Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

espropriazione contro terzo proprietario e revocatoria

  • Vittorio Viviani

    PALERMO
    08/01/2019 13:37

    espropriazione contro terzo proprietario e revocatoria

    Gent.mo Forum
    quale Curatore di un fallimento mi trovo a dover risolvere la seguente vicenda.
    La società fallita, prima del fallimento (precisamente nel gennaio 2018), trasferisce ad un terzo la proprietà di un immobile su cui gravava (e grava tuttora) un'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito vantato da un fornitore della medesima società alienante.
    La vendita in questione appare revocabile, sicché la Curatela ha intenzione di procedere giudizialmente ai sensi dell'art. 2901 c.c. (non è possibile procedere ex art. 67 L.F. poiché non sussistono i presupposti temporali dell'azione).
    Successivamente al fallimento il creditore ipotecario della società fallita insinua il proprio credito al passivo fallimentare (col rango chirografario, e ciò sul presupposto che l'immobile non si appartiene oggi alla fallita, in quanto ceduto a terzi) e dà atto di avere promosso azione esecutiva immobiliare in virtù del diritto di seguito concessogli dall'ipoteca.
    Segnalo che la vendita "revocabile" è intervenuta dopo l'iscrizione ipotecaria e prima del pignoramento in questione (eseguito dunque nelle forme di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.).
    A questo punto, considerato che tale esecuzione potrebbe pregiudicare gli interessi della massa dei creditori (inficiando gli effetti pratici della revocatoria ordinaria che la Curatela si accinge ad intraprendere), desidero sapere se il Fallimento può nelle more stimolare una sospensione della procedura esecutiva promossa dal creditore della società fallita contro il terzo proprietario, il tutto nell'ottica di successivamente instare al G.ES., all'esito della revocatoria, per l'eventuale improcedibilità dell'esecuzione ex art. 51 L.F. o di intervenire in essa ai sensi dell'art. 107 L.F.
    Ed infatti, se da un lato è vero che il caso di specie non è allo stato assimilabile a quello in cui il Curatore interviene nell'esecuzione forzata promossa in danno della fallita al fine di beneficiare degli effetti della trascrizione del pignoramento di cui all'art. 2915, II comma, c.c. (v. Cass. civ., sez. I, 12-07-2011, n. 15249), dall'altro la fattispecie potrebbe assimilarsi a quest'ultima ipotesi laddove la Curatela ottenga nelle more la declaratoria di inefficacia del contratto "revocabile".
    Aggiungo, infine, che nel caso in questione non si tratta di risolvere il conflitto tra creditori del dante causa e quelli dell'avente causa (sicché non appare invocabile il principio delle priorità delle trascrizioni) e che, a diversamente opinare, si corre il rischio di consentire ad un creditore concorsuale di soddisfarsi fuori dalle regole del concorso formale.
    Ringrazio sin da ora per la risposta e porgo cordiali saluti.

    Avv. Vittorio Viviani - Palermo

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2019 20:37

      RE: espropriazione contro terzo proprietario e revocatoria

      Non crediamo proprio che la procedura fallimentare possa ottenere, al momento, la sospensione della procedura esecutiva promossa dal creditore ipotecario nei confronti dell'acquirente dell'immobile gravato, dato che il fallimento, a quanto si capisce, non ha ancora promosso l'azione revocatoria (lei, infatti dice che "la vendita in questione appare revocabile, sicché la Curatela ha intenzione di procedere giudizialmente ai sensi dell'art. 2901 c.c.) che ha natura costituiva, sicchè per aprire un discorso bisognerebbe almeno che fosse trascritta la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c..
      Tuttavia anche se procedesse a tanto e sebbene l'eventuale sentenza favorevole retroagisca alla data della trascrizione della domanda (anzi proprio per questo), riteniamo che egualmente il creditore ipotecario potrebbe continuare la sua esecuzione alla luce del disposto del secondo comma dell'art. 2915 c., per il quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante "le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento"; pertanto, considerato che l'art. 2652, n. 5 c.c. dispone che si debbano tarscrivere anche "le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che sono stati compiuti in pregiudizio dei creditori, la attuale trascrizione di una domanda revocatoria di una vendita immobiliare ex art. 2901 c.c. sarebbe inopponibile al creditore pignorante. Sul punto abbiamo rinvenuto una sentenza, alquanto risalente, ma attuale della S,Corte che afferma esattamente quanto appena riportato, e cioè che "La sentenza, che accolga la domanda di revocatoria ordinaria della vendita di bene immobile o bene mobile iscritto in pubblico registro, è inopponibile non solo al terzo acquirente in base ad atto trascritto prima della data di trascrizione della domanda stessa (art. 2652 c.c.), ma anche al creditore che abbia promosso esecuzione in danno del convenuto compratore (ed al creditore intervenuto nell'esecuzione) in base a pignoramento anteriore alla suddetta data, stante l'espressa equiparazione di tale creditore al terzo acquirente, contemplata, al fine indicato, dall'art. 2915, comma 2, c.c." (Cass. 05/06/1987, n.4915).
      Zucchetti SG srl