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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
rapporto tra gli artt. 102 e 118 n. 4 LF
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Paolo Dal Monico
Vicenza23/07/2012 12:55rapporto tra gli artt. 102 e 118 n. 4 LF
In caso di un fallimento nel qual sia già stata tenuta l'udienza per l'esame delle domande tempestive, non fissata la prima udienza di esame delle domande tardive.
Viene accertata l'assenza di attivo.
E' possibile chiedere l'immediata chiusura della procedura ex art. 118 n. 4? O è necessario prelminarmente chiedere ex art. 102 di non proseguire nelle operazioni di accertamento del passivo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/07/2012 18:24RE: rapporto tra gli artt. 102 e 118 n. 4 LF
Riteniamo di no perché nella specie ha prevalenza l'art. 118, comma primo n. 4.
Effettivamente le due norme da lei richiamate sono abbastanza affini, ma mentre l'art. 102 opera in funzione preventiva per evitare che si esaminino domande di creditori concorsuali quando l'attivo si presume non sufficiente al pagamento di questi creditori, l'art. 118 co. 1, n. 4 prende, invece, in considerazione l'ipotesi che si accerti (e non più si prospetti soltanto) l'impossibilità di soddisfare, neppure i parte, i creditori concorsuali e prededucibili.
Di conseguenza quando il curatore accerta nel corso della procedura che ricorre quest'ultima ipotesi, egli deve procedere alla chiusura, anche se fossero state fissate udienze per l'esame delle domande tardive e fossero pendenti delle domande. A maggior ragione deve procedere alla chiusura ex art. 118 co.1, n. 4 quando, ricorrendo la fattispecie in tale norma delineata, non vi siano domande né siano state fissate udienze per l'esame delle tardive, come nel caso da lei prospettato.
Zucchetti Sg Srl
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Donatella Perna
Foggia08/11/2017 11:56RE: RE: rapporto tra gli artt. 102 e 118 n. 4 LF
Buongiorno, con riferimento alle ipotesi di chiusura del fallimento, vorrei sottoporvi le seguenti situazioni che riguardano le procedure che curo.
CASO 1.
Dopo aver svolto l'esame delle domande tempestive (25/10/2016) e proceduto a quello delle tardive (14/02/2017) - stati passivi dichiarati esecutivi alle rispettive date delle udienze di verifica su indicate - ad oggi non mi sono giunte altre insinuazioni, salvo una sola domanda da parte di Equitalia.
L'attivo realizzato consiste in una modesta disponibilità liquida di €. 860,00 (passivo circa 2 milioni di euro), che sarà interamente assorbita dal pagamento seppur in parte del campione, intendendo poi porre il mio compenso a carico dell'Erario, per questioni di praticità.
Con elevata probabilità non vi sarà alcun incremento dell'attivo, nè attuale nè futuro.
Liquidato il campione, chiuso il conto della procedura, presentato il conto di gestione e richiesta la liquidazione del mio compenso a carico dell'Erario, intendo chiedere la chiusura del fallimento senza procedere all'esame dello stato passivo relativo all'unica domanda tardiva pervenutami (ovvero delle altre che dovessero pervenirmi).
Vorrei un Vs. consiglio se per la chiusura del fallimento, nel caso che Vi ho descritto, occorra seguire la strada dell'art. 102 L.F. (decreto di non farsi luogo al passivo per attivo così ridotto da poter far fronte a stento alle spese e ai crediti prededucibili ma nulla possono ottenere i creditori concorsuali) o dell'art. 118 n. 4 L.F. (quasi totale insufficienza dell'attivo per i creditori concorsuali, prededucibili e spese di procedura), anche in termini di semplificazione, praticità e tempistiche.
CASO 2.
Dopo aver svolto l'esame delle domande tempestive (8/11/2016) e proceduto a quello delle tardive (28/02/17 - 6/6/17), stati passivi resi esecutivi alle rispettive date delle udienze di verifica su indicate, ad oggi mi sono giunte altre 5 domande di insinuazione da parte di Equitalia.
L'attivo realizzato consiste in una disponibilità liquida di €. 1.750,00 (passivo circa €. 700.000,00). Pagato il campione, la procedura registra attualmente un saldo attivo di €. 600,00 circa, con cui dovrei pagare seppur in parte il mio compenso, ponendo il residuo a carico dell'erario.
Nell'immediato non vi sarà alcun incremento di attivo.
Aggiungo però che tra i crediti da realizzare ve ne sono di importanti sottesi a stati di fallimenti, che hanno interessato i debitori della società fallita da me curata, essendosi la curatela insinuata appunto al passivo di dette procedure, nel tentativo di poter recuperare utili alla procedura concorsuale.
Dal canto mio non è possibile stimare i tempi per la definizione delle suddette procedure, nè l'esito delle stesse, così come non è possibile prevedere i termini per la soddisfazione dei creditori con riferimento al ricavato che possa derivare dall'eventuale risultato positivo di dette azioni.
Tuttavia, la percentuale di effettiva realizzabilità dei crediti sopra riferiti appare ridotta; questo è quanto constatato contattando i rispettivi curatori, che non hanno dato informazioni confortanti, nonchè come emerso dalle ultime relazioni semestrali da loro redatte (che mi sono fatta trasmettere) dalle quali si evidenzia una significativa debitoria privilegiata a fronte di un attivo, allo stato attuale, insufficiente.
Parendomi opportuno, se anche Voi condividete, far decorrere in via cautelativa 12 mesi + 6 dal decreto di esecutività dello stato passivo,possono vedersi ostacoli o problematiche alla successiva chiusura del fallimento che curo, nonostante la pendenza delle suddette azioni di insinuazione in altre procedure fallimentari, le quali ultime sono ancora diciamo "in alto mare"?
In concreto, se in futuro (forse anni) saranno ripartite somme, cosa si verifica, come si procede una volta che il fallimento della società creditrice è stato (da me) chiuso in precedenza (estinto il conto, etc...)?
Ci sono particolari comunicazioni da fare ai creditori di quelle procedure?
Vorrei capire come andrebbero le cose in concreto all'eventuale sopraggiungere di somme...
Anche in questo caso che Vi ho esposto, una volta decorso il suddetto termine dall'esecutività dello stato passivo (maggio 2018), a seconda dei casi quale norma prendo in considerazione per la chiusura?
GRAZIE.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/11/2017 20:06RE: RE: RE: rapporto tra gli artt. 102 e 118 n. 4 LF
Caso I.
Lei, dalla descrizione della situazione che ha fatto, si trova nelle condizioni di poter chiudere la procedura fallimentare ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 118 e anche noi condividiamo la ricorrenza di questa ipotesi, e non di quella di cui al n. 3, benchè paghi una parte delle spese (il campione civile) perché comunqnue non effettua alcun riparto in favore dei creditori né concorsuali né prededucibili; ad ogni modo quale sia l'ipotesi di chiusura è del tutto marginale e irrilevante ai fini del problema da lei posto.
Se chiude la procedura (sia a norma del n. 4 che del n. 3), non vi è bisogno di ricorrere a presentare l'istanza di cui all'art. 102, che presuppone il mantenimento del fallimento perché vi sono possibilità di soddisfare in qualche modo almeno i creditori prededucibili e le spese di procedura, né la presenza della domanda tardiva impedisce la chiusura.
Caso II
Qui, a differenza del caso precedente, vi è la possibilità, seppur si presenta improbabile, di ricuperare liquidità dalle insinuazioni fatte in alcuni fallimenti, per cui non può chiudere definitivamente il fallimento senza definire queste pendenze. Potrebbe ad esempio farsi autorizzare dal comitato dei creditori a rinunciare alle insinuazioni previa dichiarazione dei rispettivi curatori nei cui fallimenti è avvenuta l'insinuazione che le condizioni della procedura escludono che possa essere distribuito un attivo ai creditori del rango del suo fallimento. A questo punto si riproporrebbe la situazione di cui sopra, nel senso che, rinunciate le insinuazioni, chiude il fallimento senza esaminare le domande tardive (anche se si prende in esame la prima dichiarazione di esecutività dello stato passivo- 8.11.2016-, sono tardive le domande pervenute fino all'8.11.2017) pervenute.
Qualora, invece, non intenda rinunciare o non venga autorizzato a rinunciare alle insinuazioni, deve procedere all'esame delle domande tardive perché, è vero che allo stato nessun attivo può essere distribuito ai creditori concorsuali, ma l'art. 102 consente di non tenere lo stato passivo quando risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ai creditori concorsuali, e questo, oggi, lei non lo può dire perché non sa quale sarà l'esito delle insinuazioni.
La pendenza delle insinuazioni potrebbe giustificare la chiusura anticipata del fallimento a norma del secondo comma dell'art. 118, ma anche in questo caso dovrebbe esaminare le domande pervenute perché l'eventuale attivo che dovesse pervenire dalle insinuazioni andrebbe distribuito tra i creditori ammessi al passivo e non sarebbe giusto non esaminare se possono partecipare al passivo coloro che hanno presentato la domanda, anche se in ritardo.
Zucchetti SG srl
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Donatella Perna
Foggia09/11/2017 10:37RE: RE: RE: RE: rapporto tra gli artt. 102 e 118 n. 4 LF
Vi ringrazio.
Con riferimento al caso 2, mi sembra di aver compreso che è consigliabile attendere la definizione delle azioni di insinuazione prima di procedere alla chiusura del fallimento, salvo trasmettere ai curatori delle procedure al cui passivo è insinuato il mio fallimento, che mi comunichino di escludere la possibilità che venga distribuito attivo ai creditori (chirografari), una dichiarazione di abbandono del credito previa autorizzazione del comitato dei creditori, che tuttavia nel mio caso non si è costituito, per cui ritengo, se concordate, che alla rinuncia del credito dovrebbe autorizzarmi il GD.
Mi potreste fornire qualche ulteriore spunto di riflessione sulla possibilità di chiudere anticipatamente il fallimento ai sensi dell'art. 118 comma 2 L.F., di cui all'ultimo periodo della Vs. risposta?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/11/2017 18:44RE: RE: RE: RE: RE: rapporto tra gli artt. 102 e 118 n. 4 LF
Esatto.
Sulla chiusura anticipata del fallimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l.f. è stato scritto tanto e vi è giurisprudenza di merito, ma quasi tutti gli uffici hanno emanato circolari interpretative della norma, che segnano le linee direttive per i curatori di come comportarsi, e queste per gli operatori sono molto più utili di tanti articoli in quanto indicano il comportamento richiesto dal giudice competente nel singolo caso.
Ad ogni modo, proprio il coordinatore di questo Forum, ha di recente pubblicato un saggio in materia, che può trovare sulla rivista on line, consultabile gratuitamente, Fallimentiesocietà, dal titolo "La chiusura anticipata del fallimento oggi e domani", ove troverà anche richiami a dottrina e giurisprudenza.
Zucchetti Sg srl
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