Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
-
Michela Branca
Canegrate (MI)06/11/2019 17:08ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Buonasera,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione la seguente situazione.
Fallimento nuovo rito, liquidazione dell'attivo terminata e nessun'altra operazione che comporti la necessità di tenere aperta la procedura.
Attivo realizzato insufficiente all'integrale soddisfacimento delle prededuzioni.
Le spese in prededuzione presenti sono le seguenti:
- compenso del curatore
- campione fallimentare
- debito Iva sorto durante la procedura relativamente alle fatture attive emesse dalla procedura per la vendita dei beni dell'attivo fallimentare
- spese sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale per presentare l'istanza di fallimento.
Si chiede se l'ordine di soddisfacimento delle prededuzioni che segue sia corretto:
1. compenso del curatore e campione fallimentare al pari grado, in proporzione
2. debito IVA
3. spese sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale per presentare l'istanza di fallimento.
Ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2019 10:19RE: ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Molto dipende dalla collocazione che si attribuisce al credito per spese sostenute dal creditore istante per l'assistenza legale per presentare l'istanza di fallimento. La collocazione di questa voce, su cui abbiamo scritto più volte, oscilla tra le tesi più estreme, che vanno dal riconoscimento della prededuzione, all'ammissione in in privilegio per finire con il chirografo.
L'unica decisione specifica della Cassazione sul tema la n. 6787 del 24 maggio 2000 che ha così statuito: "Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale".
Noi abbiamo espresso più volte le nostre perplessità su questa decisione, ma, al momento, nel contrasto esistente è l'unico punto di riferimento.
Orbene se si segue questa tesi, la sua scaletta è perfetta in quanto il credito sub 3 non rientrerebbe neanche tra le prededuzioni e dovrebbe essere pagato, esaurite le prededuzioni, quale privilegiato di grado elevato prima di tutti gli altri.
Se, invece si attribuisce alla voce controversa la prededuzione, allora essa dovrebbe essere graduata nell'ambito dei crediti di massa e in questa scala dovrebbe essere considerata come spesa di giustizia, da pagare insime alle altre di cui sub 1.
Zucchetti Sg srl -
Antonio Bartolomeo Della Mano
Morbegno (SO)14/12/2019 15:36RE: ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Chiedo un chiarimento per cortesia:
Dal tenore della risposta mi pare di capire che, in caso di attivo insufficiente all'integrale pagamento di curatore e campione fallimentare, l'IVA sulle fatture emesse in corso di procedura non va pagata poiché di grado inferiore. E' così?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2019 20:06RE: RE: ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
L'art. 111bis l.fall., dopo aver disposto, al terzo comma, che i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, preveda al comma quarto che " Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
Da questa normativa si deduce chiaramente che, qualora l'attivo disponibile non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, bisogna fare una graduazione tra le prededuzione e, quindi, seguire l'ordine nei pagamenti, sicchè, nel suo caso, anche il debito per IVA entra nella graduazione assumendo, nell'ambito delle stesse, la collocazione al grado 19 con conseguente destinazione delle liquidità disponibili prima ai crediti che occupano una posizione prioritaria rispetto a quella dell'Iva.
Zucchetti SGL
-
-
Matilde Paola Lombardi
Prato16/11/2023 08:58RE: ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Mi riallaccio alla domanda principale per chiedere se è corretto ritenere il cancelliere una spesa di pari grado a quella del campione civile e del curatore
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2023 19:33RE: RE: ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Si per quanto riguarda eventuali rimborsi spese a carico della procedura.
Zucchetti SG srl-
Matilde Paola Lombardi
Prato16/11/2023 19:49RE: RE: RE: ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
No mi riferisco alla mera liquidazione del compenso del cancelliere per l'attività svolta -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/11/2023 20:04RE: RE: RE: RE: ATTIVO INSUFFICIENTE: ORDINE DI PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI
Il cancelliere è un dipendente statale, per cui per la sua attività è pagato dallo Stato e non sorge alcun problema. Solo per le attività per le quali è previsto un rimborso a carico della procedura (per es. per la partecipazione all'inventario, richiesta dalla legge fallimentare, per la redazione di inventario in caso di accettazione con beneficio di inventario,, ecc.) si pone il problema della collocazione del credito e per queste va riconosciuta la prededucibilità.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-