Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Opposizione al piano di riparto parziale da parte di creditore con privilegio speciale mobiliare \"L. Sabatini\"

  • Pier Paolo Gelmi

    Altavilla Vicentina (VI)
    24/01/2012 12:20

    Opposizione al piano di riparto parziale da parte di creditore con privilegio speciale mobiliare "L. Sabatini"

    Vorrei sottoporre al Vostra attenzione il seguente quesito.
    Un creditore ha presentato istanza di ammissione al passivo chiedendo il privilegio speciale ex Legge Sabatini su alcuni beni inventariati e quindi appresi alla massa fallimentare attiva.

    Nell'istanza di insinuazione al passivo ovviamente si chiede il credito in privilegio ex L. 1329/65 che è stato da me proprosto e accolto da GD in sede di esecutività di stato passivo collocandolo al grado G14.1 Speciale Mobiliare della Tabella Privilegi di Fallco Web non essendovi, tra l'altro, un altro e diverso grado cui ricondurre detto privilegio speciale mobiliare.
    Nel testo predefinito che appare in detta Tabella vi è scritto" nella categoria privilegiati di grado 14 per vendita e finanziamento acquisto macchine con patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 2762 c.c. delle c.d. Legge Sabatini.
    Il creditore ha depositato reclamo ex art. 36 LF al progetto di riparto non ancora esecutivo chiedendo, appunto, di essere collocato dopo i privilegi ex art. 2751 bis c.c. cioè dopo A3.3, A4.1 ma prima di altri creditori.
    Vi chiedo:
    1) La legge Sabatini non prevede solo il patto di riservato dominio ma anche il privilegio speciale mobiliare che però nella vostra tabella al grado 14.1 non è riportato;
    2) Inoltre, pur se il creditore opponente avesse ragione, con quale graduazione avrei dovuto ammetterlo al passivo fallimentare?

    Dott. Pier Paolo Gelmi - Vicenza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/01/2012 20:07

      RE: Opposizione al piano di riparto parziale da parte di creditore con privilegio speciale mobiliare "L. Sabatini"

      Nella nostra tabella privilegi, al num. progressivo 36 si trova il privilegio di grado 14°, qualificato come speciale, al quale è abbinata la seguente dizione: "crediti del venditore di macchine con riservato dominio e delle banche per l'anticipazione del prezzo, indicati nell'art. 2762 c.c. e legge n. 1329/65 (L. Sabatini)".
      Poiché anche lei riporta detta dizione, non riusciamo a capire cosa intende dire nella domanda n. 1 ove dice che "La legge Sabatini non prevede solo il patto di riservato dominio ma anche il privilegio speciale mobiliare che però nella vostra tabella al grado 14.1 non è riportato". Come vede è riportato il grado e la spiegazione.
      Giustamente lei riconosciuto detto privilegio se ricorrono le condizioni tutte di cui all'art. 2762 c.c. e se il creditore si è insinuato sostenendo di aver venduto o fatto finanziamenti con la legge Sabatini; se ha fatto una tale domanda, fondando il suo credito su tale causa petendi, non si vede come ora possa pretendere di essere collocato dopo i privilegi ex art. 2751 bis c.c. e prima di altri creditori. A parte l'inammissibile mutamento della do,manda , questo privilegio- che viene codificato nella nostra tabella da A7.1 a A7.6- riguarda i crediti ai quali il legislatore ha attribuito un privilegio, senza individuare un grado specifico, ma precisando che è preferito ad ogni altro credito; tra questi evidentemente non rientra il credito da legge Sabatini che gode, invece, di un suo specifico privilegio.
      Ad ogni buon conto, qualora la domanda fosse stata diversamente formulata e si trattasse di un credito con privilegio preferito ad ogni altro, potrebbe essere concesso quello di cui A7.6 che appunto riguarda i crediti assistiti da privilegio preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado creati da leggi speciali e non comprese tra quelle dei gradi precedenti.
      Zucchetti SG Srl
      • Pier Paolo Gelmi

        Altavilla Vicentina (VI)
        25/01/2012 11:37

        RE: RE: Opposizione al piano di riparto parziale da parte di creditore con privilegio speciale mobiliare "L. Sabatini"

        Esplicito meglio la domanda di cui al punto 1).
        Secondo le mie conoscenze in materia di Legge Sabatini è possibile che il contratto preveda il patto di riservato dominio o il privilegio speciale.
        Nel caso in specie, l'istanza di ammissione al passivo chiedeva il privilegio speciale ex Legge Sabatini senza ovviamente rinvedicarne la proprietà (patto di riserva dominio) altrimenti quale curatore avrei dovuto restituire i beni a seguito anche della presentazione di una istanza di rivendica che non è mai stata deposita.
        Pertanto, successivamente al deposito della istanza di opposizione al piano di riparto parziale, verificando effettivamente se avevo proposto al GD in sede di stato passivo, la corretta graduazione (G14.1) mi è venuto il dubbio che il vostro G.14.1 fosse utilizzabile solo per le Sabatini con patto di riservato dominio e non per il privilegio speciale. Ovviamente penso di aver ben individuato la graduzione attribuento al privilegio speciale richiesto la graduazione G14.1.
        Ciò detto concordo con voi sull'approcio della vostra cortese risposta nel senso che nel progetto di stato passivo divenuto successivamente esecutivo vi è l'ammissione del credito con privilegio speciale al grado 14.1. Forse proprio in quella sede il creditore avrebbe dovuto proporre opposizione.
        Le mie domande erano rivolte soprattutto a sapere se il privilegio speciale mobiliare in Sabatini senza riserva di proprietà quindi senza patto di riservato dominio (come richieste dal creditore allora insinuato al passivo) andassero in G14.1.

        Dott. Pier Paolo Gelmi - Vicenza
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/01/2012 20:31

          RE: RE: RE: Opposizione al piano di riparto parziale da parte di creditore con privilegio speciale mobiliare "L. Sabatini"

          Giusta la sua preoccupazione, ma le confermiamo quanto detto. Piuttosto, vi è da aggiungere che stiamo facendo un discorso abbastanza teorico perché nel caso da lei segnalato il creditore non ha proposto opposizione allo stato passivo, ma ha presentato reclamo in occasione del riparto e, attraverso questo strumento non possono essere proposte questioni riguardanti il riconoscimento di un privilegio e tanto meno la contestazione di un privilegio attribuito con lo stato passivo.
          Zucchetti Sg srl