Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO FINALE A CREDITORE S.R.L. CANCELLATA

  • Giovanni Francescon

    TREVISO
    25/05/2017 14:26

    RIPARTO FINALE A CREDITORE S.R.L. CANCELLATA

    In sede di riparto finale di un fallimento 'vecchio rito' emergono la seguenti situazioni:
    a) creditore S.r.l. fallita, con fallimento chiuso e cancellata dal registro delle imprese;
    b) creditore S.r.l. non fallita, cancellata dal registro delle imprese per chiusura della liquidazione volontaria.

    La domanda è come procedere con le somme da ripartire?

    Le varie soluzioni presenti nel forum mi paiono discordanti, ma tutte mi paiono concordi nel ritenere le due fattispecie simili, nel senso che non interessa se la cancellazione della società sia avvenuta per effetto di un fallimento o di una liquidazione volontaria, ciò che conta è che le società ora sono entrambe cancellate.

    Posto ciò, propongo le seguenti possibilità:
    1. ricercare i soci delle S.r.l. e ripartire il dovuto a loro direttamente ('scavalcando' sia il curatore, nel primo caso, che il liquidatore, nel secondo caso);
    2. ritenere i creditori irreperibili (dopo aver comunicato il riparto alle ex società, ossia a 'nessuno') e procedere ex art 117 l.f. 'vecchio rito' (MA non si tratta tecnicamente di creditori 'irreperibili', a parte il fatto che l'art. 117 vecchio rito non è chiaro nella destinazione delle somme);
    3. ritenere le società cancellate come non aventi più diritto al credito e quindi ripartire il dovuto direttamente agli altri creditori (MA i rapporti di credito 'certi' di una S.r.l. anche se cancellata dovrebbero essere di 'competenza' dei soci e non rinunciati).

    Altre soluzioni sono possibili, ma mi paiono meno convincenti.

    Grato di una risposta, porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/05/2017 18:35

      RE: RIPARTO FINALE A CREDITORE S.R.L. CANCELLATA

      Confermiamo che la cancellazione della società, sia essa avvenuta per effetto di un fallimento o di una liquidazione volontaria, comporta comunque l'effetto estintivo della stessa; il resto è pieno di incertezze.
      La Cassazione, dopo qualche oscillazione, sembra essere pervenuta ad un risultato quando ha stabilito che "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lg. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (Cass. 10/08/2015, n. 16638; conf. Cass. 24/05/2016, n. 10694; Trib. Prato, 21/05/2016; Trib. Teramo, 07/01/2016).
      Il problema però è come declinare questo principio (quello sub b), per quanto qui interessa). Ossia, fermo restando che eventuali credito che perviene alla società estinta va in comunione indivisa tra i soci, fino a che punto il curatore di un fallimento deve spingere le sue indagini per stabilire se vi erano soci e quali erano. Le tre soluzioni da lei proposte girano intornio a questa tematica in quanto la prima è quella più rigorosa e che lascia più tranquillo il curatore in quanto nessuno potrebbe protestare per la scelta fatta di seguire questa via.
      La seconda e la terza indubbiamente incontrano gli ostacoli da lei accennati ed espongono il curatore ad eventuali critiche degli ex soci; tuttavia, specie se la ricerca dei soci è difficile e complicata, potrebbe anche farsi rientrare l'ipotesi nella previsione dell'art. 117.
      La scelta è del curatore.
      Zucchetti SG srl