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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto parziale - sostituti d'imposta
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Umberto Romano
Treviso05/11/2016 12:21Riparto parziale - sostituti d'imposta
Sottpongo il seguente caso:
mi trovo ad eseguire un riparto parziale di una snc avente due soci (quindi 3 masse).
Tra i creditori intressati al riparto vi sono anche dipendenti e professionisti per i quali è necessario operare le ritenute come sostituto d'imposta.
Atteso che l'attivo della società soddisfa solo in parte tali creditori che verranno soddisfatti integralmente attingendo dall'attivo dei soci persone fisiche, come devo comportarmi?
In altre parole se pago il dipendente con le disponibilità rinvenute dall'attivo del socio devo comunque operare le ritenute o versare direttamente il lordo? e per i professionisti? Il fallimento del socio persona fisica dovrà altresì effettuare adempimenti dichiarativi quali C.U. e mod. 770?
Ringrazio in anticipo per il supporto.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/11/2016 14:29RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Quanto dovuto al dipendente (ovvero al professionista creditore della società) è debito della società, che diviene anche debito del socio illimitatamente responsabile, per tale motivo è ricompreso sia nello stato passivo della società sia, ex art. 148, III comma, l.fall., nello stato passivo del socio.
Al momento del riparto, nella situazione descritta nel quesito, il Curatore sta quindi pagando in parte un debito della società con attivo della società, e in parte un debito del socio con attivo del socio medesimo.
Di conseguenza egli dovrà tenere distinte le due posizioni e per la parte riguardante la società seguirà il comportamento "ordinario", per la parte riguardante il socio:
- effettuerà la ritenuta d'acconto, anche se il socio è persona fisica, in forza dellla disposizione di cui all'art. 23, I comma, del D.P.R. 600/73, che inserisce fra i soggetti tenuti a tale adempimento "il curatore fallimentare", indipendentemente dalla tipologia di soggetto del cui fallimento egli sia Curatore
- verserà la ritenuta, rilascerà a trasmetterà la C.U. e presenterà il Mod. 770, tutto a nome del socio, indicando quindi il codice fiscale dello stesso.-
Umberto Romano
Treviso14/03/2017 17:17RE: RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Il professionista che viene pagato attingemdo dalla massa del socio persona fisica emetterà poi fattura, con IVA, nei confronti di quest'ultimo in virtù del principio di cassa.
L'iva che fine fa considerato che il socio è una persona fisica e non è titolare di partita iva? sarà da considerarsi alla stregua dell'iva indetraibile che va quindi a costo?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/03/2017 21:48RE: RE: RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Esattamente.
Trattandosi di operazione relativa alla posizione del socio non titolare di partita IVA, il tributo non è detraibile e costituisce quindi un maggior costo.-
Paola Andreucci
AREZZO23/05/2017 23:10RE: RE: RE: RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Ritengo che l attrazione del patrimonio del socio (realizzaro e quindi ripartibile) all interno del patrimonio della societa e da qui distribuito ai creditori della stessa permetta di considerare l imposta iva evidenzia nelle e fatture emesse dai creditori detraibile cosi come le retribuzioni dei dipendenti imponibili. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/06/2017 13:12RE: RE: RE: RE: RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Non concordiamo con il concetto di "attrazione" del patrimonio del socio in quello della società, certamente suggestivo ma che non ci pare in linea con quanto stabilito dall'art. 148 l.fall., e in particolare con il II comma dello stesso, il quale stabilisce che "Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti". -
Paola Andreucci
AREZZO03/06/2017 18:56RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Nulla da eccepire circa la separazione dei patrimoni ma mi sembra che in base al comma successivo su quanto ricavato dal patrimonio del socio hanno diritto di soddisfacimento anche i creditori sociali. Bene se con il realizzato dai beni del socio soddisfo un dipendente creditore della società, il curatore, come sostituto, applicherà la ritenuta, rilascera mod. CU, e compilera il 770 con i dati della societa pur avendo pagato con somme derivanti da una sfera privata (del socio). Cosi come se il Curatore, con le stesse risorse, paga un professionista creditore della società, questi dovrà rilasciare fattura isulla quale verrà applucata la ritenuta. Anche in questo caso il Curatore rilascerà CU e presenterà mod. 770. La fattura del professionista è, secondo me, intestata alla societa con iva detraibile per la procedura anche se pagata con somme derivanti dalla liquidazione del socio. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/06/2017 09:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Sempre nell'ottica del Forum fra colleghi, e quindi di uno scambio di punti di vista nel quale tutte le opinioni hanno il medesimo valore, non ci pare che il secondo comma non sia in contrasto con la nostra impostazione.
Come il secondo comma stabilisce che sono tenuti separati i patrimoni di società e soci, il primo periodo del terzo comma sancisce che anche gli stati passivi, di società e soci, sono tenuti distinti: non dice che il patrimonio dei soci è destinato sia al pagamento dei creditori del socio che della società, ma che negli stati passivi dei soci entrano anche i creditori sociali.
E il secondo periodo di quel comma ribadisce e completa tali principi, stabilendo che non solo sono separati i patrimoni e gli stati passivi, ma che si tratta proprio di fallimenti separati, tanto che è perfino previsto un diritto di regresso fra di essi.
Ci sembra quindi abbastanza evidente che, quando con il patrimonio di un socio viene pagato un creditore della società, si stia operando all'interno del fallimento del socio, nel quale il creditore sociale è ammesso in virtù del primo periodo del terzo comma, e non si stia "travasando" attivo dal fallimento del socio a quello della società per poi pagare, con quell'attivo divenuto della società, il creditore della stessa.
Pertanto la fattura del professionista certamente sarà intestata alla Società, perchè e a essa che egli ha svolto la sua prestazione, ma il pagamento verrà effettuato dal (fallimento del) socio, e sarà quest'ultimo, il soggetto tenuto a effettuare ritenuta d'acconto e adempimenti successivi. -
Paola Andreucci
AREZZO05/06/2017 18:13RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto parziale - sostituti d'imposta
Grazie per l' approfondimento
prendo atto della conclusione alla quale mi associo, quindi procederò con due distinte posizioni anche per quanto concerne gli obblighi come sostituto d' imposta.
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