Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Compenso curatore - Fallimento con attivo insufficente

  • Pasquale Loria

    CACCURI (KR)
    07/10/2011 10:00

    Compenso curatore - Fallimento con attivo insufficente

    Una procedura presenta un'attivo minimo, derivante da un recupero di un saldo di c/c antecedente alla procedura. Tutto l'attivo, è stato utilizzato per pagare parte del Contributo Unificato. La procedura presenta un cospicuo passivo accertato e ammesso alla procedura. In fase di chiusura per insufficenza dell'attivo, è nata una diatriba sul compenso del curatore, che per il Giudice Delegato deve essere rapportato al minimo legale, ovvero 516,00, per lo scrivente devono invece essere utilizzate le percuntali previste dal DM 570/92, ed il compenso finale deve essere posto naturalmente a carico dell'erario. Cosa ne pensate?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2011 17:39

      RE: Compenso curatore - Fallimento con attivo insufficente

      A nostro parare ha ragione, teoricamente, il curatore.
      Invero, il compenso al curatore va liquidato secondo i criteri dettati dal D.M. n. 570 del1992, che all'art. 4, comma primo, prevede che Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire (oggi, euro 516,00), salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1 ( che riguarda la cessazione dalle funzioni prima della chiusura). E' chiaro, quindi che la norma stabilisce soltanto il compenso minimo che può competere al curatore, per cui qualora, seppur in mancanza di attivo o di scarso attivo, il compenso, utilizzando i criteri di legge, possa essere superiore a detto importo, il tribunale può liquidarlo (ovviamente è difficile che il compenso superi la soglia di euro 516,00 nelle condizioni indicate, dato che il tribunale in questi casi liquida sulla base dei minimi di tabella, ma può accadere.
      problema ben diverso è chi paga detto compenso, come liquidato dal tribunale, nel caso non vi sia attivo sufficiente. E qui subentra l'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, che, a seguito della sentenza 28 aprile 2006, n. 174 si applica anche alle spese ed onorari del curatore fallimentare. tale norma non incide sull'entità della somma liquidabile, ma dice soltanto che anche le spese e gli onorari del curatore vanno tra le spese anticipate dall'Erario qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge.
      Per la verità, il citato decreto del 2002 è può incidere anche sulla somma liquidata in via indiretta in quanto l'art. 130 dispone che "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato (tra i quali per la citata sentenza della Corte Cost. rientra il curatore) e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà", ed infatti alcuni tribunali effettuano questa ulteriore riduzione.
      Valuti lei se vale la pena di fare una simile contestazione, analizzando in primo luogo di quanto il compenso liquidabile secondo tariffa ( sicuramente parametrato ai minimi di scaglione) supererebbe quello minimo di legge e il rischio che il giudice segua l'indirizzo di ulteriormente ridurre il compenso alla metà.
      Zucchetti SG Srl