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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Chiusura anticipata del fallimento in pendenza di opposizioni a stato passivo
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Domenica Cristina Tripaldi
Potenza11/10/2023 08:42Chiusura anticipata del fallimento in pendenza di opposizioni a stato passivo
Mi accingo a chiudere anticipatamente una procedura di fallimento in pendenza di giudizi, tra i quali due giudizi di opposizione a stato passivo.
Detti giudizi non sono ancora giunti a sentenza di primo grado, né sono state disposte misure cautelari (art. 113, co. 1 n. 2 L.F.). Tali giudizi, dunque, non ostano alla chiusura della procedura, né impongono accantonamenti.
Domando: in definitiva tali giudizi devono essere abbandonati dalla procedura prima del decreto di chiusura anticipata? I compensi dei difensori devono parimenti essere liquidati e saldati prima della chiusura?.
In attesa del vostro autorevole parere, ringrazio sin da ora e saluto cordialmente
Domenica Cristina Tripaldi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2023 19:00RE: Chiusura anticipata del fallimento in pendenza di opposizioni a stato passivo
La chiusura anticipata della procedura fallimentare prevista dal secondo comma dell'art. 118 l. fall. presuppone la pendenza di cause attive per il fallimento, tant'è che la norma parla delle somme ricevute dal curatore dopo la chiusura del fallimento per effetto di provvedimenti definitivi e di eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti. In sostanza, l'art. 118 fa chiaramente riferimento ai soli casi di potenziale incremento dell'attivo e non a quelli di modifica del passivo.
Questo non significa che il fallimento non possa essere chiuso in pendenza di opposizioni allo stato passivo, ma secondo le regole ordinarie con le precisazioni di cui all'art. 117 l. fall.. Questo prevede, al secondo comma, i casi in cui il fallimento può essere chiuso benchè non sia ancora passata in giudicato il provvedimento ammissivo del credito o non si sia ancora verificata la condizione che aveva determinato l'ammissione al passivo con riserva, disponendo, in attesa, che "la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori". Da tanto la giurisprudenza ha sempre dedotto la possibilità di procedere al riparto finale e, pertanto, alla chiusura del fallimento, senza dover effettuare alcun accantonamento in favore del creditore opponente al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 117, per cui può, più in generale, dirsi consolidato il principio secondo cui la pendenza di impugnazioni ex art. 98 l. fall. avverso i provvedimenti di accertamento del passivo non impedisce la ripartizione finale dell'attivo e, quindi, la chiusura della procedura, neanche nelle ipotesi in cui dette impugnazioni danno titolo ad accantonamenti nei riparti parziali a norma dell'art. 113, dato che tali accantonamenti, con il riparto finale, vanno distribuiti, come espressamente dispone l'art. 117; nei soli casi previsti dall'art. 117, legati alla necessità di dover attendere il verificarsi o meno di un evento o alla esistenza di un titolo favorevole al creditore ma non ancora passato in giudicato, il riparto finale e, quindi la chiusura del fallimento, richiede l'accantonamento attraverso il deposito di cui parla l'art. 117.
In questi casi, quindi, si tratta di una chiusura completamente diversa da quella anticipata di cui al secondo comma dell'art. 118 perché, mentre le cause attive interessano il fallimento, tanto che queste continuano senza interruzione con parte il curatore e le liquidità derivate dai giudizi pendenti vanno distribuite tra i creditori, l'accertamento del passivo, una volta chiusa la procedura, diventa un rapporto diretto tra creditore e debitore ex fallito, che ha riacquistato la sua piena capacità processuale che il curatore, con la chiusura del fallimento ha perso, tanto che questi giudizi vanno interrotti. Questo spiega perché il nuovo art. 118 tralasci completamente questo aspetto facendo inequivoco ed esclusivo riferimento alle sole azioni attive, e perchè l'art. 120 lasci in carica, dopo la chiusura anticipata prevista dall'art. 118, soltanto il curatore e il giudice delegato e non anche il tribunale, che è l'organo fallimentare competente a decidere sulle impugnazioni dello stato passivo.
Questo sotto il profilo giuridico, dal punto di vista pratico diventa importante stabilre se i creditori opponenti potranno trovare capienza nel fallimento; in caso negativo la chiusura non danneggia nessuno, in caso positivo è opportuno attendere i giudizi di opposizione prima di effettuare il riparto finale e chiudere il fallimento.
Zucchetti SG srl-
Domenica Cristina Tripaldi
Potenza12/10/2023 10:19RE: RE: Chiusura anticipata del fallimento in pendenza di opposizioni a stato passivo
Ringrazio per il sollecito riscontro, tuttavia sono doverose alcune precisazioni non espresse nel primo questo.
Sono prendenti alcune procedure "attive" e due giudizi di opposizione a stato passivo. Di qui l'ipotesi della chiusura anticipata del fallimento. Gli opponenti non sono ammessi al passivo con riserva ma esclusi, tout court, per la parte impugnata. Per la parte di credito in contestazione (credito ipotecario di secondo grado e chirografario) non potranno trovare capienza nel fallimento, neppure nell'ipotesi di sopravvenienze dai giudizi pendenti. Dunque, mi pare chiaro che le opposizioni ex art. 98 LF pendenti non impediscono la chiusura anticipate del fallimento. Mi chiedo se occorra un provvedimento del GD che disponga per l'abbandono di tali giudizi e quindi per la liquidazione dei compensi dei difensori prima della chiusura anticipata.
Ringrazio ancora
Domenica Cristina Tripaldi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2023 19:59RE: RE: RE: Chiusura anticipata del fallimento in pendenza di opposizioni a stato passivo
D'accordo che nel caso rappresentato la pendenza delle opposizioni allo stato passivo no impediscono il riparto finale e la chiusura del fallimento. Non vi è bisogno, per le cause di opposizione allo stato passivo, una rinuncia (tra l'altro è l'opponente che quale attore potrebbe rinunciare all'opposizione) perché comunque il processo si interrompe a seguito della chiusura del fallimento e l'opponente se vuole continuarlo deve riassumerlo o iniziarne uno nuovo nei confronti del fallito tornato in bonis; in vista di tanto e della cessazione anche del rapporto professionale con il proprio legale, deve sollecitare questi a presentare la parcella per le proprie competenze che, su sua proposta, deve liquidare il giudice prima della chiusura del fallimento, in quanto deve provvedere al pagamento del legale.
Per le cause attive, invece, che continuano il curatore mantiene la legittimazione anche dopo la chiusura del fallimento, giusto il disposto del comma 5 dell'art. 120; pertanto lei può seguire queste cause e in previsione delle spese future deve, prima della chiusura, effettuare un apposito accantonamento, come prescrive il secondo comma dell'art. 118.
Zucchetti SG srl
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