Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Lavoro dipendente: rivalutazione monetaria.

  • Roberta Aldini

    Sassuolo (MO)
    08/09/2014 18:01

    Lavoro dipendente: rivalutazione monetaria.

    Sto procedendo all'elaborazione di un riparto finale dove pago integralmente i creditori privilegiati.
    I dipendenti ammessi allo Stato Passivo hanno richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia INPS che, per i crediti anticipati, si è già surrogata.

    Sorge il problema del conteggio degli interessi e rivalutazione monetaria.

    RIVALUTAZIONE MONETARIA: da calcolarsi alla data di esecutività dello Stato Passivo.

    Nel mio fallimento un solo dipendente si è insinuato tardivamente mentre tutti gli altri hanno ottenuto l'ammissione tempestivamente.

    1) la data iniziale su cui calcolare la rivalutazione: la data di dichiarazione di fallimento.
    Ho dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro molto prima della dichiarazione di fallimento ancorchè non abbiano incassato nulla, mentre altri sono stati licenziati da me (esercizio provvisorio).
    Utilizzando per i primi la data di dichiarazione di fallimento ritengo vi sia per loro un indebito danno poichè il credito originario è stato ininterrottamente vantato dalla data di licenziamento.


    2) la data finale su cui calcolare la rivalutazione è unica per tutti i crediti da lavoro dipendente: da data di esecutività dello Stato Passivo, quale?
    Ritengo che utilizzare la data di esecutività dello Stato Passivo delle Tardive per il solo "tardivo" sarebbe ingiustamente "vantaggioso" per lui.
    Utilizzando la data di esecutività dello Stato Passivo delle Tempestive per tutti, utilizzo una data "non realistica" per il tardivo.

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/09/2014 19:03

      RE: Lavoro dipendente: rivalutazione monetaria.

      La data iniziale da cui calcolare la rivalutazione non è quella della dichiarazione di fallimento, ma quella in cui è sorto il credito.
      La data finale è quella della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che è una sola e coincide con quella in cui il g.d. emette il provvedimento di cui all'art. 96. Una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, nello stesso poi si inseriscono le tardive che sono ammesse, ma non vi è una dichiarazione di esecutività per le tardive, diversa cronologicamente da quella riferita alle domande tempestive.
      Zucchetti SG srl