Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura del fallimento

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    29/04/2011 12:19

    chiusura del fallimento

    dopo la chiusura di un fallimento ex art. 118 n. 3 L.F. da parte del Tribunale di Fermo , lla Corte di Appello di Ancona ha dichiarato improcedibili i giudizi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi nonostante la riassunzione degli stessi da parte dell'appellante e della società tornata in bonis e l'accantonamento delle somme sino all'esito di tali giudizi .
    Può la società tornata in bonis impugnare tali decisioni in Cassazione ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2011 20:49

      RE: chiusura del fallimento

      Il provvedimento della Corte di Ancona è corretto perché, chiuso il fallimento, i procedimenti di opposizione allo stato passivo non possono più essere proseguiti e, ove riassunti, dal fallito tornato in bonis, vanno dichiarati improcedibili posto che tali giudizi sono ora strutturati come procedimenti camerali interni alla procedura fallimentare e non più come ordinari giudizi di cognizione e comunque sono finalizzati all'accertamento di un credito con effetti esclusivamente endofallimentari, per cui non hanno più ragione di esistere.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonio Sgattoni

        Grottamare (AP)
        04/05/2011 10:31

        RE: RE: chiusura del fallimento

        La Cassazione (98/2514) ritiene che le opposizioni allo stato passivo , pendenti alla chiusura del fallimento , possono essere proseguite dall'ex fallito o riassunte nei suoi confronti . Analogamente si ritiene che , disposta la chiusura del fallimento , in pendenza del giudizio di impugnazione dei crediti ammessi , il processo possa essere continuato dall'ex fallito o riassunto nei suoi confronti (Tedeschi).
        D'altronde , se nel passivo del fallimento è stato ammesso ( con accantonamento sino all'esito del giudizio di opposizione ex art. 98 L.F.) un credito inesistente (qual'è quello relativo al compenso del curatore del fallimento revocato senza addebito della colpa nè al crediotre istante nè al fallito con le spese di procedura e del compenso al curatore poste a carico dell'erario), come lo si può escludere altrimenti ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/05/2011 19:46

          RE: RE: RE: chiusura del fallimento

          E' vero quanto da lei affermato, ma tutta la giurisprudenza in materia (non solo quella da lei citata) si riferisce alla vecchia legge fallimentare (non invece Tedeschi, che effettivamente anche nel manuale del 2006 ribadisce la possibilità della continuazione).
          Tuttavia, come detto nella precedente risposta, noi riteniamo (in conformità di autorevole dottrina, Lo Cascio, Norelli, Guglielmucci) che questa interpretazione valida per il passato, non lo si più alla luce della nuova normativa per i motivi già anticipati e cioè, in primo luogo, per il fatto che oggi il giudizio di opposizione non è più un ordinario giudizio di cognizione ma è strutturato in forma camerale all'interno della procedura fallimentare, sicchè non può a questa sopravvivere, una volta verificata la decadenza degli organi fallimentari. Inoltre, mentre in passato alle sentenze messe a seguito di opposizione, in quanto conclusive di un ordinario giudizio, veniva riconosciuta efficacia extrafallimentare, da cui l'interesse delle parti a continuare il giudizio in questione con la riassunzione, oggi, per espressa disposizione dell'ult. comma dell'art. 96, le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 producono effetti soltanto ai fini del concorso, così come i provvedimenti dello stato passivo esecutivo. Ne deriva che non vi è alcun interesse delle parti a continuare un giudizio che non può avere rilevanza al di fuori del fallimento, conclusione cui peraltro era già pervenuta la Cassazione prima della riforma con riferimento all'insinuazione tardiva, quando aveva affermato che "In tema di fallimento, il giudizio di ammissione (tempestiva o tardiva) al passivo è controversia che trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, e che quindi, con la chiusura del fallimento, viene inevitabilmente a perdere la propria ragion d'essere (onde la sentenza che, come nella specie, ne abbia definito il relativo giudizio d'appello deve ritenersi inutiliter data), poiché la chiusura del fallimento determina la inefficacia, per improseguibilità, di tutti i giudizi pendenti per insinuazione al passivo (nella specie, tardiva), sicché la previsione di una interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., con subingresso al curatore del fallito tornato "in bonis", ha soltanto la funzione di provocare - con la pronuncia di improseguibilità - il regolamento delle spese processuali" (Cass. 28/09/2004, n. 19394).
          Ulteriore elemento che suffraga questa interpretazione è l'ult. comma dell'art. 120, per il quale il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso costituisce prova scritta per gli effetti di cui alla'rt. 634 cpc, ossia il creditore ammesso, anche a seguito di sentenza, se dopo la chiusura del fallimento, vuole agire nei confronti del debitore fallito tornato in bonis deve munirsi di un nuovo titolo giudiziario, col solo vantaggio di considerare l'ammissione prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, da che si può dedurre che quel creditore, se deve iniziare un nuovo giudizio nei modi ordinari per l'accertamento del suo credito, non può proseguire il giudizio fallimentare pendente alla chiusura del fallimento.
          Zucchetti Sg Srl