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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Applicabilità privilegio di cui a norma abrogata dell'art. 2771 C.C. e concorso credito ipotecario con credito ammesso i...
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Luigi Pirillo
rossano (CS)07/02/2019 19:56Applicabilità privilegio di cui a norma abrogata dell'art. 2771 C.C. e concorso credito ipotecario con credito ammesso in via privilegiata ai sensi della citata norma.
Dovendo redigere il progetto di riparto dell'attivo e derivando tutto l'attivo da vendite immobiliari, mi pongo il problema del concorso dei crediti garantiti da ipoteca su tali immobili con i crediti privilegiati ex art. 2771 C.C.. Il fallimento risale al 1992 e i crediti riconosciuti in via privilegiata, ai sensi della norma citata, sono stati ammessi in epoca antecedente all'abrogazione della stessa ( disposta dal comma 38, dell'art. 23, D.L. n. 98/2011). Non riesco a trovare soluzione alla questione. In primo luogo perchè non riesco a dire se l'art. 2771 cit., benchè abrogato, continui ad applicarsi, in ragione dell'ammissione al passivo antecedente a detta abrogazione e/o della pendenza della procedura antecedentemente alla medesima. In secondo luogo, non so se, qualora la norma fosse applicabile, il credito ammesso col privilegio ex art. 2771 C.C. debba essere soddisfatto per prima, sul ricavato delle vendite immobiliari, rispetto ai crediti garantiti da ipoteca sui medesimi immobili. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2019 18:42RE: Applicabilità privilegio di cui a norma abrogata dell'art. 2771 C.C. e concorso credito ipotecario con credito ammesso in via privilegiata ai sensi della citata norma.
Sul primo punto, a nostro avviso, il credito in questione deve essere considerato ancora privilegiato per due motivi sia per una ragione di carattere generale che specifica alla fattispecie. Invero, sotto il profilo generale, è da considerare che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa che caratterizza il credito, in ciò distinguendosi dal pegno e dall'ipoteca che trovano la loro ragione d'essere nell'autonomia dei privati, sicchè, posto che l'art. 11 disp. sulla legge in generale pone il precetto della irretroattività della legge, eccezion fatta dell'espressa dichiarazione di efficacia retroattiva o di vigenza di quei diritti già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, ne deriva che la successiva abrogazione della previsione legislativa che riconosca carattere privilegiato al credito non può incidere sulle situazioni già insorte e stabilizzatesi, salvo che la norma abrogatrice sia accompagnata da una espressa previsione di retroattività (in tal senso Trib. Monza 30/01/2008). in più, nella fattispecie specifica, il privilegio è stato già riconosciuto con l'ammissione al passivo e, quindi, il riparto non può che realizzare quanto previsto nello stato passivo.
Quanto al secondo punto il principio che regola il conflitto tra privilegi immobiliari ed ipoteca è quello dettato dal secondo comma dell'art. 2748 c.c., che dà la preferenza ai privilegi, indipendentemente dalla data di costituzione, salve diverse disposizioni di legge, di carattere derogatorio.
Alcune di queste deroghe sono state ravvisate nell'art. 2772 (in materia di crediti dello Stato per tributi indiretti) e nell'art. 2774 (in tema di crediti per concessione di acque),per il fatto che in tali norme si dice che i privilegi relativi non possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi, tra cui l'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile al quale il privilegio si riferisce. Soluzione, per la verità, non pacifica perché non è detto che tra i diritti anteriormente acquisiti siano compresi anche i diritti di garanzia, quale l'ipoteca, tuttavia questa questione non tocca il tema in esame perché nell'art. 2771 c.c. non era contenuta una eguale limitazione, per cui, a nostro avviso, il credito assistito dal privilegio ex art. 2771 c.c. e come tale ammesso al passivo, conserva la sua qualifica di privilegiato, sebbene sia stato abrogato l'art. 2771 c.c., e va soddisfatto prima del credito ipotecario gravante sullo stesso immobile, a norma del secondo comma della'rt. 2748 c.c.
Zucchetti SG srl
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