Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura del fallimento ed insinuazione tardiva

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    15/10/2011 09:29

    Chiusura del fallimento ed insinuazione tardiva

    Buongiorno sto predisponendo, dopo l'approvazione del rendiconto, il piano di riparto finale. Mi è stato notificato un ricorso per insinuazione tardiva dio credito ex art. 101 lf. Come mi devo comportare ?
    Il fallimento è vecchio rito e la data di esecuzione dello stato passivo è il 27/04/2006.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/10/2011 16:48

      RE: Chiusura del fallimento ed insinuazione tardiva

      Nel vecchio rito le domande tardive potevano essere presentate fino al momento della dichiarazione di esecutività del riparto, ma questo, come ripetutamente affermato dalla S.C., "pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo (limite logicamente giustificato in considerazione dell'interesse alla domanda, non configurabile con riguardo ad un attivo inesistente), ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, nè comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica" (tra le tante, da ult. Cass. 05 marzo 2009, n. 5304). Inoltre la Corte ha precisato che "in presenza di un delle ipotesi previste dall'art. 118 l. fall., nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura. La chiusura del fallimento, pertanto, può essere dichiarata nei casi previsti dall'art. 118 citato nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domanda tardiva di ammissione di crediti al passivo. La cognizione, pertanto, rimessa al giudice, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l. fall., è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura prevista dai nn. da 1 a 4 del precedente art. 118 e il reclamo contro il decreto di chiusura è dato per porre in discussione, appunto, la ricorrenza in concreto dello specifico caso rispetto al quale deve, altresì, valutarsi la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione" (in tal senso da ult. Cass. 13 gennaio 2010, n. 395).
      Zucchetti Sg Srl