Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

ritenuta di acconto su interessi Professionisti

  • Andrea Mingiardi

    La Spezia
    08/10/2015 12:34

    ritenuta di acconto su interessi Professionisti

    Buongiorno, vorrei conoscere vostra opinione in merito all'assoggettamento a ritenuta degli interessi riconosciuti ai professionisti in sede di riparto ex art. 54 c.3; in altre parole se detti interessi in sede di riparto debbano essere assoggettati a ritenuta unitamente alle somme corrisposte a titolo di onorari professionali essendo il fallimento qualificato quale sostituto di imposta.
    Grazie
    Mingiardi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/10/2015 17:25

      RE: ritenuta di acconto su interessi Professionisti

      L'articolo 25 del DPR numero 600 del 1973, stabilisce che devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto "i compensi, comunque denominati ... per prestazioni di lavoro autonomo ...".

      Poichè gli interessi moratori e di dilazione (compresi quindi gli interessi legali) costituiscono, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Tuir, redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui gli interessi sono maturati, anche sugli stessi deve essere operata la ritenuta.

      Della questione si è occupata, decidendo in modo conforme a quanto scritto qui sopra, la Risoluzione n. 106/E del 13/10/2010.
      • Isabella Nana

        Pavia
        16/11/2016 10:14

        RE: RE: ritenuta di acconto su interessi Professionisti

        Gentili Colleghi,
        rileggendo la risoluzione 106/E del 2010 si dice che costituiscono reddito di lavoro autonomo soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi art. 25 DPR 600/73 non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili. Gli interessi a mio avviso non costituiscono nè emolumenti nè rimborso di costi ma sono semplici interessi moratori esenti iva art. 15 DPR 633 che non costituiscono reddito.
        Saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/12/2016 19:16

          RE: RE: RE: ritenuta di acconto su interessi Professionisti

          Non condividiamo la lettura della Circolare 106/2010 data nel quesito, e confermiamo che anche gli interessi moratori, esclusi dalla base imponibile IVA dall'art. 15 del D.P.R. 633/72, vanno assoggettati a ritenuta.

          La Circolare 106/2010 è una risposta a interpello, che riguarda "l'importo liquidato in sentenza dal giudice" per "euro 9.000 per mancati guadagni professionali (oltre gli interessi legali), ed euro 6.570 a rifusione delle spese processuali (oltre accessori), di cui euro 770,00 per spese, euro 2.300 per diritti ed euro 3.500 per onorari".

          L'interpellante ritiene "che l'intera somma liquidata dal giudice abbia natura di reddito di lavoro autonomo soggetto alla ritenuta IRPEF di cui all'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, in quanto reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto in capo al professionista suo cliente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR".

          L'Agenzia delle Entrate ritiene "condivisibile" tale parere, ricordando che la ritenuta "si applica se le somme erogate costituiscono un provento sostitutivo di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 6 del TUIR" e che "costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili".

          Procedendo su tale strada, conferma che sono da assoggettare a ritenuta sia il compenso che il rimborso delle spese processuali, sulle quali poteva sussistere qualche dubbio.

          Non menziona gli interessi (legali, nel caso esposto nell'interpello) non perché si possano ritenere esclusi da ritenuta, ma semplicemente perché il loro assoggettamento alla stessa è pacifico.
          • Luca Orsini

            Pescara
            08/01/2024 16:10

            RE: RE: RE: RE: ritenuta di acconto su interessi Professionisti

            Buonasera, quindi - ricapitolando mi sembra di capire che il vostro parere sia:
            a) che gli interessi vadano assogettati a ritenuta
            b) che siano esclusi IVA art. 15
            Ma a questo punto la domanda è: devono o meno essere assogettati al 4% poichè - da un lato - sembrebbe logico stante la loro natura di reddito professionale ai sensi dell'art. 6 c. 2 TUIR ma dall'altro non rientrando nel volume d'affari ai fini IVA (essendo esclusi art. 15) non sembrerebbe che debbano esserlo.

            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              10/01/2024 02:07

              RE: RE: RE: RE: RE: ritenuta di acconto su interessi Professionisti

              Sia l'art. 9, I comma, del Regolamento della Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti, che l'art. 10, II comma, dell'analogo regolamento della CassaRagionieri, che l'art. 18, I comma, del regolamento della Cassa Forense, che il punto 5.1 del Regolamento Inarcassa (non abbiamo fatto ulteriori ricerche data la totale conformità di tali disposizioni) stabiliscono che il contributi integrativo è dovuto sulla somma dei corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA.

              Poiché, come correttamente ricordato nel quesito, le somme non imponibili ex art. 15 D.P.R. 633/75 (fra le quali gli interessi moratori) non rientrano nel volume d'affari IVA, su di esse non è dovuto il C.A.P.