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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Chiusura fallimento per esecuzione concordato fallimentare
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Valeria Annamaria Iaria
Roma22/01/2021 12:30Chiusura fallimento per esecuzione concordato fallimentare
Buongiorno, avrei bisogno del vostro supporto per risolvere una questione "particolare".
Si tratta di un fallimento chiuso ex art. 130 l.f.. Vi sintetizzo qui di seguito i vari passaggi che lo hanno interessato:
- in data 15.11.2013 è intervenuta l'approvazione da parte dei creditori del concordato fallimentare;
- in esecuzione del concordato la procedura ha soddisfatto integralmente le spese della Procedura (compreso il campione e il registro) e tutti i creditori privilegiati e, nella misura del 9% i creditori chirografari;
- in data 7.04.2014 è stato omologato il concorato;
- in data 26.11.2014 è stato approvato il rendiconto finale;
- il precedente curatore non ha provveduto alla chiusura e la sottoscritta è stata nominata in sostituzione;
- in data 31.03.2020 ho provveduto a richiedere al Tribunale di dichiarare la chiusura del Fallimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 l.fall.;
- con decreto del 22.10.2020 il Tribunale ha dichiarato la chiusura del fallimento.
A seguito del provvedimento emesso dal Tribunale la sottoscritta ha richiesto la cancellazione dal registro delle Imprese ma la Camera di Commercio ha rifiutato la pratica in quanto la società risulta in concordato Fallimentare e con l'iscrizione del provvedimento di esecuzione del C.F. la società ritorna in bonis e, pertanto, non può essere cancellata per chiusura del fallimento.
A questo punto non so come comportarmi.
Effettuo una variazione in camera di commercio dove comunico la chiusura del fallimento e la cessazione del mio incarico quale curatore?
Grazie in anticipo
Saluti
Valeria Iaria
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2021 13:05RE: Chiusura fallimento per esecuzione concordato fallimentare
Il responsabile della Camera di Commercio ha ragione nel rifiutare la cancellazione della società dal registro delle imprese perché effettivamente il concordato fallimentare è un mezzo di chiusura del fallimento basato su un accordo tra il fallito o un terzo e i creditori, col quale si attua il soddisfacimento dei creditori senza ricorrere alla liquidazione giudiziaria del patrimonio del fallito, sicchè questi- chiuso il fallimento che segue alla definitività della omologa- continua o può continuare la sua attività.
Ed, infatti, anche l'art. 118, che disciplina i casi di chiusura del fallimento per fattispecie diverse dal concordato, prevede al comma secondo, che, in caso di fallimento di società, solo nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) (compiuto riparto finale) e 4) (mancanza o insufficienza di attivo), il curatore chiede la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese; cancellazione che si giustifica con il fatto che alla chiusura del fallimento non residuano beni nel patrimonio della società fallita, per cui, una volta esaurita la liquidazione concorsuale, non vi è più alcun interesse meritevole di tutela a mantenere in vita un'entità soggettiva, ormai ridotta a scatola vuota. Qualora, invece, il fallimento della società si chiuda per uno dei motivi di cui ai nn. 1) e 2), la società viene a trovarsi in ben diversa condizione e potrà decidere se continuare l'attività o sciogliersi, per cui il curatore non è tenuto a chiedere la cancellazione, così come non è tenuto nel caso della chiusura per concordato.
Problema diverso è che fare alla fine del concordato che, lei dice essere stato già eseguito. La legge fallimentare non prevede espressamente un provvedimento di accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato, ma lo indica solo indirettamente nel terzo comma dell'art. 136 l. fall., lì dove stabilisce che "accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato". Ossia, il giudice delegato, accerta con decreto l'avvenuta esecuzione, e con esso ordina la cancellazione delle ipoteche iscritte ecc.; questo decreto, a norma del comma quarto, "è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17".
Pertanto, a nostro avviso, il curatore – che dopo la omologazione del concordato è rimasto in carica, così come il giudice delegato e il comitato dei creditori, per sorvegliarne l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione- una volta emesso il decreto di accertamento di avvenuta esecuzione del concordato, non deve fare altro che trasmetterlo al registro delle imprese, ove non abbia provveduto il cancelliere ai sensi dell'art. 17.
Zucchetti Sg srl-
Enrico Rocco
SALERNO30/04/2021 11:33RE: RE: Chiusura fallimento per esecuzione concordato fallimentare
Vi rappresento il mio caso: concordato fallimentare con assuntore che prevede la cessione di azienda ed altro attivo (crediti e canoni di fitto d'azienda pregressi maturati) nel periodo di 42 mesi. A me pare di capire che il curatore chiude il fallimento trascorsi i termini per le opposizioni al decreto di omologa del concordato, esatto (quindi dopo 30gg dall'omologa)? A quel punto il curatore vigila nel periodo di esecuzione del concordato sui pagamenti eseguiti.... per quanto riguarda la partita iva si chiede subito (in corrispondenza della chiusura del fallimento) la cancellazione oppure la chiusura della partita iva si chiede solo dopo l'esecuzione del concordato (dopo i 42 mesi)??
Nel caso dovesse chiudere il fallimento subito ma i rapporti fiscali restano aperti fino alla esecuzione del concordato il curatore deve provvedere agi adempimenti fiscali ed anche all'emissione delle fatture (fuori campo iva per la parte di prezzo per la cessione di azienda) ed imponibili iva (per la parte di prezzo fuori cessione azienda (e quindi imponibile iva)?
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/05/2021 20:32RE: RE: RE: Chiusura fallimento per esecuzione concordato fallimentare
Decorsi i termini per le opposizioni al decreto di omologa il fallimento si chiude e quindi:
- deve essere presentata la dichiarazione dei redditi a zero, perché per definizione non c'è un residuo attivo
- non deve essere chiusa la partita IVA perché in sede di esecuzione ben potranno essere effettuate operazioni rilevanti ai fini di tale tributo
- men che meno deve essere cessata la società, sia perché per la durata del concordato essa rimane pienamente operativa, sia perché dopo l'esecuzione dello stesso essa tornerà in bonis.
Speriamo di aver risposto ai quesiti posti, e naturalmente se servono integrazioni siamo sempre a disposizione.
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Santina Meli
siracusa28/10/2022 17:09RE: RE: Chiusura fallimento per esecuzione concordato fallimentare
Buonasera, ho un quesito da porre e precisamente se, una volta chiuso il fallimento a seguito di omologa di concordato fallimentare che prevede la cessione dell'immobile al proponente, l'IMU e la relativa dichiarazione sono a carico della Curatela ovvero dell'assuntore.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/11/2022 15:15RE: RE: RE: Chiusura fallimento per esecuzione concordato fallimentare
Trattandosi comunque di una cessione, anche se nell'ambito di un concordato e non di una "ordinaria" vendita a terzi, riteniamo che operi quanto previsto dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019: l'IMU è dovuta dalla procedura, dalla data del fallimento al provvedimento che ne trasferisce la proprietà all'assuntore.
Nulla vieta, ovviamente, che l'assuntore/proponente se ne faccia carico (fermo restando il controllo in merito al pagamento da parte del Curatore).
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