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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Notifica della fissazione dell'udienza di approvazione del rendiconto all'amministratore della società fallita
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Roberto Emilio Conti
Porto San Giorgio (FM)11/03/2015 23:53Notifica della fissazione dell'udienza di approvazione del rendiconto all'amministratore della società fallita
L'art. 116 l.f. prevede che al fallito, o in caso di società all'amministratore della società al momento del fallimento, va notificato il decreto per l'approvazione del rendiconto
Ma se questi, nel frattempo, è deceduto?
Si dovrebbe ipotizzare la nomina di un amministratore giudiziale 'ad acta" ?
Ed il compenso, sarebbe a carico della procedura?
Ringrazio per ogni utile contributo
Cordiali saluti
Avv. Roberto E. Conti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2015 20:07RE: Notifica della fissazione dell'udienza di approvazione del rendiconto all'amministratore della società fallita
Classificazione: CONTO GESTIONEPer la verità, l'art. 116 l.f. non richiede la notifica al fallito del il decreto per l'approvazione del rendiconto, ma più semplicemente richiede che a questi sia comunicato via Pec l'avvenuto deposito del conto e la fissazione dell'udienza e, "se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
Orbene, se il fallito era un imprenditore individuale, si applica l'art. 12 l.f., che regola, appunto, il caso della morte del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, per cui la comunicazione di cui all'art. 116 va effettuata ai soggetti che detta norma indica; se fallita è una società, la comunicazione, con le modalità indicate, va effettuata alla società fallita, che esiste ancora, anche se è deceduto l'amministratore, e ha la sua compagine sociale, che, se vi ha interesse, provvederà a nominare un nuovo amministratore, in sostituzione di quello deceduto.
Zucchetti SG Srl
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Roberto Emilio Conti
Porto San Giorgio (FM)12/03/2015 22:28RE: RE: Notifica della fissazione dell'udienza di approvazione del rendiconto all'amministratore della società fallita
Ma la notifica alla società fallita non potrà mai andare a buon fine, perché è ovvio che a distanza di anni presso quella che era la sede sociale non c'è più alcun soggetto abilitato a ricevere la notifica per la società.
Altro sarebbe stato poter notificare presso la residenza dell'amministratore.
In altra ipotesi potrei valutare la richiesta di nomina di un Curatore speciale, ma qui mi sembra uno strumento eccessivo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2015 20:39RE: RE: RE: Notifica della fissazione dell'udienza di approvazione del rendiconto all'amministratore della società fallita
Per questo avevamo precisato che al fallito, a norma dell'art. 116 l.f., va soltanto comunicato via Pec, e non notificato, l'avvenuto deposito del conto e la fissazione dell'udienza e che "se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". Il fatto che la società fallita, morto l'amministratore, possa difficilmente ricevere questa comunicazione, è problema della società e non del duratore, che segue quanto prescritto dalla norma.
Zucchetti SG srl
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