Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA PROCEDURA ART. 118 4 c. L.F.

  • FABIO FAZZI

    LUCCA
    07/12/2010 19:18

    CHIUSURA PROCEDURA ART. 118 4 c. L.F.

    Procedimento chiusura fallimento art. 118/ 4 c L.F. - FALLIMENTO DICHIARATO NEL 2009 -

    Nel caso di un fallimento di una S.R.L. priva di attivo da liquidare, una volta approvato il rendiconto ex art. 116 LF, liquidata la notula del curatore con addebito all'Erario, richiesta la chiusura ex art. 118 L.F. 4 comma con conseguente emissione del decreto da parte del Tribunale:
    Il curatore, che non ha effettuato alcun riparto, ha obbligo di comunicare la chiusura del fallimento ai creditori e al fallito?
    Il decreto di chiusura deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. dal cancelliere ?
    Da quando decorrono ed entro quali termini può essere proposto reclamo ex art. 26 L.F contro il decreto di chiusura del fallimento?

    Il curatore in merito all'istanza di cancellazione da effettuarsi con "COMUNICA" entro quale termine deve :
    cessare l'attività ai fini Iva, chiedere la cancellazione al Registro Imprese utilizzando il modello S3 e indicare nelle note "che è decorso il termine per la proposizione del reclamo" ?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/12/2010 20:48

      RE: CHIUSURA PROCEDURA ART. 118 4 c. L.F.

      Il provvedimento di chiusura del fallimento per qualsiasi causa sia disposta la chiusura, va comunicato dalla cancelleria al curatore, al fallito e al comitato dei creditori, oltre che agli eventuali intervenuti, come si può dedurre dal terzo comma dell'art. 26 e dal terzo comma dell'art. 119. Inoltre, ove la chiusura avvenga a sensi dell'art. 118 n. 4 ma prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori e il fallito.
      Il decreto di chiusura deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 17 8ossia deve essere iscritto nel registro delle imprese ove è stata iscritta la sentenza dichiarativa di fallimento), giusta disposizione dell'art. 119. Tale norma non precisa chi debba provvedere alla pubblicazione, per cui si applica, anche per tale profilo, l'art. 17, che pone tale incombente a carico del cancelliere.
      Il reclamo va proposto con ricorso nel termine perentorio di dieci giorni (art. 26 terzo comma) decorrenti dalla comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per il comitato dei creditori; per gli altri il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura, eseguita nelle forme dell'art. 17.
      Per l'ultimo quesito di natura tributaria passiamo la sua domanda al reparto competente.
      Zucchetti Sg Srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        12/01/2011 18:10

        RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA ART. 118 4 c. L.F.

        Per la cancellazione dal Registro delle imprese, a carico del Curatore nel caso in esame, non è previsto alcun termine.

        Diversa è la questione IVA, relativamente alla quale è sempre valido il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 35 del D.P.R. 633/72.

        E'’ quindi possibile comunicare la sola chiusura della posizione IVA, rispettando il termine dei 30 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per la proposizione del reclamo, e solo successivamente presentare la cancellazione dal Registro delle Imprese. Per quanto riguarda la seconda comunicazione, è certo che essa vada effettuata con ComUnica, mentre per quanto riguarda la prima è astrattamente possibile effettuarla sia con apposita ComUnica, contenente la sola comunicazione IVA, sia con il vecchio canale telematico. Poichè ci risulta che le prassi operative varino da Ufficio a Ufficio, suggeriamo di richiedere istruzioni alla CCIAA di competenza.

        Infine, ricordiamo che non necessariamente la posizione IVA deve essere chiusa al termine della procedura, essendo possibile (ed anzi astrattamente ancor più corretto) farlo dopo l'’ultimazione delle operazioni, attive e passive, rilevanti ai fini IVA.