenzierà un credito, che non essendo chiesto a rimborso non verrà erogato dall'Ufficio, mentre che il debito derivante dalle note di credito emesse dai creditori insoddisfatti possa essere richiesto al fallito tornato in bonis si pare francamente un caso di scuola, e il fatto che da tale debito il fallito possa detrarre il credito risultante dall'ultima dichiarazione, ci pare un caso ... di scuola superiore, anche se in base ai principi generali non vediamo perchè tale compensazione non debba operare.
      • Cesare Carpena

        Piacenza
        19/05/2017 10:58

        RE: RE: credito IVA finale - richiesta rimborso o abbandono - ricevimento note di variazione successive

        Grazie mille per la risposta.
        Mi è ben chiaro che il curatore possa non attendere la conclusione della procedura per chiudere la partita IVA (ultimate le operazioni attive) e quindi chiedere a rimborso il credito anzitempo.
        In alcuni casi, però, mi è parso che il modo più efficiente per utilizzare il credito Iva creatosi in corso di procedura fosse non quello di domandarlo a rimborso, quanto di utilizzarlo in compensazione per il pagamento della ritenuta sul compenso finale al curatore o sulle eventuali ritenute al riparto (sempre che vi fosse una certa corrispondenza tra gli importi).
        Ovviamente ciò comporta la reiterazione dell'invio della dichiarazione annuale.
        Concordo poi con voi sul fatto che sia caso di scuola..superiore (se non addirittura fantascientifica) l'ipotesi che il fallito ritorni in bonis e che questi possa opporre in compensazione all'Amministrazione il credito che residua a fine procedura.
        Tuttavia mi domandavo se permanevano, per il curatore, gli ordinari obblighi di registrazione (e dichiarazione) per le note di credito ricevute dai creditori insoddisfatti pervenute tra la data di esecutività del piano di riparto e la data di chiusura della procedura, ciò nel particolare caso che solo a tale ultima data venisse chiusa la partita IVA (per errore o per scelta del medesimo).
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/05/2017 17:34

          RE: RE: RE: credito IVA finale - richiesta rimborso o abbandono - ricevimento note di variazione successive

          Non siamo sicuri di aver ben compreso la domanda, quindi ribadiamo che, come chiarito dalla Circolare citata:
          - se al momento di ricevimento delle stesse la posizione IVA è ancora aperta, il Curatore è tenuto a registrare tali note di credito
          - non ne deve invece tener conto nella dichiarazione relativa a tale annualità.