Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO CON CREDITORI IPOTECARI E CHIROGRAFARI
-
Cristiano Carli
BASSANO DEL GRAPPA (VI)19/01/2017 12:57RIPARTO CON CREDITORI IPOTECARI E CHIROGRAFARI
Buongiorno, tralasciando prededuzioni e privilegiati che avranno la loro soddisfazione nel riparto, mi trovo nella situazione di aver realizzato (in un concordato) somme "libere" per cui posso ipotizzare un riparto anche a favore dei chirografari.
Non sono ancora riuscito a vendere invece gli immobili su cui gli ipotecari dovrebbero soddisfarsi. Le future aste sicuramente non consentiranno il loro integrale soddisfacimento, per cui sicuramente una parte - oggi non quantificabile - cadrà in chirografo.
Quali possono essere le soluzioni, visto che non c'è una somma "esatta" da accantonare?
Io avrei immaginato una "simulazione" estrema considerando l'assoluta incapienza degli immobili a soddisfare gli ipotecari, così da distribuire (in anticipo) anche a loro una somma che poi potrei ricalcolare e defalcare una volta venduti gli immobili.
In questo modo potrei pagare cioè a tutti la stessa percentuale evitando di tenere in banca una somma importante.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2017 19:46RE: RIPARTO CON CREDITORI IPOTECARI E CHIROGRAFARI
Ci sembra la scelta giusta (sempre provvedendo preliminarmente al pagamento delle prededuzioni e dei privilegiati) anche perché nel concordato non trova applicazione il principio posto dal secondo comma dell'art. 54, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 169. In forza del secondo comma dell'art. 54, infatti, i creditori ipotecari avrebbero "diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari". Ossia nel fallimento gli ipotecari potrebbero essere sodisfatti, quali ipotecari, anche prima della liquidazione dei beni gravati, facendo poi i conti alla fine, nel mentre lei intende trattare gli ipotecari al livello dei chirografari, per cui nessun pregiudizio può derivare a costoro, che al momento della vendita dei beni ipotecati potrebbero vedrsi riconoscere un ulteriopre quota.
Zucchetti Sg srl
-
Cristiano Carli
BASSANO DEL GRAPPA (VI)25/01/2017 08:46RE: RE: RIPARTO CON CREDITORI IPOTECARI E CHIROGRAFARI
Vi ringrazio della prontissima risposta.
Mi sembra però, se non ho inteso male, che quanto previsto dall'art. 54 preveda proprio quanto da me affermato. Non capisco quindi il Vostro passaggio "anche perchè nel concordato.....".
Vi ringrazio in anticipo se vorrete fugare questo dubbio.
Cristiano Carli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2017 20:48RE: RE: RE: RIPARTO CON CREDITORI IPOTECARI E CHIROGRAFARI
La spiegazione di quel nostro passaggio la trova nell'ultimo periodo della precedente risposta, ove dicevamo: "nel fallimento gli ipotecari potrebbero essere sodisfatti, quali ipotecari, anche prima della liquidazione dei beni gravati, facendo poi i conti alla fine, nel mentre lei intende trattare gli ipotecari al livello dei chirografari, per cui nessun pregiudizio può derivare a costoro, che al momento della vendita dei beni ipotecati potrebbero vedersi riconoscere una ulteriore quota".
Ossia il principio posto dal secondo comma dell'art. 54 non prevede affatto quanto da lei affermato, perché la sua soluzione- che abbiamo detto di condividere- è di considerare gli ipotecari quali chirografari e fare un riparto tra tutti i chirografari, nel mentre il principio di cui all'art. 54 prevede che ai creditori ipotecari possa essere ripartito quanto ad essi spetterebbe quali ipotecari, anche prima della liquidazione dei beni gravati, salvo a fare il conguaglio alla fine. La differenza, come vede, non è di poco conto; ammettiamo, infatti, che vi sia un creditore ipotecario per 100, con ipoteca su un bene ancora da vendere, e una massa chirografaria di 200, con un attivo da distribuire di 100; in forza dell'art. 54 detto importo potrebbe essere destinato tutto al creditore ipotecario, il quale, qualora dalla liquidazione del bene gravato si ricaverà una somma inferiore, dovrà restituire la differenza; nel mentre secondo il piano da lei predisposto l'attivo di 100 va distribuito tra l'ipotecario e gli altri chirografari, salvo ovviamente, anche qui conguaglio finale (ma questa volta, presumibilmente, a vantaggio dell'ipotecario).
Zucchetti SG srl
-
-
-