Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Domanda di insinuazione ultatardiva dopo istanza di deposito rendiconto

  • Francesca Ornella Ferraro

    crotone
    07/04/2016 10:11

    Domanda di insinuazione ultatardiva dopo istanza di deposito rendiconto

    Il fallimento de quo è stato dichiarato il 26.06.2014.
    Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 25.02.2015.
    In data 17.02.2016 è stata depositato il rendiconto finale con richiesta di fissazione udienza ex art. 116 L.F.; il G.D. ha ordinato il deposito in data 22.03.2016 e fissato l'udienza ex art. 116 l.f. per il 19.04.2016.
    In data 07.03.2016 perviene domanda di insinuazione di equitalia, (tributi del 2012 e ruolo del 2015)ai sensi dell'art. 101 l.f. senza ulteriore indicazione dei motivi.
    In data 23.03.2016 è stato comunicato a tutti i creditori avviso di deposito in cancelleria del conto gestione e della data di udienza.
    Equitalia ha ricevuto comunicaz. ex art. 92 l.f. con ammissione al passivo delle diverse domande.
    Come procedere a questo punto viste le problematiche sottese?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2016 19:18

      RE: Domanda di insinuazione ultatardiva dopo istanza di deposito rendiconto

      Premesso che , a norma del quarto comma dell'art. 101 l.f., le domande ultra tardive possono essere presentate "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", è chiaro che presentazione del conto gestione e fissazione della relativa udienza ex art. 116 l.f. non preclude la possibilità di introdurre domande di insinuazione né di esaminarle. le due procedure- esame del rendiconto e esame della domanda ultra tardiva- possono procedere parallelamente in modo autonomo, nel senso che, da un lato si terrà l'udienza di cui all'art. 116- che riguarda prevalentemente la gestione e quindi le entrate e le uscite- e in quella sede può darsi atto della nuova domanda pervenuta e delle diverse eventuali prospettive di riparto, ove accolta; dall'altro, a seconda della prassi del tribunale in cui opera, chiederà al giudice delegato di pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda ultra tardiva per poi fissare, se ammissibile, l'udienza per l'esame nel merito, ovvero direttamente l'udienza per valutare contestualmente ammissibilità e merito, come per tutte le tardive. E' preferibile, pur non essendo indispensabile, attendere l'esito della decisione sulla tardiva prima di procedere al riparto finale.
      Zucchetti SG srl