Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

compenso curatore con istanza compensazione credito ex art. 56 L.F.

  • Monica Montanari

    PESARO (PU)
    06/06/2023 13:07

    compenso curatore con istanza compensazione credito ex art. 56 L.F.

    Buongiorno,
    nella procedura fallimentare (vecchio ordinamento) che seguo, il giudice delegato ha autorizzato una compensazione ex articolo 56 L.f. tra una cifra derivante dalla vittoria in appello della curatela vs. un creditore e il credito dello stesso creditore iscritto nello stato passivo.
    Quindi tecnicamente anche se la curatela ha vinto la causa, non ha incassato nulla e ho dovuto poi modificare, riducendolo, il valore dei crediti iscritti allo stato passivo.
    Ai fini della determinazione del compenso del curatore però , nonostante la vittoria in appello e la rinuncia alla cassazione da parte della controparte, mi trovo a dover determinare quanto mi spetta su un passivo ridotto rispetto a quello ante compensazione e di contro non ho incassato niente da poter inserire nell'attivo.
    Potrei secondo voi, considerare comunque la cifra liquidata a ns favore dal Tribunale in appello come parte dell'attivo , anche se non è stata incassata ma è stata operata una compensazione? Non mi sembra corretto che io debba vedermi ridurre i conteggi sul possibile compenso che mi spetta, nonostante la vittoria legale , solo per la compensazione ex art. 56 lf. In attesa di un rapido riscontro saluto e ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/06/2023 19:54

      RE: compenso curatore con istanza compensazione credito ex art. 56 L.F.

      Ci dispiace per lei ma non crediamo di poter addivenire alla sua idea. La compensazione estingue i crediti contrapposti al momento del loro sorgere, nel caso per entrambi anteriore alla dichiarazione di fallimento, per cui il credito del fallimento, anche se per accertarlo è stata necessaria un'azione giudiziale che ne ha appurato l'esistenza, non è mai entrato nell'attivo realizzato, su cui calcolare il compenso, in quanto quel credito era da ritenere estinto già prima dell'apertura del fallimento stesso.
      Un discorso diverso potrebbe essere fatto per il passivo in quanto il compenso va calcolato sul passivo accertato. Per la verità il passivo accertato è quello finale, per cui neanche il credito del terzo ammesso al passivo potrebbe essere considerato ai fini del compenso, tuttavia ma poiché il compenso del curatore calcolato sul passivo accertato ha la funzione di ricompensare il lavoro svolto per l'accertamento del passivo come risultante dallo stato passivo, che riproduce i crediti ammessi, si potrebbe tenere conto anche dei crediti ammessi al passivo e poi esclusi per intervenuta compensazione.
      Zucchetti SG srl