Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

compensazione ex art. 56 l.f.

  • Gianni Ciotti

    Ancona
    01/07/2015 12:37

    compensazione ex art. 56 l.f.

    In qualità di Curatore vorrei sottoporre al Vs. parere il seguente quesito.
    In corso la redazione del conto di gestione, il sottoscritto si trova nella seguente situazione.
    La "fallita" (società di capitali), ha un credito Iva di importo rilevante sorto -per il 99%- precedentemente alla dichiarazione di fallimento.
    A seguito di accesso eseguito presso Equitalia Spa, risulta che la fallita ha "ruoli" pendenti per debiti sorti prima del fallimento per importi superiori al credito Iva, ancorché non insinuati nella procedura, nella quale l'importo insinuato, in privilegio (ex art. 2778 n. 18/19) è circa il 30% del "credito" da rimborsare, comunque postergato ai creditori insinuati.
    Essendo sia il credito Iva che i debiti erariali sorti precedentemente al fallimento, tali debiti/crediti sono compensabili ex art. 56 lf ?
    La Curatela fallimentare deve formalmente chiedere il rimborso Iva e nel Piano di Riparto Finale attribuire l'intero CREDITO Iva ai creditori antergati nel rispetto del disposto di cui all'art. 2778 cc., oppure "subire" la compensazione con il credito non completamente insinuato, di cui però ha avuto la notifica delle relative cartelle esattoriali?
    E in tal caso deve solo informare di tale "compensazione" il Comitato e il GD o questi deve autorizzarlo?
    Quale il Vs. parere sul punto?
    Vorrei sottoporre la questione agli organi competenti, supportato da un Vs. autorevole parere.
    Grazie

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/09/2015 11:24

      RE: compensazione ex art. 56 l.f.

      Come giustamente anticipato nel quesito, credito e debito nei confronti dell'Erario (come nei confronti di qualsiasi altro soggetto), entrambi ante procedura, si compensano ex lege, senza dubbio e senza necessità di ammissione al passivo del credito dell'Amministrazione.

      Trattandosi di una previsione di Legge, non è certo necessaria una autorizzazione da parte degli organi della procedura; se (trattandosi di importi elevati) il Curatore lo ritiene opportuno per sua maggiore tranquillità, può senz'altro farne oggetto di specifica informativa.