Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

revoca del fallimento

  • Augusto Tucci

    Bergamo
    15/09/2014 17:44

    revoca del fallimento

    Buonasera,
    io avrei bisogno di alcuni chiarimenti circa una procedura fallimentare per la quale racconto brevemente la cronistoria: la società è fallita in data 13.12.2013. La stessa, tramite il proprio legale, ha avanzato reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento che è stato accolto dalla Corte d'Appello in data 13.05.2013 e notificato agli interessati in data 21.05.2014. Tale sentenza è quindi passata in giudicato con il passare dei 30 giorni.
    Il Curatore preso atto della questione, dovrebbe procedere con la redazione del rendiconto di gestione, attendere la fissazione dell'udienza del giudice e chiedere infine l'archiviazione della procedura.
    Le mie domande sono le seguenti:
    -Posto che non ho ancora redatto il rendiconto art.116 l.f., e che quindi la procedura pur essendo revocata non è ancora chiusa, devo comunque procedere con la redazione del dichiarativo del periodo ante fallimento(01.01.2013-12.12.2013)?
    -per quanto riguarda il compenso del curatore, mi conferma che visto che la procedura è stata revocata, il Curatore non ha diritto a richiedere alcun compenso? A tal riguardo, dato che nella sentenza di revoca della Corte d'Appello, il giudice ha disposto che le tutte spese fossero a carico del soccombente, è possibile chiedere direttamente allo stesso il pagamento delle spese anticipate dal curatore per la procedura?
    -una volta archiviato il fallimento sarà necessario redigere il dichiarativo del periodo fallimentare (13.12.2013-data di archiviazione della procedura)?
    Vi ringrazio in anticipo per la cortese collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/09/2014 18:57

      RE: revoca del fallimento

      Per le risposte alle domande sub 1 e 3 giriamo le stesse alla nostra sezione fiscale. Per quanto attiene alla domanda sub 2, il curatore del fallimento revocato ha diritto al compenso per l'attività che ha svolto, applicando per la quantificazione il criterio di cui all'art. 2 del D.M. n. 30 del 2012.
      Il problema è a carico di chi va posto il compenso e su questo punto si sono avuti ripetuti interventi della Corte Costituzionale e della Cassazione (da ult. Cass. 26/10/2012, n. 18541), dai quali si può dedurre che l'attuale assetto sia nel senso che, in primo luogo va verificato se vi sono estremi di responsabilità a carico del creditore istante per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa o se sia attribuibile al fallito un comportamento colposo che abbia indotto il giudice all'errata dichiarazione del fallimento poi revocato. Questa verifica è svolta dal giudice che deve liquidare il compenso ai sensi dell'ult. comma dell'art. 18; spiega, infatti la Corte nel precedente citato che "il curatore che chiede la liquidazione del compenso ha infatti l'onere di individuare, sin dall'atto introduttivo del procedimento, il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura ed il Tribunale è tenuto a verificare e quindi ad illustrare quale sia stato il contributo causale dei soggetti incidente sulla sua apertura".
      Qualora non siano prospettate e/o ravvisabili responsabilità del creditore istante né del debitore il compenso del curatore va posto a carico dello Stato.
      Lei richiama la statuizione della Corte d'appello che ha posto le spese a carico del soccombente, ma questa decisione riguarda- almeno secondo quanto possiamo dire dai dati che ci offre- le spese le spese del reclamo per la revoca, come fa capire l'imposizione a carico del soccombente, e non quelle della procedura fallimentare revocata.
      Zucchetti Sg Srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        10/11/2014 00:46

        RE: RE: revoca del fallimento

        Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, dopo la revoca il fallimento è come se non fosse mai stato dichiarato (salvi gli atti legalmente compiuti in pendenza di fallimento), pertanto non dovranno essere presentate le dichiarazioni indicate nel quesito, direttamente dipendenti dal fallimento e per le quali:
        - per quanto riguarda la prima, al momento del passaggio in giudicato della revoca pendevano ancora i termini
        - per quanto riguarda la seconda, non esistendo più un fallimento, non esiste più un periodo fallimentare.

        Correlativamente, l'imprenditore tornato in bonis sarà tenuto alla presentazione dell'ordinaria dichiarazione annuale per il 2013 (se l'impresa ha esercizio coincidente con l'anno solare, come si evince dal quesito), per la quale alla data della revoca del fallimento pendevano ancora i termini.
        Tale eventualmente omesso adempimento è naturalmente ancora sanabile avvalendosi del ravvedimento operoso, nel termine di 90 giorni dopo la scadenza, come disposto dall'art. 2, VII comma, del D.P.R. 322/98.