Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Provvedimenti ex art. 119 - 5° comma L.F. e pagamento curatore e coadiutori

  • Cornelia Pompei

    Martinsicuro (TE)
    10/02/2015 13:51

    Provvedimenti ex art. 119 - 5° comma L.F. e pagamento curatore e coadiutori

    Buongiorno,
    Chiedo scusa se il quesito che Vi sottopongo è molto lungo ma le problematiche sulle quali chiedo un Vs. cortese parere sono complesse ed articolate.

    Con sentenza della Corte d'Appello, su reclamo della società fallita, è stata revocata la sentenza di fallimento ed è stato revocato il provvedimento di revoca del concordato preventivo, con la contestuale reimmissione della società nella pregressa procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.
    Il curatore aveva proposto ricorso per Cassazione ma, a seguito di un fatto nuovo, costituito da una sentenza del Consiglio di Stato sulla legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al successivo punto 4), il curatore ha rinunciato al procedimento pendente in Cassazione.
    Il Presidente della Corte Suprema ha quindi dichiarato estinto il procedimento in data 26 gennaio 2015 provocando il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello.
    Si formulano i seguenti quesiti:
    1) E' corretto sostenere che in caso di revoca del fallimento non è prevista l'emissione del decreto di chiusura ex art. 118 L. F.?
    2) Il rendiconto del curatore deve precedere i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma 5 L.F., oppure il Tribunale può emettere tali provvedimenti ed il curatore può depositare il proprio rendiconto anche successivamente. In quest'ultimo caso, poiché la società rientra in Concordato preventivo e sopraggiunge la figura del Commissario Giudiziale, la figura del curatore continua ad esistere?
    3) Nelle more della predisposizione del rendiconto ovvero dei provvedimenti ex art. 119, il curatore può reimmettere l'impresa nella disponibilità della società fallita ovvero tale operazione rientra tra le materie da regolare con i provvedimenti ex art. 119?
    4) Al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento restavano da liquidare i compensi ai coadiutori tecnici e legali ed il compenso del curatore.
    A tale riguardo si precisa che la sentenza di fallimento è stata emanata a seguito di un procedimento ex art. 173, apertosi su segnalazione del Commissario Giudiziale. Quest'ultimo, tra l'altro, segnalava al Giudice che la società debitrice aveva erroneamente dichiarato nella domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di essere mandante e non mandataria nell'ambito di un'ATI aggiudicataria di un appalto che costituiva il pilastro su cui si fondava la sostenibilità, anche finanziaria, della prosecuzione dell'attività. La qualifica di mandataria secondo il Tribunale impediva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ai sensi del quinto comma dell'art. 186-bis L.F. .
    Per tali ragioni il curatore intende far gravare sulla società debitrice la causa della dichiarazione del fallimento. Inoltre, escludendo l'attività relativa alla formazione del passivo, tutte le altre attività svolte dalla curatela hanno prodotto una innegabile utilità alla debitrice (incasso di crediti, collaudo di opere con acquisizione di nuovi crediti, eliminazione di debiti, attività relative al licenziamento dei lavoratori ricorrendo ai benefici degli ammortizzatori sociali ecc.).
    5) Alla luce di quanto si qui esposto, ritenete che il Tribunale, oltre a liquidare ex art. 18 L.F. le spese ed il compenso del curatore e dei coadiutori, accogliendo la tesi del curatore il quale sostiene che la società fallita ha dato causa alla dichiarazione di fallimento, possa indicare al curatore di provvedere al pagamento del suo compenso e quello dei coadiutori e di restituire l'esubero delle somme disponibili alla società fallita riammessa nella procedura di concordato preventivo in continuità?
    6) Se ciò è fattibile, la società tornata in concordato preventivo può impugnare il provvedimento del Tribunale e chiedere all'Erario di essere rimborsata delle somme pagate al curatore ed ai coadiutori?

    In urgente attesa di un Vs. illuminato parere riguardo ai quesiti sopra elencati, Vi porgo i miei più cordiali saluti.
    Cornelia Pompei
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/02/2015 20:43

      RE: Provvedimenti ex art. 119 - 5° comma L.F. e pagamento curatore e coadiutori

      1)-E' corretto sostenere che in caso di revoca del fallimento non è prevista l'emissione del decreto di chiusura ex art. 118 L. F.?
      Si è corretto perché la revoca è diversa e più radicale della chiusura della procedura, e gli effetti della stessa sono indicati nell'art. 18, co. 15 e 16. Ad ogni modo, poiché anche in caso di revoca, sono necessari provvedimenti attuativi degli effetti della decisione, è stata emanata la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 119, co. 5, che non prevede un decreto di chiusura, che sarebbe superfluo, ma un decreto, preso atto della intervenuta revoca e del passaggio in giudicato della relativa sentenza, emette i provvedimenti necessari per far sì che gli effetti della sentenza trovino attuazione; di conseguenza tali provvedimenti sono condizionati dalla situazione concreta, essendo evidente che i provvedimenti da emmeetere nei casi, come quello prospettato in cui è stato revocata la revoca del concordato, per cui si è riaperta tale procedura, sono diversi da quelli in cui non ci sia altra procedura in corso.
      2) Il rendiconto del curatore deve precedere i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma 5 L.F., oppure il Tribunale può emettere tali provvedimenti ed il curatore può depositare il proprio rendiconto anche successivamente. In quest'ultimo caso, poiché la società rientra in Concordato preventivo e sopraggiunge la figura del Commissario Giudiziale, la figura del curatore continua ad esistere?
      Il curatore , come gli altri organi della procedura fallimentare decadono con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, mantenendo ancora la loro funzione per il compimento degli atti necessari, quale è, per il curatore la presentazione del conto gestione e per il tribunale la emanazione dei provvedimenti attuativi di cui si diceva sub 1. Il curatore deve presentare il rendiconto appaena si verica la condizione della decadenza, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, indipendentemente dal compimento delle altre attività da parte del tribunale.
      3) Nelle more della predisposizione del rendiconto ovvero dei provvedimenti ex art. 119, il curatore può reimmettere l'impresa nella disponibilità della società fallita ovvero tale operazione rientra tra le materie da regolare con i provvedimenti ex art. 119?
      Come dicevamo in precedenza, il curatore decade dalle sue funzioni con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, per cui automaticamente egli perde la disponibilità dei beni e deve materialmente consegnarli al debitore con le modalità tipiche richieste dalla natura dei beni, a meno che il tribunale non abbia già emesso i provvedimenti attuativi di cui al quinto comma dell'art. 119. Ossia, a nostro avviso, non è necessario attendere detti provvedimenti, altrimenti si crea una fase cronologica durante la quale il curatore, non più tale, continua a detenere i beni del l'ex fallito.
      4) Al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento restavano da liquidare i compensi ai coadiutori tecnici e legali ed il compenso del curatore.
      A norma del comma 16 dell'art. 18, in caso di revoca "le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26". Questo è un altro compito che permane per il tribunale, che si ferma alla liquidazione, salvo a vedere a carico di chi sono dette spese perché, come è noto, prima la Corte Cost. con la sentenza n. 46 del 1975 e poi l'art. 147 del DPR n. 115 del 2002, 197 hanno fissato il principio secondo cui,"in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento", ossia quando con il suo comportamento ha indotto il giudice in errore circa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento successivamente revocata.
      5) Alla luce di quanto si qui esposto, ritenete che il Tribunale, oltre a liquidare ex art. 18 L.F. le spese ed il compenso del curatore e dei coadiutori, accogliendo la tesi del curatore il quale sostiene che la società fallita ha dato causa alla dichiarazione di fallimento, possa indicare al curatore di provvedere al pagamento del suo compenso e quello dei coadiutori e di restituire l'esubero delle somme disponibili alla società fallita riammessa nella procedura di concordato preventivo in continuità?
      Non è lei né il tribunale che liquida il compenso a dover appurare a carico di chi vadano poste le spese e il compenso del curatore, ma è la Corte che revoca il fallimento che deve stabilire se vi è stata "colpa" del creditore o del debitore fallito; in mancanza, il compenso e le altre spese del fallimento revocato sono a carico dell'Erario.
      6) Se ciò è fattibile, la società tornata in concordato preventivo può impugnare il provvedimento del Tribunale e chiedere all'Erario di essere rimborsata delle somme pagate al curatore ed ai coadiutori?
      Superata da quanto detto sopra.
      Zucchetti SG srl