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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
chiusura fallimento sas
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Antonio Bartolomeo Della Mano
Morbegno (SO)11/10/2013 13:19chiusura fallimento sas
Buongiorno, sottopongo una questione.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 l. f., la chiusura del fallimento di una società, nei casi di cui ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 118 l. f. (ripartizione integrale; insufficinza dell'attivo)comporta per il curatore la necessità di chiedere la cancellazione della società fallita dalla CCIAA, sia si tratti di società di capitali ovvero di società personale.
Lo stesso comma prevede che "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147 ...".
Questo significa che la chiusura di un fallimento di società personale, ove avvenuta in ossequio ai nn. 3 e 4 dell'art. 118 l.f., non comporta la chiusura del fallimento dei soci illimitatamente responsabili? Con quali conseguenze per il curatore?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2013 20:41RE: chiusura fallimento sas
Esatto, perché le fattispecie di cui ai nn. 3 e 4- ossia rispettivamente, la chiusura per ripartizione integrale o per insufficienza dell'attivo- riguardano la società (per cui il fallimento della stessa va chiuso e la società va cancellata), ma non necessariamente i soci illimitatamente responsabili falliti, i quali possono avere un patrimonio personale acquisito all'attivo per far fronte ai debiti della società, per cui i loro fallimenti continuano. Questa esigenza di continuare la procedura di fallimento dei soci non ricorre ove non siano state presentate domande di insinuazione (n. 1 art. 118) o quando i creditori siano stati integralmente soddisfatti (n. 2 art. 118).
Ovviamente nei casi di chiusura del fallimento di una snc, di una sas o di una sapa ai sensi dei nn. 3 e 4, i fallimenti dei soci illimitatamente responsabili rimangono aperti ove ci sia l'utilità, sicchè anche questi fallimenti vanno chiusi ove anche per essi ricoeea una delle situazioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 118.
Se tali fallimenti rimangono aperti, il curatore continua a gestirli.
Zucchetti Sg Srl
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Orietta Baroni
MONTE SAN SAVINO (AR)12/03/2018 19:43RE: RE: chiusura fallimento sas
Buonasera,
ho eseguito il riparto finale per il fallimento di una snc (ex art.118, c.1, n.3) con soddisfazione parziale dei creditori, mentre per i soci devo concludere la liquidazione. Dovendo procedere con la richiesta di chiusura del fallimento e, quindi, con la cancellazione della società (comma 2 art. 118 l.f.) chiedo se posso seguire le regole "ordinarie" e, cioè - ottenuto il decreto di chiusura - cessazione della partita IVA e, decorso il termine prescritto, cancellazione dal Registro Imprese, oppure chiedo se esistono regole specifiche.
Difatti successivamente alla cancellazione della snc, ci potrebbero essere delle ripercussioni sui fallimenti dei soci: ad esempio, le relazioni semestrali dei singoli soci ex art. 33 c. 5, non potranno essere pubblicate dalla CCIAA ma solo comunicate ai creditori: è corretto?
Vi ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/03/2018 13:31RE: RE: RE: chiusura fallimento sas
Il secondo comma dell'art. 118, nella parte in cui stabilisce che "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale" fa capire chiaramente che nei casi in cui la chiusura del fallimento sociale avvenga ai sensi dei nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 118, rimangono aperti i fallimenti personali dei soci ai quali la procedura sia stata estesa ai sensi dell'art. 147. Il che ben si spiega perché quando il fallimento sociale viene chiuso ai sensi dei nn. 1 e 2 vuol dire che non esistono più creditori sociali per cui viene meno la ragione giustificativa del fallimento personale dei soci, nel mentre negli altri casi di chiusura residuano obbligazioni sociali di cui i soci rispondono illimitatamente, per cui i loro fallimenti rimangono aperti per soddisfare i residui creditori sociali e quelli personali.
Questo prevede la legge, e a questo sistema deve adattarsi il registro delle imprese. A nostro avviso, considerato che i fallimenti dei soci, sebbene dipendenti da quello socuiale, sono comunque distinti dal fallimento della società ed hanno un distinto attivo e passivo, dovrebbero anche conservare- o ottenere ex novo se manca- l'iscrizione presso il registro delle imprese anche dopo la cancellazione della snc.
Zucchetti SG srl
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