Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura del fallimento

  • Francesca Lanfredi

    MANTOVA
    15/12/2017 12:27

    chiusura del fallimento

    Buongiorno,
    in un fallimento incapiente ho di recente acquisito (l'unica) liquidità derivante da un riparto parziale di altra procedura fallimentare ove la fallita era insinuata.
    Tale somma non basta a soddisfare integralmente le prededuzioni (zucchetti, coadiutore, curatore), sicché procederò con il criterio di ripartizione secondo gradualità e proporzionalità di cui all'art. 111-bis u.c. LF (il foglio notizie andrà soddisfatto al 100% invece).
    Il quesito è il seguente: a norma di quale n. dell'art. 118 LF vado poi a chiudere il fallimento, atteso che il pagamento (parziale) delle sole spese di giustizia senza alcun riparto ai creditori, non è contemplato in nessuna ipotesi di detto articolo?
    Il 118 n. 4 espressamente prevede il caso in cui non si è in grado di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali nè i crediti prededucibili e le spese di procedura che io, invece, in parte soddisfo.
    I nn. 1 e 3 certamente no; il 2 presuppone il pagamento integrale di debiti e spese in prededuzione, ma altresì che i crediti ammessi siano in altro modo estinti..cosa che non è.
    Quid?
    Grazie.
    Avv. Francesca Lanfredi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/12/2017 19:36

      RE: chiusura del fallimento

      Se esclude giustamente il n. 4, non rimane che la chiusura ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118, per il quale il fallimento può essere chiuso "quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo". Questa disposizione consente la chiusura del fallimento, quando sia stata completata la liquidazione dei beni e dei rapporti in corso senza l'integrale soddisfazione dei creditori, per cui può essere, più che la disposizione del numero seguente, estesa anche all'ipotesi in cui, liquidato l'intero patrimonio, si soddisfino solo in parte le prededuzioni.
      Zucchetti Sg srl