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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
REVOCA DEL FALLIMENTO - COMPENSO CURATORE E CONTRIBUTO UNIFICATO
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Fabio Titi
FORLI' (FC)15/06/2021 11:53REVOCA DEL FALLIMENTO - COMPENSO CURATORE E CONTRIBUTO UNIFICATO
Buongiorno,
il fallimento di cui sono Curatore è stato revocato dalla Corte di Appello in data 25.05.2021. Decorsi 30 giorni la revoca diverrà definitiva.
La revoca è stata concessa per il mancato superamento dei limiti di cui all'art. 1 l.f. per i quali il fallito in sede prefallimentare non aveva dimostrato di non superarli non essendosi costituito.
Nella sentenza della Corte di appello si legge quanto segue: "giustifica la compensazione delle spese il fatto che il debitore, non comparso davanti al Tribunale, solo in sede di reclamo abbia dedotto e offerto prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f.".
L'interpretazione per la quale chiedo Vostra gentile conferma è che l'onorario del Curatore e la refusione delle spese da quest'ultimo sostenute siano poste a carico del debitore e che lo scrivente debba quindi procedere dopo la presentazione del rendiconto alla richiesta della liquidazione del proprio compenso al GD chiedendo che il pagamento dell'onorario sia posto appunto a carico del debitore.
Il conto corrente della Procedura presenta un saldo attivo di qualche centinaio di euro che non è sufficiente a pagare l'onorario del Curatore per intero. Peraltro non è ancora stato liquidato il contributo unificato. Le somme che sono sul conto della Procedura - posto che le spese sono a carico del debitore (se non ho interpretato male quanto stabilito dalla Corte di Appello) - posso quindi essere utilizzate per il pagamento (parziale) del compenso del Curatore. E per il contributo unificato è l'erario a doverli chiedere al debitore? Grazie in anticipo per la Vostra risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2021 20:05RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - COMPENSO CURATORE E CONTRIBUTO UNIFICATO
L'art. 147 del DPR N. 115 del 2002 dispone che "in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento". Come si vede la norma è molto chiara nella individuazione dei soggetti che sono tenuti al pagamento del compenso e delle condizioni in presenza delle quali scatta la responsabilità di ciascuno; ossia, il pagamento del compenso è possto a carico del soggetto che ha determinato con suo comportamento , anche solo colposo, la dichiarazione di fallimento, per cui i soggetti interessati possono essere il creditore o il debitore; la norma non prende in considerazione il caso che manchi la colpa di costoro comportamento, ma ormai è pacifico che , in questi casi, il compenso del curatore è a carico dell'Erario, le spese rimangono a carico dell'Erario, tant'è che che la Corte Costituzionale ha interpretato l'art. 146 comma 3 lettera c) del DPR n.115 del 2002 come comprensivo del curatore tra gli ausiliari del giudice.
Fatta questa premessa , nel caso di specie la Corte d'appello, nel decidere sulle spese della causa del reclamo ha disposto la compensazione delle spese, ma ha indicato che il fallito non si è presentato nella sede prefallimentare, ove avrebbe potuto far valere le sua condizione di soggetto non fallibile, per cui non avremmo dubbi a ritenere che , nel caso, vi sia stato un comportamento colposo del fallito, come da lei indicato.
Questa conclusione, tuttavia, non comporta che lei possa disporre dell'attivo residuo per pagarsi il suo compenso previa liquidazione da parte del tribunale fallimentare (non certo del giudice delegato, dal momento che è il tribunale che liquida il compenso, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 18 e primo comma dell'art. 39 l. fall.); o meglio, il tribunale fallimentare rimane l'organo competente a liquidare il compenso, in quanto espressamente lo prevede l'ult. comma dell'art. 18 l. fall., per il quale, appunto, ". Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26".
Bisogna, tuttavia, ancora stabilire quale sia il soggetto che tenuto al pagamento; la decisione della Corte d'Appello ha, come detto, fornito una indicazione sul comportamento colpevole del fallito, ma manca un provvedimento giudiziale di condanni del debitore fallito al pagamento del compenso del curatore liquidato dal tribunale. Si è posto pertanto, il problema di quale organo giudiziaria sia competente a stabilire a carico di quale soggetto (creditore, debitore, erario) vanno poste le spese e il compenso del curatore, come liquidato dal tribunale fallimentare, a meno che uno di essi non a meno che il fallito non provveda al pagamento eliminando in radice la questione. Come, infatti precisato da Cass. 26/10/2012, n.18541, pur dopo l'abrogazione della L. Fall., art. 21, comma 2 disposta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 che ha nel contempo modificato il testo della L. Fall., art. 18 u.c.. è da escludere "che possa addossarsi il costo della procedura senza previa indicazione della parte che si ritenga onerata ed in assenza di un accertamento di un suo contegno colpevole".
Orbene, secondo la stessa decisione un tale provvedimento può essere emesso anche dal tribunale fallimentare al momento della liquidazione del compenso, ma "il curatore che chiede la liquidazione del compenso ha l'onere di individuare, sin dall'atto introduttivo del procedimento, il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura ed il Tribunale è tenuto a verificare e quindi ad illustrare quale sia stato il contributo causale dei soggetti incidente sulla sua apertura. Nell'assetto normativo, applicabile al caso di specie ratione temporis….. spetta, infatti, alla parte istante individuare, sin dall'atto introduttivo del procedimento, il soggetto cui addossare l'onere delle spese e del compenso della procedura"
In precedenza la S. Corte aveva statuito che l'istanza con cui il Curatore chiede porsi il predetto compenso a carico del creditore, del debitore o dell'Erario "non può essere proposta al medesimo giudice mediante l'instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso, ma, essendo stato indicato un soggetto controinteressato perché individuato come soggetto tenuto definitivamente al pagamento di tale compenso, dev'essere proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di procedura fallimentare non più in corso" (Cass. 25/05/2006, n.12411; Cass. 17/04/2008, n.10099; ecc.), ma con riferimento ad un assetto normativo che è mutato e riguardo non alla responsabilità debitore fallito ma per le spese da porre a carico dell'erario.
In conclusione con il poco attivo di cui dispone deve procedere al pagamento delle spese del campione civile e altre di cancelleria e poi, se ottiene la condanna o, comunque un provvedimento che pone a carico dell'ex fallito il pagamento delle del suo compenso, potrà far valere nei suoi confronti il credito liquidato.
Zucchetti Sg srl-
Fabio Titi
FORLI' (FC)17/06/2021 16:43RE: RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - COMPENSO CURATORE E CONTRIBUTO UNIFICATO
Grazie per la risposta come sempre chiara ed esauriente. Un'ultima domanda: ma se l'esigua somma a disposizione della procedura non fosse nemmeno sufficiente a pagare per intero il campione civile, quest'ultimo deve essere pagato solo parzialmente con la somma a disposizione della Procedura e la parte restante posta a carico dell'erario? grazie per il Vostro riscontro. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/06/2021 19:37RE: RE: RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - COMPENSO CURATORE E CONTRIBUTO UNIFICATO
Esatto.
Zucchetti SG srl
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Giuseppe D'Angelo
Sant'Egidio del Monte Albino (SA)03/07/2023 21:55RE: RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - COMPENSO CURATORE E CONTRIBUTO UNIFICATO
Chiedo di conoscere il Vostro autorevole parere sull'ipotesi in cui il provvedimento di revoca del fallimento addebiti la responsabilità della procedura al debitore ma questi (società commerciale) risulti privo di qualsiasi attivo. In tal caso il Curatore può essere liquidato a carico dell'erario o non percepirà, di fatto, alcun compenso?
Ringrazio in anticipo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/07/2023 19:53RE: RE: RE: REVOCA DEL FALLIMENTO - COMPENSO CURATORE E CONTRIBUTO UNIFICATO
La norma di cui all'art. 147 del DPR N. 115 del 2002 che abbiamo riportato nella prima risposta di questa sequenza è molto chiara nella individuazione dei soggetti che sono tenuti al pagamento del compenso e delle condizioni in presenza delle quali scatta la responsabilità di ciascuno; ossia, il pagamento del compenso è posto a carico del soggetto che ha determinato con suo comportamento, anche solo colposo, la dichiarazione di fallimento, per cui i soggetti interessati possono essere il creditore o il debitore. Nel suo caso la Corte ha affermato la colpa del fallito o meglio della società fallita, per cui se questa è priva di mezzi, come accade nel caso ordinario in cui il fallimento si chiuda per mancanza di attivo, il compenso del curatore è a carico dell'Erario.
Del resto, nel caso, non regolato, in cui manchi la indicazione della responsabilità del creditore o del fallito è pacifico che il compenso del curatore sia a carico dell'Erario e che le spese rimangono a carico dell'Erario, tant'è che la Corte Costituzionale ha interpretato l'art. 146 comma 3 lettera c) del DPR n.115 del 2002 come comprensivo del curatore tra gli ausiliari del giudice.
Zucchetti SG srl
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