Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Bene Mobile autoveicolo cancellazione fallimento dal pra senza spese e cdp

  • Federico Betti

    Monterotondo (RM)
    22/07/2016 09:38

    Bene Mobile autoveicolo cancellazione fallimento dal pra senza spese e cdp

    Buongiorno
    la problematica è questa il fallimento non ha attivo aveva solo un bene mobile autoveicolo che al momento dell'apertura della procedura non si trovava e che io tramite visura avevo provveduto a far annotare la trascrizione dello stesso con prenotazione a debito a carico dello stato.
    il bene poi è stato ritrovato abbandonato su una piazzola condominiale ed il giudice su mia istanza visto ha deciso di non acquisirlo al fallimento per la manncanza di fondi e la scarsa possibilità di realizzo di somme.
    Ora ho richiesto la cancellazione del fallimento al pra ma l'ente mi chiede:"per la cancellazione del fallimento occorre il cdp, in assenza si richiede il duplicato contestualmente alla cancellazione, certamente a fronte di una denuncia di smarrimento o furto.
    Per la presentazione deve compilare la nota libera NP3, che è in distribuzione presso il nostro ufficio o scaricabile dal nostro sito, e allegare la documentazione specificata nella mia precedente comunicazione
    Gli importi sono : IPT in misura fissa €196,00 Emolumenti € 27 imposta di bollo €48.
    Per il duplicato €13,50" ma io non ho nè cdp non ho mai avuto il possesso del veicolo
    nè tantomeno i fondi.
    Il Giudice ed il cancelliere mi hanno detot che le spese non sono dovute ma intanto il pra non cancella il fallimento
    Come posso fare?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/07/2016 19:24

      RE: Bene Mobile autoveicolo cancellazione fallimento dal pra senza spese e cdp

      Visto che lei ha trascritto la sentenza di fallimento al Pra e poi ha ritenuto il bene non economico, dovrebbe, in primo luogo, dar corso alla procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l.f. per dismettere il bene, dopo di che chiedere al giudice delegato l'ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l.f., applicabile per analogia. Con quest'ordine la cancellazione dovrebbe essere eseguita senza spese, o comunque con spese a carico dell'Eraria in mancanza di fondi, e senza la presentazione della documentazione da lei accennata.
      Zucchetti SG srl