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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
riparto parziale e scioglimento riserva ex art. 113 bis l.f.
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Simone Martinalli
MORBEGNO (SO)27/11/2015 12:01riparto parziale e scioglimento riserva ex art. 113 bis l.f.
Buongiorno,
il credito di una società di leasing, relativo ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla società fallita e restituito dal curatore in quanto il contratto è stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, è stato ammesso allo stato passivo con riserva al chirografo, in attesa della presentazione della fattura di vendita del predetto bene, specificando che l'importo che verrà realizzato sarà detratto dal credito insinuato, ai sensi dell'art. 72 quater, 2° e 3° comma, l.f.
Ad oggi l'immobile non è stato venduto dalla società di leasing.
Il sottoscritto sta predisponendo un piano di riparto parziale che prevede il pagamento in percentuale dei chirografari, tra cui anche la società di leasing.
Visto che allo stato attuale l'immobile non è ancora stato venduto, è possibile sciogliere subito la riserva (nel senso di escludere definitivamente questo credito dallo stato passivo) o bisogna accantonare un importo pari a quello assegnato ai chirografari e aspettare il riparto finale per scioglierla definitivamente?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2015 12:55RE: riparto parziale e scioglimento riserva ex art. 113 bis l.f.
E' chiaro che nella specie è stata seguita la tesi secondo cui "è' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato ……., con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione. Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente (ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell'istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell'art. 96, secondo comma, l. fall. L'eventuale riserva dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall'art. 113 bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza" (Trib. Udine, 24/02/2012).
Seguendo questa tesi, è chiaro che il credito della società di leasing è stato ammesso al passivo con riserva condizionale e, poichè finora la riserva non è stata sciolta, questa rimane, per cui lei deve procedere ad un accantonamento al momento del riparto parziale. Ciò fino al riparto finale, al quale si applica il secondo comma dell'art. 117, per il quale" …, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura".
Zucchetti SG srl
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Simone Martinalli
MORBEGNO (SO)03/12/2015 12:22RE: RE: riparto parziale e scioglimento riserva ex art. 113 bis l.f.
Solo una conferma, l'accantonamento da effettuare in sede di riparto parziale è solo la percentuale di cui si prevede il pagamento e non il 100% del credito ammesso con riserva? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/12/2015 20:22RE: RE: RE: riparto parziale e scioglimento riserva ex art. 113 bis l.f.
Certo, lei deve accantonare quella quota di credito che al creditore spetta col piano di riparto che, appunto, invece di essere consegnata all'interessato viene accantonata in attesa del verificarsi della condizione.
Zucchetti SG srl
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