Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
documentazione sociale dopo la chiusura del fallimento
-
Marta Mazzucchi
GENOVA24/01/2014 12:14documentazione sociale dopo la chiusura del fallimento
Buongiorno,
ho appena chiuso un fallimento.
La documentazione sociale la deve conservare il curatore? Quanto anni la devo tenere?
Grazie
Marta Mazzucchi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2014 18:47RE: documentazione sociale dopo la chiusura del fallimento
Il curatore, al momento dell'inventario, prende in consegna i beni insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito, e, al momento della chiusura del fallimento, queste scritture ed i relativi documenti vanno riconsegnati al fallito tornato in bonis, così come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento. Quando il fallito è una società che viene cancellata con la chiusura del fallimento, per cui non vi è un soggetto cui fare riferimento, è da presumere che debba essere il curatore aconservare detta documentazione in via sostitutiva.
La documentazione originale compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.) va conservata, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
La documentazione riguardante invece la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc. vanno conservate dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
I messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento, per il nuovo disposto dell'ult. comma dell'art. 31bis.
E' difficile dire su chi ricadono le spese di conservazione; per la documentazione di cui al primo punto cui provveda in via sostituiva il curatore, non dovrebbero esserci dubbi sulla natura di spesa di massa, che deve essere anticipata al curatore stesso. Più difficile è la soluzione per la conservazione della documentazione di cui all'ultimo punto, dato che, in linea di stretta interpretazione, dovrebbero gravare sul curatore perché la conservazione è un suo onere, ma è anche vero che un onere del genere crea non pochi disagi per un curatore che abbia o abbia ricevuto vari incarichi, per l'imponenza, specie se si tratta di procedure di grosse dimensioni, del materiale da conservare.
Sarebbero auspicabili accordi tra gli Ordini professionali e strutture apposite da valere per tutti, con l'avallo del giudice delegato, in modo da assicurare, da un lato, la sicurezza della buona conservazione e, dall'atro, la possibilità di consultazione e verifica per qualsiasi evenienza.
Zucchetti Sg srl
-
Stefania De Michele
LECCE15/04/2014 10:30RE: RE: documentazione sociale dopo la chiusura del fallimento
Buon giorno,
alla chiusura del fallimento il curatore invia una comunicazione al fallito invitandolo al ritiro delle scritture e dei documenti.
Il fallito non si presenta, palesando un rifiuto o comunque un disinteresse alla conservazione del suddetto materiale.
C'è da chiedersi in che maniera il curatore può obbligare il fallito o, comunque, come possa disfarsene.
Escluderei l'invio al macero, quantomeno prima che sia trascorso il decennio.
Inoltre, anche in questo caso, in che maniera il curatore può costringere il fallito a farsi carico delle spese di smaltimento?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2014 20:13RE: RE: RE: documentazione sociale dopo la chiusura del fallimento
Alla luce della risposta di cui alla domanda che precede, al fallito va restituita la documentazione e le scritture che egli aveva per l'esercizio dell'impresa.Bisognerebbe preoccuparsi di tanto già nel corso del fallimento, perché se si appura che il fallito non è disponibile a ricevere la consegna, il curatore, prima della chiusura del fallimento e del riparto finale, potrebbe accantonare una somma per le spese di deposito presso terzi di detta documentazione. Se ciò non è stato fatto, il curatore non ha alcun mezzo per forzare la volontà del fallito, se non fare una offerta reale; anche questa, tuttavia, serve più che altro a scaricarsi di eventuali responsabilità per distruzione della documentazione, ma se il consegnatario rifiuta ancora deve comunque il curatore provvedere ad un deposito.
Zucchetti SG Srl
-
-
-