Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

notifica a mezzo PEC del decreto di chiusura del Fallimento.

  • Raffaella Santinelli

    San Severino Marche (MC)
    03/04/2015 22:57

    notifica a mezzo PEC del decreto di chiusura del Fallimento.

    Sono a richiedere il Vs parere sulla notifica del decreto di chiusura di un Fallimento di una SRL il cui Amministratore dispone di un indirizzo PEC (che non risulta da alcun pubblico registro, visto che si tratta di persona fisica e non si tratta né di un professionista, né di un imprenditore individuale, l'indirizzo PEC infatti è stato fornito dallo stesso Amministratore); aggiungo un dato: il Curatore del Fallimento è un dottore commercialista.
    Il mio dubbio è sulla possibilità di effettuare la notifica della copia conforme del decreto di chiusura (estratta dal Curatore a norma dell'art. 52 del D.L. 24.06.2014 n.90) a mezzo PEC all'Amministratore ed, eventualmente, sulla modalità:
    • si può effettuare la notifica del decreto alla PEC di un soggetto (persona fisica) che non appartiene ad alcun pubblico elenco?
    • qualora risultasse possibile la predetta notifica, quale formula utilizzare? È sufficiente indicare nel campo "OGGETTO" la seguente espressione "notifica a norma dell'art. 3-bis comma 4° della L. n.53/1994" e nel corpo della PEC "In qualità di Curatore del Fallimento XY sono a comunicare l'intervenuta chiusura della Procedura, come da allegato decreto. Distinti saluti"? serve anche allegare la relata di notifica in pdf e firmata digitalmente?
    Ringraziando anticipatamente, in attesa dei Vs sempre preziosi suggerimenti, invio cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2015 12:27

      RE: notifica a mezzo PEC del decreto di chiusura del Fallimento.

      Attraverso la previsione del terzo comma dell'art. 119 che consente avverso il decreto di chiusura (o di rigetto della chiusura) del fallimento il reclamo a norma dell'art. 26- si desume che il provvedimento di chiusura o di rigetto deve essere comunicato o notificato nella sua integrità (anche) al fallito, dato che questi può proporre reclamo appunto "nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento".
      La comunicazione o la notifica va comunque fatta al fallito, ossia, nel caso, alla società fallita e non direttamente all'amministratore; se la società fallita è priva di un indirizzo Pec tutte le comunicazioni, come dispone l'art. 31bis l.f., "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria"; del resto una raccomandata sarebbe superflua perché, a norma dell'art. 48, co. 2, l.f. "la corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore".
      Se, poi il curatore preferisce comunque avvertire direttamente l'amministratore, non vi è ostacolo all'utilizzo della Pec di costui, visto che è stato lo stesso amministrazione a comunicargliela, e la trasmissione, comunque fatta, deve contenere in allegato il testo del provvedimento, per cui ci sembra più corretta la seconda alternativa da lei indicata.
      Zucchetti SG Srl