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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
riparto per somma surrogata da INPS e assegnata a terzo
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Silvia Pavanello
Milano14/04/2021 14:36riparto per somma surrogata da INPS e assegnata a terzo
Buongiorno.
Un creditore (A) viene ammesso al passivo del Fallimento (D) in chirografo, dopo un pignoramento negativo verso il dipendente ex amministratore della società fallita (B).
Lo stesso dipendente viene ammesso (anche) per TFR . Per quest'ultimo importo, l'INPS (C) versa la somma a B e si surroga al dipendente, nel Fallimento ( D) .
Nel contempo il creditore (A) avvia, in costanza di fallimento, pignoramento presso il dipendente (B), ove il terzo INPS (C) non si costituisce ( nè si costituisce il Fallimento- D)
il GE ordinario assegna al creditore ( A) una somma in prededuzione , pignorata a Fallimento ( D) e INPS (C) , disponendo l'esecutività dell'assegnazione, al momento dll'esigibilità del credito verso il terzo pignorato ( C e D) , all'emissione del piano di riparto.
Domanda: il Fallimento (D) deve pagare.
- al creditore A) ( ammesso al chirografo prima dell'assegnazione del GE , in costanza di Fallimento ?- se si ,con istanza di revocazione ex art. 98 IV comma ? fatta da chi?) ?
- o al creditore INPS ( C) che ha pagato nel frattempo il dipendente (B)- pur sapendo che vi era pignoramento presso terzi e non costituendosi nel giudizio , e poi si è surrogata nel Fallimento (D) ?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/04/2021 19:14RE: riparto per somma surrogata da INPS e assegnata a terzo
Cercando di ricostruire la vicenda, noi abbiamo capito che A è creditore di B, il quale è, a sua volta, creditore di D, che è la società fallita e al cui passivo B è stato ammesso quale dipendente. Se è così, si spiega che A abbia potuto effettuare il pignoramento presso terzo (D) fallito in quanto lo scopo del pignoramento non è sottrare un ben o un credito al concorso (vietato dall'art. 51 l. fall.), ma ottenere l'assegnazione a proprio favore del credito che il fallimento dovrebbe pagare al proprio creditore B.
Non si spiega, invece, in questa ricostruzione, l'insinuazione di A al passivo del fallimento D, visto che A non vanta alcun credito verso D, a meno che A non sia comunque creditore di D per altri motivi estranei alla vicenda in cui è coinvolto B. Se ricorre quest'ultima ipotesi, il credito di A ammesso al passivo segue la sua sorte, se, invece è stato erroneamente ammesso al passivo diventa difficile escluderlo perché sono scaduti i termini per l'impugnazione dei crediti ammessi e non ricorre una ipotesi di revocazione (all'esercizio di entrambe le azioni è legittimato il curatore).
Né si spiega la sua affermazione secondo cui A avrebbe "in costanza di fallimento, pignoramento presso il dipendente (B)", ma presumiamo che si tratti di una espressione impropria per dire che ha A ha agito in via esecutiva contro B, effettuando il pignoramento presso il terzo D, visto che poi precisa che il GE ha disposto l'assegnazione ad A della somma spettante a B nel riparto del fallimento di D.
La questione, quindi, sempre se è esatta la premessa, è abbastanza semplice: A, creditore di B ha effettuato il pignoramento presso il terzo D, debitore verso B e il giudice dell'esecuzione ha assegnato ad A la somma che D deve ad B; per cui al momento del riparto del fallimento D in cui sia incluso il creditore B (la prededuzione che avrebbe disposto il GE non è significativa), il curatore del fallimento invece di pagare B deve dare la somma che a questi spetterebbe, fino al limite dell'assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione, ad A.
La questione si complica per il fatto che B è stato ammesso al passivo del fallimento D per crediti di lavoro, tra cui il credito per TFR e questo credito è stato anticipato dall'Inps (C), che si è surrogato nella posizione di B per l'importo equivalente. A questo punto, la somma che spetterebbe a B e che, in forza del provvedimento del GE, andrebbe data ad A, va ancora versata a costui o all'Inps?
In primo luogo, va comunque assegnata d A la residua somma che il fallimento dovrebbe direttamente a B (ossia quella non anticipata dall'Inps); per la restante parte si potrebbe dire, come lei prospetta, che l'Inps non avrebbe dovuto anticipare il TFR a B stante la pendenza dell'esecuzione individuale, per cui avrebbe pagato male con la conseguenza che sul suo diritto di surroga prevale il diritto del creditore pignorante, ma è facile obiettare che l'Inps non poteva sapere dell'esistenza del pignoramento presso terzi, se il curatore non lo ha comunicato nel modello SR52 o con altra comunicazione.
Se è così l'Inps ha correttamente anticipato a B la somma per il TFR per cui, allo stato, il credito di B verso il fallimento è solo quello residuo essendo stato già soddisfatto per TFR e, pertanto, solo questo residuo può essere attribuito ad A; l'Inps avendo correttamente effettuato l'anticipazione, non potrebbe essere penalizzata non ricevendo il rimborso di quanto anticipato, a meno che, si ripete, l'ente non abbia effettuato il versamento sapendo dell'esecuzione in corso promossa da A.
Si tratta di una soluzione che a noi sembra la più adeguata alla fattispecie, ma non escludiamo che vi possano essere altre interpretazioni sulla questione dell'Inps.
Zucchetti SG srl-
Silvia Pavanello
Milano15/04/2021 11:07RE: RE: riparto per somma surrogata da INPS e assegnata a terzo
Ringrazio molto per la pronta e puntuale risposta al quesito.
Preciso, a integrazione e migliore precisazione della questione, che:
- INPS ( terzo pignorato unitamente al Fallimento) ha reso dichiarazione negativa del terzo , prima di richiedere il modulo SR 52 al Fallimento
- il Fallimento ha indicato espressamente, nel modulo SR52 , che A si sarebbe poi surrogata nel credito verso il debitore B, a seguito dell'ordinanza di assegnazione del GE della somma
- INPS ha ugualmente corrisposto a B l'importo integrale del TFR , surrogandosi poi per l'intera somma TFR nel Fallimento,
- B è creditore verso il Fallimento anche di altri importi come dipendente , che non verranno corrisposti in sede di riparto (essendoci quelli di INPS anche per altri dipendenti, a titolo di TFR, nella graduazione dei crediti)
Presumiamo , ora, che il creditore A) debba richiedere espressamente la somma, per avere titolo e partecipare al riparto in prededuzione .
Come dovrà formulare la relativa richiesta ? Surrogandosi all'INPS ? surrogandosi a B? in altro modo ? potrebbero esservi altre modalità o termini?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2021 20:07RE: RE: RE: riparto per somma surrogata da INPS e assegnata a terzo
Dalle sue nuove indicazioni capiamo che la ricostruzione della fattispecie da noi fatta nella precedente risposta era esatta. Lei ora dice che anche l'Inps (C) era terzo pignorato unitamente al fallito D. Ci sembra strano, ma se è così, l'Inps non avrebbe dovuto anticipare il pagamento del TFR al dipendente in quanto il pignoramento presso terzi ha proprio la funzione di impedire al terzo di provvedere al pagamento in attesa della decisione del giudice dell'esecuzione; ad ogni modo, anche se l'Inps non era terzo pignorato, comunque avrebbe pagato male dal momento che, come lei dice, era stato avvisato che esisteva il pignoramento presso il terzo datore di lavoro. Né interessa in questa sede valutare i limiti della pignorabilità del credito del dipendente, giacchè questo problema interessava e interessa il giudice dell'esecuzione e il terzo pignorato deve solo attenersi a quanto disposto nell'esecuzione al momento del pagamento.
In queste condizioni, quindi, a nostro avviso, quanto assegnato ad A dal giudice dell'esecuzione va a questi corrisposto, qualora A ne faccia richiesta ponendo a base della sua pretesa il provvedimento di assegnazione; che questa richiesta sostanzi una forma di surroga ex art. 115 co. 2, ha poca importanza.
Rimane, tuttavia, il fatto che A va soddisfatto primariamente con le somme ancora spettanti al dipendente e poi con quelle che andrebbero pagate all'Inps; invero, a differenza di quanto traspare da una sua affermazione (B è creditore verso il Fallimento anche di altri importi come dipendente , che non verranno corrisposti in sede di riparto (essendoci quelli di INPS anche per altri dipendenti, a titolo di TFR, nella graduazione dei crediti), i crediti del dipendente, o meglio le varie voci che costituiscono il credito del dipendente (TFR, retribuzioni, indennità varie ecc.) godono tutti dello stesso privilegio di cui all'art., 2751 bis, n. 1 c.c., per cui vanno pagati, a norma dell'art. 2782 c.c., tutti in proporzione; tra questi va compreso anche l'Inps che, nel momento in cui si è surrogato al dipendente, ha assunto la stessa posizione di questi, per cui l'Inps surrogatosi per il pagamento del TFR è nella medesima posizione dei dipendenti per gli altri crediti. Posto che l'Inps ha già anticipato, seppur male, quanto dovuto al dipendente, se dovesse non ricevere il rimborso del fallimento perché attribuito al terzo A, subirebbe un pregiudizio e il dipendente ne trarrebbe un ingiustificato arricchimento; per questo bisogna utilizzare prima gli importi di competenza diretta del dipendente.
Zucchetti SG srl
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