Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

revoca fallimento - incombenti ed attività conseguenti del curatore

  • Pietro Grammatico

    Palermo
    08/01/2018 11:35

    revoca fallimento - incombenti ed attività conseguenti del curatore

    Egregi Professionisti,

    Sono curatore di un fallimento revocato con sentenza della Corte di Appello avverso la quale il G.D. mi ha autorizzato (su mio parere) a NON proporre ricorso per Cassazione, sicchè la revoca è definitiva.
    Mi pongo quindi il problema degli incombenti successivi alla revoca posti a mio carico ed in particolare:

    1. nella procedura sono stato coadiuvato da due professionisti (consulente contabile e perito) i quali dovrebbero ricevere il loro compenso. La procedura non ha fondi e, quindi, sarebbe a carico dello stato. Ho interloquito con il G.D. il quale mi ha rappresentato che in conseguenza della revoca non avrebbe titolo per liquidare alcun compenso fuorché il mio. In tal maniera i due coadiutori non potrebbero percepire alcun compenso. Tale tesi mi lascia perplesso e desideravo conoscere il Vostro parere sul punto.

    2. Reputo che preliminarmente alla liquidazione del mio compenso dovrebbe comunque fissarsi una udienza per l'approvazione del rendiconto delle spese da me anticipate, ma anche in questo caso il G.D. è di diverso avviso ritenendo, invece, di poter liquidare le spese (oltre il compenso) sulla base di una relazione finale che dovrei predisporre indicando (con allegati) tali spese e chiedendo l'archiviazione della procedura. Anche in tale caso richiedo la Vostra pregiata opinione.

    3. Chi si occupa delle necessarie variazioni dati presso la Camera di Commercio (p.e.c., indicazione del fallimento etc)? A mio avviso non potrei essere io ma bensì la cancelleria. è una opinione per voi condivisibile?

    Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che Vorrete dedicarmi e colgo l'occasione per inviare,

    cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2018 10:58

      RE: revoca fallimento - incombenti ed attività conseguenti del curatore

      Il comma 16 dell'art. 18 stabilisce che, se il fallimento è revocato, le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26". A nostro avviso, tra le spese della procedura rientrano anche quelle per i consulenti utilizzati.
      A nostro parere, il curatore deve rendere il conto anche in caso di revoca del fallimento, dato che egli ha avuto la gestione di beni altrui che ora cessa, per cui il fallito è sicuramente interessato a prendere in esame l'attività di gestione svolta e non è pensabile che questa attività debba essere svolta in un autonomo giudizio, posto che, a norma dell'art. 38 l.f., "il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116".
      Zucchetti SG srl