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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
notifica rappresentante legale società
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Fabio Carnazza
Siracusa16/12/2021 12:43notifica rappresentante legale società
Buongiorno,
volevo chiedervi un confronto.
ho inviato la raccomandata con ricevuta di ritorno per notificare il decreto di chiusura fallimento al fallito. Il rappresentante non ha ancora ritirato la raccomandata. Come devo procedere?
Si intende notificato ugualmente se non ritira la raccomandata?
Si considera notificato dalla data della giacenza postale? e quindi i 10 giorni per il reclamo secondo art. 26 l f. decorre da tale data?
o Devo precedere in altri modi?
Grazie in anticipo.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2021 17:50RE: notifica rappresentante legale società
Per la verità non risulta in via diretta alcun obbligo per il curatore di comunicare il decreto di chiusura del fallimento al fallito o all'amministratore della società fallita né ai creditori giacchè l'art. 119 l. fall., che tratta del decreto di chiusura del fallimento, dispone soltanto che tale decreto va pubblicato nelle forme prescritte dall'art. 17, ossia con l'annotazione del decreto nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
Tuttavia poiché a norma del secondo comma dell'art. 119, contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26, si può dedurre che il termine del reclamo avverso il provvedimento del tribunale avanti alla corte d'appello decorre "dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. Ne discende che se non esiste alcun obbligo di comunicazione ai creditori e che per essi il termine per l'impugnazione parte dall'annotazione nel registro delle imprese, al fallito il provvedimento va comunicato, perché per lui il termine breve per il reclamo decorre dalla comunicazione.
Ciò detto, non esiste una norma generale sulle modalità di comunicazione del curatore con il fallito, in quanto la disposizione di cui all'art. 31bis l. fall. riguarda i rapproti con i creditori, tuttavia l'art. 116, che attiene al depèosito e alla fissazione dell'udienza per l'approvazione del conto gestione, prevede che il provedimento del giudice e il conto stesso vanno comunicati ai creditori via Pec e poi precisa "Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
Ci sembra, quindi, che in mancanza di altri dati, anche il decreto di chiusura del fallimento, ove non possa essere comunicato via pec, possa essere trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A questo punto sorge l'ultimo problema, ossia quando si deve ritenere ricevuta la raccomandata dal destinatario che non l'ha ritirata. Anche qui è necessaria una premessa perché la soluzione è diversa a seconda che la raccomandata contenga atti giudiziari o non. A nostro avviso, nel caso si verifica questa seconda ippo0tesi perché si tratta esclusivamente della comunicazione che è stato emesso il decreto di chiusura del fallimento, che il destinatario può consultare in cancelleria. Se si segue questa strada, va detto che secondo la giurisprudenza, che a nooi sembra prevalente, la raccomandata si ritiene consegnata dal momento dell'immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere (Cass. 6.10.2017n. 23396), secondo altra giurisprudenza (Cass. n. 25791/2016) la comunicazione a mezzo raccomandata "si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego".
Problema ancora diverso è quando il curatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Logica vorrebbe che possa farlo solo dopo decorso il termine per l'impugnazione, tuttavia
dalla formulazione del secondo comma dell'art. 118 sembrerebbe che il curatore debba chiedere la cancellazione immediatamente dopo l'emissione del decreto di chiusura, altrimenti il legislatore avrebbe specificato che tale richiesta poteva essere fatta dopo la definitività del decreto di chiusura e avrebbe collocato la disposizione nell'art. 119 e non nell'art. 118. Partendo da questa considerazione si potrebbe dire che il curatore debba chiedere la cancellazione dopo l'emissione del decreto di chiusura, specificando che è ancora pendente il termine per l'impugnazione (o che il decreto è stato impugnato), e dovrebbe essere poi il registro delle imprese a regolarsi di conseguenza. Ma questa è una nostra opinione e non ci risulta essere stata la questione trattata in giurisprudenza.
Zucchetti Sg srl
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