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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Omologazione concordato fallimentare ex art. 129 l.f.
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)28/09/2021 17:04Omologazione concordato fallimentare ex art. 129 l.f.
Salve,
in ossequio al disposto normativo previsto dal tessuto normativo di riferimento, al fine di ritualmente espletare le connesse attività, significo quanto segue:
Il Tribunale rende, ai sensi dell'art. 129 l.f., il Decreto di omologazione del concordato fallimentare. Decorso il termine per l'eventuale proposizione del reclamo dinanzi la Corte d'Appello, il proponente, nel rispetto dei termini della proposta concordataria, versa, in favore della procedura, la somma necessaria per procedere con il pagamento dei creditori prededucibili, di quelli privilegiati e, in parte, di quelli chirografari.
Ora, l'art. 130 l.f., dispone che, divenuto definitivo il decreto di omologazione, il Curatore rende il conto della gestione e il Tribunale dichiara chiuso il fallimento.
A questo punto, mi chiedo in quale fase temporale dev'essere collocata l'esecuzione della proposta concordataria, nonchè la liquidazione dell'onorario in favore del Curatore.
In altri termini, divenuto definitivo il Decreto ex art. 129 l.f., la sequenza temporale delle attività che il Curatore è tenuto ad espletare non dovrebbe essere la seguente:
1. presentazione ed approvazione del conto della gestione;
2. liquidazione dell'onorario in favore del Curatore;
3. esecuzione dei pagamenti in ottemperanza al concordato fallimentare omologato;
4. verifica da parte del G.D. della completa esecuzione del concordato e svincolo, di ulteriori somme giacenti, in favore del proponente;
5. chiusura del fallimento.
Trovandomi, per la prima volta, a "gestire" un concordato fallimentare, resto in attesa di conoscere Vostre considerazioni in ragione di quanto innanzi evidenziato.
Cordialmente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2021 18:28RE: Omologazione concordato fallimentare ex art. 129 l.f.
La sequenza procedimentale disposta dalla legge è che "quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento" ; ed è anche logico che sia così perché si tratta di un concordato fallimentare che si inserisce quindi in una procedura in corso, per cui omologato il concordato la procedura fallimentare va chiusa e, in vista di questo provvedimento il curatore deve rendere il conto dell'attività svolta nel corso del fallimento stesso. Da questo momento, inizia la fase dell'esecuzione del concordato, nel corso della quale cambiano le funzioni degli organi in quanto, a norma dell'art. 136, co. 1 l. fall., "il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione".
Solo nel momento in cui viene accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato, anche se non esplicitato, dal terzo comma della'rt. 136, emette un provvedimento che dà atto di tanto e ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
In questa sequenza non è indicato il momento in cui il curatore possa chiedere la liquidazione del suo compenso, ma riteniamo che il compenso dovrebbe essere richiesto alla chiusura o in vista della chiusura del fallimento dal momento che, nel caso il fallimento si chiuda con concordato, il compenso, a norma dell'art. 2, co. 2 del d.m. n. 30 del 2012 , è liquidato sulla base dei criteri dettati dall'art. 1, ma "in proporzione all'opera prestata", il che significa che si liquida il normale compenso dovuto al curatore, ma tenendo conto della durata della procedura fallimentare, potendo la proposta concordataria pervenire da un terzo anche immediatamente dopo l'apertura del fallimento.
Zucchetti Sg srl-
Renato Santini
Bologna31/10/2023 12:16RE: RE: Omologazione concordato fallimentare ex art. 129 l.f.
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione in quanto mi trovo in una situazione simile a quella descritta dal Dott. Franco ma con una particolarità.
Nel dettaglio, nel decreto di omologazione della proposta di concordato fallimentare con terzo assuntore, nell'ambito del fallimento di cui sono Curatore, il Tribunale ha, tra l'altro, disposto quanto segue: "il Curatore [...] al termine della ripartizione delle somme disponibili, presenti il rendiconto ex art. 116 L.F. e ponga in essere gli adempimenti necessari per la chiusura del fallimento".
Questo periodo mi sembra in contrasto con la disposizione del secondo comma dell'art. 130 L.F. da voi opportunamente citato. Così come formulato, salva mia erronea interpretazione, il decreto del Tribunale sembra indicare un diverso ordine degli adempimenti (rendiconto dopo il riparto finale) e, soprattutto, richiamare quelli necessari alla chiusura (mentre nel concordato fallimentare la chiusura è conseguente alla definitività del decreto di omologa).
L'altro dubbio che ho è relativo al momento in cui chiedere la liquidazione del compenso finale. A norma dell'art. 39, comma 2 "la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato".
Non mi è chiaro come sia possibile chiedere la liquidazione del compenso una volta eseguito il riparto finale (nel concordato fallimentare mi sarei aspettato lo stesso ordine degli adempimenti previsto dall'art. 117 L.F. ovvero: rendiconto, liquidazione compenso, riparto finale).
Ricapitolando vi chiedo un parere sui seguenti aspetti:
1 - se è opportuno chiedere un chiarimento al Giudice Delegato con riferimento al decreto di omologa;
2 - quando richiedere la liquidazione del compenso finale.
Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/10/2023 19:08RE: RE: RE: Omologazione concordato fallimentare ex art. 129 l.f.
Bisognerebbe conoscere esattamente il contenuto della proposta concordataria e del provvedimento di omologazione, ma da quello che ci è dato capire dal periodo da lei riportato, ci sembra che la interpretazione che lei ne fa non sia del tutto corretta, in quanto nel decreto di omologa non si parla di riparto finale, bensì di "ripartizione delle somme disponibili". Questa dizione, unita al fatto che nel caso vi è stato un concordato con assuntore, per cui all'esecuzione provvederà lo stesso assuntore, ci induce a ritenere che probabilmente vi erano delle somme liquide nell'attivo fallimentare che , in base alla proposta concordataria, sarebbero state distribuite dalla curatela, per cui la frase del decreto di omologa probabilmente sta a significare che il curatore, una folta distribuite le liquidità esistenti ai creditori (che non è un riparto finale in quanto all'adempimento del concordato provvederà l'assuntore), presenterà il rendiconto ex art. 116 L.F. e porrà in essere gli adempimenti necessari per la chiusura del fallimento, senza alcuna alterazione della sequenza di legge che noi abbiamo riportato nella risposta che precede.
Controlli se vi sono liquidità disponibili che deve distribuire il curatore, altrimenti è opportuno chiedere al giudice chiarimenti
La dizione utilizzata, così come da noi interpretata, peraltro, avvalora la conclusione cui eravamo pervenuti nella risposta che precede circa il momento in cui il curatore possa chiedere la liquidazione del compenso, fissandolo alla chiusura o in vista della chiusura del fallimento; orbene l'espresso richiamo dell'art. 116 per il conto gestione e il riferimento all'avvio per la chiusura del fallimento, fanno capire che nel mezzo di queste operazioni, come normalmente previsto pe ril il fallimento che si chiuda non con concordato, ci possa essere la richiesta di liquidazione del compenso.
Zucchetti SG srl-
Renato Santini
Bologna03/11/2023 09:34RE: RE: RE: RE: Omologazione concordato fallimentare ex art. 129 l.f.
Buongiorno,
grazie per la celere e puntuale risposta.
La vostra deduzione è corretta in quanto nell'attivo fallimentare ci sono delle somme liquide che, come previsto dalla proposta, saranno distribuite dal Curatore. Inoltre, la proposta prevede un riparto principale e uno eventuale; in sintesi, l'esecuzione e l'importo di quest'ultimo dipenderanno dall'esito di un contenzioso prossimo alla chiusura.
Mi sono impropriamente riferito al concetto di riparto finale in quanto (forse ottimisticamente) ritenevo che il contenzioso al quale accennavo si concludesse in concomitanza all'omologazione, permettendo alla curatela di procedere ad un unico riparto (o ad un unica distribuzione delle somme). In questo caso, probabilmente, previo confronto con il GD, sarebbe stato possibile presentare già il rendiconto e, una volta approvato, chiedere la liquidazione del compenso.
Tornando alla situazione concreta, anche alla luce del vostro prezioso contributo, la soluzione sarà quella di procedere ad una distribuzione delle somme disponibili (effettuati i dovuti accantonamenti), poi, una volta concluso il contenzioso, presentare il rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso, distribuire le somme residue e avviare la chiusura del fallimento. Quest'ultima soluzione è secondo voi condivisibile?
Grazie per il confronto e per la collaborazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2023 10:09RE: RE: RE: RE: RE: Omologazione concordato fallimentare ex art. 129 l.f.
Esatto.
Zucchetti SG srl
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