Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

opposizione al piano di riparto finale

  • Carlo Tartarini

    LA SPEZIA
    29/01/2016 17:26

    opposizione al piano di riparto finale

    Buongiorno,
    il curatore presenta il progetto di ripartizione finale ai sensi dell'art. 110 della L.F; il GD ordina il deposito del progetto in cancelleria e dispone la comunicazione a tutti i creditori.
    Il curatore esegue le comunicazioni di rito ma, per errore materiale, omette la notifica ad alcuni creditori che invece avevano regolarmente comunicato la propria PEC. Successivamente su richiesta del curatore, ed in mancanza di contestazioni, il GD dichiara esecutivo il progetto di ripartizione finale. A questo punto quale tutela è prevista per i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto di riparto finale ?
    A mio parere il creditore che non ha ricevuto la comunicazione, e vuole contestare il progetto di riparto, può opporsi al provvedimento del G.D. che dichiara esecutivo il progetto di riparto, nei modi previsti dall'art. 26 della L.F.; reclamo che, tra l'altro, non può più presentarsi decorso il termine perentorio di 90 giorni dal deposito del provvedimento. Pertanto decorsi 90 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà il riparto diventa definitivo per tutti i creditori, anche per quelli che non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione. E quali responsabilità possono essere contestate al curatore dal creditore danneggiato dal riparto ?
    Grazie – Carlo Tartarini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/02/2016 11:32

      RE: opposizione al piano di riparto finale

      Esatto. Avverso il provvedimento del giudice delegato che dichiara la esecutività del riparto il creditore non notiziato poteva proporre impugnazione ex art. 26 nel termine massimo da lei indicato. Non avendolo fatto il provvedimento del giudice è diventato definitivo e il riparto va posto in esecuzione.
      In linea astratta la mancata comunicazione ad alcuni creditori ammessi al passivo dell'avvenuto deposito del piano di riparto finale evidenzia una carenza di diligenza da parte del curatore, che potrebbe essere utilizzata come base per una richiesta risarcitoria, ma la fondatezza di una tale pretesa dipende da una serie di considerazioni concrete, che evidentemente non conosciamo. Poiché, infatti, la comunicazione è funzionale alla possibilità data ai creditori di proporre reclamon avverso il progetto ex art. 36, bisogna capire in concreto se la mancata comunicazione ha danneggiato i creditori interessati. Sono stati questi esclusi dal riparto finale? avevano diritto a parteciparvi? l'impugnazione ex art. 36, che è solo per violazione di legge, avrebbe potuto eliminare l'evebtuale pregiudizio? e così via.
      Zucchetti SG srl