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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Chiusura procedura soggetta a sequestro preventivo
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)18/03/2013 16:01Chiusura procedura soggetta a sequestro preventivo
La società fallita è stata oggetto di sequestro preventivo prima della dichiarazione di fallimento. Il sottoscritto che riveste la carica di curatore ha chiesto istanza di dissequestro, anche dei crediti, che è stata rigettata dal GUP, non dispone di tutta la contabilità e quindi fatture attive e passive,tuttavia dal Libro Giornale si evincono una serie di crediti. Ho proceduto con istanza 102 L.F. insufficenza di attivo per la chiusura, ma un creditore si è opposto facendo presente che i crediti derivanti da contratto di affitto e contratto di sub fornitura possono essere recuperate con azioni giudiziarie autonome, finalizzate alla liquidazione della massa fallimentare ed al soddisfacimento, seppure parziale dei creditori ammessi. Da una visura nei confronti della società creditrice si evince che la stessa risulta cancellata dal R.I.
Possso procedere alla chiusura della procedura?
Il sequestro preventivo può continuare separatamente dal fallimento ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/03/2013 18:59RE: Chiusura procedura soggetta a sequestro preventivo
Di che tipo di sequestro si tratta? E' un sequestro in base alla legge antimafia? Anche se probabilmente ricorre proprio questa ipotesi, prima di inoltrarci in discorsi anche complessi, preferiamo conoscere questi dati.
Zucchetti SG Srl
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)18/03/2013 20:32RE: RE: Chiusura procedura soggetta a sequestro preventivo
Art.321 c.p.p. nonche di tutte le quote e i beni mobili e immobili -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/03/2013 19:12RE: RE: RE: Chiusura procedura soggetta a sequestro preventivo
Se non andiamo errati, lei aveva posto la stessa domanda l'anno scorso e noi le aveamo risposto che in base l'art. 63 del D.lgs n. 159 del 2011 (cod. antimafia), dopo aver fissato la prevalenza del sequestro sul fallimento stabilendo al comma quarto che "quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare " aggiunge, al comma sesto che "se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto". I creditori, come dice la norma, possono rifarsi sui beni sequestrati nei limiti di cui all'art. 52, che sono basati principalmente sulla buona fede e le modalità sono quelle indicate negli artt. 57, 58/ e 59 del citato D.lgs..
Lei aveva poi precisato che si trattava di sequestro ex art. 321 c.p.p. e chiedeva se erano applicabili gli stessi criteri e noi avevamo risposto di si, dicendo che e, in tal caso, il giudice - a fronte di una dichiarazione di fallimento - può disporre l'applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro previsto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p., senza essere vincolato dagli effetti di cui all'art. 42 l. fall.. Di modo che, una volta respinta l'istanza di dissequestro, anche in questo caso, il fallimento non può disporre dei beni sequestrati e, quindi, la continuazione o meno del fallimento è determinata dall'esistenza o meno di altri beni da realizzare per soddisfare i creditori concorsuali e prededucibili, cui si lega anche l'art. 102 che, per non dar luogo all'accertamento del passivo, richiede appunto che non risulti possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori concorsuali.
Zucchetti SG Srl
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