Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura della procedura art. 118 n. 2 - adempimenti CCIAA

  • Alfredo Caputi

    ROMA
    10/07/2015 20:37

    chiusura della procedura art. 118 n. 2 - adempimenti CCIAA

    Dopo aver chiesto ed ottenuto la chiusura del fallimento di una società ai sensi dell'art. 118 n. 2, ritengo di interpretare le norme per esclusione non individuando tra queste alcun onere di comunicazione a mio carico nei confronti della CCIAA, che invece ai sensi dell'art. 119 L.F. dovrà ricevere la notifica della variazione - e quindi della cessazione della procedura fallimentare - dalla cancelleria il giorno dopo la chiusura della procedura, ovvero il giorno dopo alla lavorazione della pratica a cura della cancelleria medesima.
    Nell'ipotesi di chiusura del fallimento di una società di capitali per integrale pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l'ente riacquista la propria capacità di agire per il periodo successivo alla chiusura del fallimento (Cass., 26 marzo 1986, n. 2161). Egualmente non si verifica l'estinzione della società qualora il fallimento si chiuda per concordato o per mancata presentazione di domande di ammissione al passivo (Cass., 12 marzo 1984, n. 1688).

    Poiché la società sopravvive e non dev'essere cancellata dal Registro delle Imprese - quest'ultimo è l'unico caso in cui necessita l'intervento del curatore per la redazione della pratica Comunica di cancellazione - la mia cessazione dalla carica non dev'essere comunicata ad alcuno se non al legale rappr. della società per cui rivive la carica precedentemente ricoperta.
    Al legale rappr. che rivive (senza bisogno di nuova nomina da parte dei soci) dovrò consegnare il residuo attivo di cassa, i beni ed i documenti.
    Vi prego di dare conferma.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/07/2015 20:52

      RE: chiusura della procedura art. 118 n. 2 - adempimenti CCIAA

      Il suo ragionamento è corretto in quanto è pacifico che il curatore, in caso di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 2 l.f., non deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, giusto il chiaro disposto del secondo comma dell'art. 118 che impone la cancellazione solo nel caso la chiusura avvenga a norma dei nn. 3 e 4.
      Il primo comma dell'art. 119, a sua volta, dispone che il decreto di chiusura va pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17, che demanda al cancelliere il compito di richiedere l'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento al registro delle imprese (commi 2 e 3 art. 17)..
      Zucchetti SG Srl