Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Adempimenti chiusura procedura vecchio rito

  • Paolo Casarini

    Carpi (MO)
    02/05/2012 19:50

    Adempimenti chiusura procedura vecchio rito

    Chiedo conferma dell'adempimento del curatore di "comunicare" ai soggetti interessati l'avvenuto deposito del decreto di chiusura del Tribunale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 23/07/2010, che ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 119 ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/05/2012 12:14

      RE: Adempimenti chiusura procedura vecchio rito

      La sua domanda pone un problema di grande rilievo al quale, crediamo, non sia stata data l'importanza che merita, essendo la sentenza della Corte Costituzionale che lei richiamata (Corte Cost. 23.7.2010, n. 119) passata abbastanza sotto silenzio in quanto relegate tra gli interventi sul vecchi testo della legge fallimentare e, quindi, non interessante la nuova normativa. In vece non è così e cerchiamo di vedere perché.
      Non vi è dubbio che la pronuncia di incostituzionalità si riferisca al secondo comma dell'art. 119 nella sua originaria versione, "nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge".
      Invero, per il rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 119, la pubblicazione del decreto di chiusura andava (e va) effettuata nelle forme dell'art. 17, che trattava (e tratta) della pubblicità della sentenza di fallimento. Esso prevedeva, oltre alla notifica a cura del cancelliere, dell'estratto della sentenza a determinati soggetti (il debitore, il creditore istante del fallimento e al curatore nominato), l'affissione, sempre a cura del cancelliere, dell'estratto alla porta del tribunale, e la comunicazione al P.M. e all'Ufficio del registro delle imprese.
      Questa forma di pubblicità – ossia l'affissione alla porta del tribunale- è stata ritenuta dalla Corte gravemente ed ingiustificatamente lesiva del diritto dei creditori di avere conoscenza del decreto, per potere proporre reclamo avverso lo stesso, e per questo motivo il secondo comma dell'art. 119 è stato dichiarato incostituzionale. Nel fare questo, però, la Corte, con una tipica sentenza additiva, ha anche precisato quale sia il sistema corretto da seguire e, nello svolgere tale compito, ha individuato due categorie di soggetti interessati a contestare il decreto di chiusura: quelli già individuati, ossia il debitore, i creditori prededucibili (nella specie, la questione di incostituzionalità era stata sollevata proprio con riferimento ad un creditore appartenente a tale categoria) e i creditori concorsuali insinuati e quelli non individuati, ossia tutti gli altri creditori concorsuali non insinuati. E' evidente- ha ragionato la Corte- che la scelta dell'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa, nel mentre quando i soggetti interessati sono facilmente individuati in quanto risultano dagli atti della procedura, il loro diritto di difesa va tutelato con la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito del decreto di chiusura.
      Questo meccanismo sicuramente si applica quindi ai fallimenti dichiarati anteriormente al 16 luglio 2006, i quali, in base alla normativa transitoria delle varie leggi di riforma, sono retti dalla disciplina precedente alla riforma.
      Ma che succede per i fallimenti dichiarati successivamente a tale data e regolati, quindi, dall'attuale art. 119? Quest'ultima norma infatti stabilisce, all'inizio del terzo comma, che "contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'art. 26", che fissa la decorrenza dei termini per il reclamo soltanto per alcuni soggetti, richiamando per gli altri interessati l'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal tribunale, per cui il discorso si sposta ancora sull'art. 119, primo comma, nella parte che prevede che il decreto di chiusura va pubblicato nelle forme dell'art. 17. Andando però a vedere l'attuale art. 17, si rileva che questa norma prevede come unica forma di pubblicità la annotazione del decreto di chiusura nel registro delle imprese, da cui decorre il termine per l'impugnazione per gli altri interessati.
      Da qui il dubbio iniziale, e cioè, nella attuale disciplina, per i creditori già individuati in quanto ammessi allo stato passivo o prededucibili è sufficiente a far decorrere il termine per l'impugnazione che il decreto di chiusura sia annotato nel registro delle imprese o è necessaria, come stabilito dalla Corte Costituzionale citata con riferimento alla legge preesistente, la comunicazione a costoro dell'avvenuto deposito e annotazione del decreto di chiusura? Noi riteniamo di si- e con questo rispondiamo alla sua domanda eventualmente si riferisca a procedura nuova- in quanto il principio affermato dalla Corte è a difesa del diritto di difesa del cittadino, la cui tutela sussiste anche nella nuova legge.
      Zucchetti SG Srl