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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
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Massimo Pezzot
Pordenone01/12/2014 18:35COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
BUONGIORNO, IL COMPENSO DOVUTO AL CONSULENTE DEL LAVORO CHE HA ELABORATO I CUD E IL MOD. 770 PER CONTO DEL FALLIMENTO SU INCARICO DEL CURATORE, VISTA AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO CREDITORI E DEL GIUDICE DELEGATO, DEVE ESSERE CALCOLATO DALLO STESSO SULLA BASE DEL DPR 115/2002 O SULLA BASE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE CDL?
GRAZIE IN ANTICIPO-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2014 19:45RE: COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
Classificazione: CURATORE / DELEGATI E COADIUTODI"Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal comma 2 dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici (che non nulla a che fare con il DpR n. 115 del 2002), e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni" (Cass. 09/05/2011, n. 10143; Cass. 26/01/2005 n. 1568, entrambe proprio con riferimento ad un consulente di lavoro. .
Nel suo caso, quindi la risposta dipende dal rapporto instaurato con il consulente del lavoro e, in particolare, se questi è stato nominato coadiutore del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 32 l.f. ovvero sia stato a lui conferito un incarico professionale instaurando un vero e proprio rapporto di lavoro. Secondo noi dovrebbe ricorrere questa seconda fattispecie perché il coadiutore svolge un'attività di collaborazione ed assistenza nell'ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore; quando, invece, viene officiato un professionista per una prestazione di lavoro autonomo per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, per i quali necessiti un'attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare, non ha la competenza per farlo e di cui, pertanto, non risponde in via diretta, si è in presenza di un incarico professionale vero e proprio, con conseguente applicazione del le tariffe professionali.
Zucchetti SG Srl
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Paolo Mansi
prato13/02/2015 19:58RE: RE: COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
Nel caso di fallimento attualmente privo di fondi liquidi (ottenuto apposito Decreto del G.D. ex art.144 e 146 dpr 115/2002), nell'ambito di una revocatoria instaurata dalla procedura siamo stati autorizzati a chiamare in causa un soggetto estero e, conseguentemente, occorre ora notificare gli atti tradotti nella lingua del paese di destinazione. Il legale della procedura deve quindi necessariamente avvalersi di un esperto traduttore iscritto all'albo dei ctu che effettui traduzione giurata. Come può essere inquadrata l'attività di tale soggetto, anche ai fini del pagamento del relativo compenso? E' corretto ritenere che questi verrà pagato, in prededuzione, con i primi realizzi e, in ipotesi di insufficienza di attivo, che il compenso sia a carico dell'erario? Vi ringrazio per l'aiuto. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2015 12:24RE: RE: RE: COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
Il traduttore può essere inquadrato come un consulente di parte, nel caso della parte fallimento, che effettua una prestazione nell'interesse della massa, per cui il relativo credito gode della prededuzione e se, come nel caso, la procedura è stata ammessa al gratuito patrocinio, la spesa relativa è prenotata a debito su richiesta.
Zucchetti SG srl
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Paolo Mansi
prato24/02/2015 16:09RE: RE: RE: RE: COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
Grazie per la risposta, vorrei un chiarimento pratico. Nel caso prospettato, il traduttore rimetterà fattura per i suoi onorari alla Procedura, è il Curatore che, in mancanza di fondi, si deve attivare per la richiesta di prenotazione a debito? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/02/2015 18:23RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
E' l'interessato che ha l'onere di formulare la domanda di prenotazione a debito dopo la fine del giudizio nel quale ha prestato la sua opera. La "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; questo avviene "appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo", nell'ambito del fallimento ed , a questo fine deve provvedere il curatore; ma se mancano i fondi è l'interessato che poi deve gestire l'eventuale successivo recupero.
Zucchetti SG srl
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Enrico Rocco
SALERNO09/03/2015 18:02RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
Nel caso in cui l'avv. curatore nomini un dottore commercialista come coadiutore per la predisposizione della comunica, var iva, dichiarazioni fiscali, ecc., quindi la nomina è sul nascere della procedura esecutiva, nel caso in cui trattasi di fallimento privo di fondi e viene chiuso per insussistenza di attivo, il coadiutore come viene pagato e le spese come recuperate? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2015 20:02RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO COADIUTORE CONSULENTE DEL LAVORO
Classificazione: CURATORE / DELEGATI E COADIUTODIL'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Quelle anticipate dall'Erario sono:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Come si vede l'unica voce in cui potrebbe rientrare il compenso per il coadiutore è quello di cui alla lett. c), e questo ha fatto nascere dei dubbi sulla possibilità di comprendere in detta voce anche il compenso del coadiutore per il caso il fallimento non disponga di liquidità. Vi è, infatti, chi sostiene che non vi rientra perché il coadiutore sarebbe un ausiliario del curatore e non del giudice (Lo Cascio, Trib. Roma 26.5.2009Aprile), ed altri che optano per la soluzione opposta (Ruggiero. A nostro avviso questa seconda soluzione è preferibile perché il compenso del coadiutore, a differenza di quello del delegato, non viene detratto dal compenso del curatore (anche se di esso se ne deve tenere conto nella determinazione di quest'ultimo), proprio perché il legislatore ha ritenuto che il coafitore svolga una funzione utile e di ausilio per alla procedura, per cui può, latosensu, essere considerato un ausiliario del giudice.
Zucchetti SG Srl
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