Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto con crediti privilegiati e garantiti da ipoteca

  • Filippo Carlin

    Porto Viro (RO)
    25/05/2016 11:29

    Riparto con crediti privilegiati e garantiti da ipoteca

    Buongiorno,
    lo stato passivo di una srl presenta la seguente situazione: creditore A (privilegio retribuzioni art. 2751 bis, n. 1 c.c.) euro 1.200; creditore B (privilegio retribuzioni art. 2751 bis, n. 1 c.c.) euro 11.000; creditore C (privilegio retribuzioni art. 2751 bis, n. 1 c.c.) euro 15.000. Il creditore C gode inoltre di un'ipoteca (di secondo grado) sull'immobile XYZ del fallito. In ultima è presente il creditore D, per euro 140.000, che sarebbe chirografario, ma gode anch'esso di un'ipoteca (di primo grado) sul medesimo immobile XYZ. Oltre a questi sono presenti altri crediti con privilegio generale sui mobili che non interessano ai fini del quesito.
    Ora devo procedere al primo riparto parziale di euro 20.000 e mi sorge un dubbio: premesso che l'immobile XYZ non è ancora stato venduto, le prime somme da ripartire, derivanti dalla liquidazione di massa mobiliare, sono ovviamente quelle destinate ai crediti garantiti da privilegio su retribuzioni (art. 2751 bis, n. 1 c.c.). Ma la ripartizione deve avvenire proporzionalmente fra i creditori A, B, C, o solo fra i creditori A, B, considerato che C ha l'ipoteca e quindi deve attendere la vendita dell'immobile per essere soddisfatto?
    Io sono arrivato alla conclusione che sarebbe opportuno distribuire le somme proporzionalmente ai creditori A, B, C in quanto se le distribuissi solo ai creditori A, B potrebbe verificarsi la seguente situazione: questi due vengono soddisfatti integralmente con il primo riparto parziale e il creditore C per niente in attesa della vendita dell'immobile. Con il primo riparto parziale soddisferei in parte anche creditori privilegiati di grado inferiore, ad esempio i professionisti (art. 2751 bis, n. 2 c.c.). Continuando con questa impostazione, negli eventuali successivi riparti parziali con l'immobile ancora invenduto andrei a soddisfare gli altri creditori con privilegi generali mobiliari, ad esempio Equitalia (art. 2753 e 2778, n. 1 c.c.). Nel momento in cui andrò a vendere l'immobile, supponiamo per 140.000 euro, dovrei soddisfare solo il creditore D, con ipoteca di primo grado per 140.000 euro appunto. In tale ipotesi quindi il creditore C (con privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 c.c. e ipoteca di secondo grado) non sarebbe soddisfatto né dai riparti relativi all'attivo mobiliare né da quello relativo all'attivo immobiliare con la conseguenza di aver soddisfatto prima e per intero creditori di rango inferiore, ad esempio i professionisti, rispetto a quelli con privilegio per retribuzioni, in presenza di un bene immobile di valore incapiente rispetto ai crediti ipotecari.
    Grazie in anticipo per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2016 19:12

      RE: Riparto con crediti privilegiati e garantiti da ipoteca

      L'ipoteca del creditore C è una garanzia ulteriore che questi ha acquisito (per atto volontario o giudiziale), che si aggiunge alla qualifica privilegiata che gli deriva dalla natura del credito, per cui deve essere considerato quale un vantaggio e non una pregiudizio. Tanto comporta che il creditore C gode di due prelazioni, una mobiliare generale ed una immobiliare specifica e può usufruire di entrambe, nel limite massimo del credito. Di conseguenza il curatore del fallimento, se fa un riparto mobiliare, deve-, come da lei giustamente ipotizzato- includere il creditore nella classe di privilegio mobiliare generale che gli è stato riconosciuto nello stato passivo (e se vi sono altri creditori di pari grado, partecipa con essi in proporzione, a norma dell'art. 2782 c.c.); se distribuisce il ricavato dell'immobile oggetto di ipoteca, deve attribuire questo agli ipotecari secondo il grado, per cui prima soddisfare l'ipotecario di primo grado e poi, se vi è un residuo, quello di secondo.
      Tutto ciò è abbastanza semplice nel caso, come il suo, in cui fa un riparto solo del ricavato mobiliare, non essendo stato ancora liquidato il bene immobile, del resto, se non seguisse il criterio indicato, le conseguenze sarebbero appunto quelle da lei paventate. Diventa tutto più complesso ove contestualmente si distribuisca ricavo mobiliare e immobiliare dell'immobile gravato, perché, ammesso che il creditore con doppia prelazione abbia capienza su entrambi, non vi è una norma che stabilisca una priorità, e, cioè, se debba essere soddisfatto con il ricavato mobiliare quale privilegiato o col ricavato immobiliare come ipotecario, con evidenti ricadute sugli altri creditori. Probabilmente, considerato che il privilegio è connaturato al credito nel mentre l'ipoteca è una garanzia aggiuntiva, il creditore dovrebbe essere soddisfatto primariamente quale privilegiato, ma è solo una ipotesi.
      Zucchetti SG srl