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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
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Antonio Pavesi
Mantova05/12/2016 09:34Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
Buongiorno, chiedo il Vostro autorevole parere in ordine ad un riparto che sto predisponendo.
Nel caso specifico ho realizzato quanto segue:
- massa mobiliare € 30mila;
- massa immobiliare € 300mila (non vi sono creditori ipotecari)
I creditori privilegiati mobiliari sono soddisfatti solo in minima parte con il ricavato della massa mobiliare. Essi sono in prevalenza soddisfatti con collocazione via sussidiaria sulla massa immobiliare. Il programma di Fallco, in sede di riparto, in presenza di creditori con collocazione sussidiaria immobiliare, attribuisce pari grado ai professionisti ed agli artigiani alterando la graduazione stabilita dagli articoli 2777 e 2778 cc nonostante vi siano, ancorché datate (1982), sentenze della cassazione che confermano tale graduazione. Tali sentenze a Vostro giudizio, possono considerarsi superate da norme successive o altro.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2016 19:42RE: Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
Effettivamente fino al 1982 era consolidato in giurisprudenza il principio che la collocazione sussidiaria di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare "non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (l'ult. in materia ci risulta essere Cass. 05/02/1982, n. 654).
Questa tesi. già discutibile nella versione originaria dell'art. 2776 c.c. (perché, dato che è proprio l'infruttuosa esecuzione sui mobili che legittima la collocazione sussidiaria sugli immobili, non si può per questi ultimi tenere presente la graduatoria fatta per i privilegi mobiliari) non regge più dopo la riscrittura dell'art. 2776 c.c. attuata con la legge 29/05/1982 n. 297, che ha fissato un nuovo ordine di priorità nell'ambito della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili. La legge del 1982, infatti, non ha aggiunto nuovi privilegi con collocazione sussidiaria ma, seguendo una linea di tendenza volta a tutelare in modo specifico e preferenziale i crediti di lavoro dipendente e, all'interno di questi, i crediti relativi al trattamento di fine rapporto, ha dettato una graduatoria dei crediti privilegiati con collocazione sussidiaria sugli immobili del debitore, ponendo nel primo comma solo i crediti per le indennità di fine rapporto, al secondo gli altri crediti dei dipendenti, quelli di cui all'art. 2751 e quelli di cui all'art. 2753 e al terzo comma i crediti di cui all'art. 2752 comma terzo e anche comma primo, a seguito dell'aggiunto nel 2011, tutti con preferenza rispetto ai crediti chirografari; ha, cioè, fatto una graduazione autonoma dei privilegi sussidiari stabilendo delle priorità diverse da quelle dettate per i privilegi mobiliari.
Se, infatti, il legislatore non avesse voluto fornire una graduazione a sè stante dei privilegi sussidiari, non si spiegherebbe perchè, dopo aver disposto nel primo comma dell'art. 2776, della collocazione prioritaria dei crediti per le indennità di fine rapporto, abbia, poi, accomunato nel secondo comma tre voci di credito e, principalmente, non si spiegherebbe perchè abbia previsto, nel terzo comma, che i crediti dello Stato per IVA (gli unici all'epoca asistiti dal privilegio sussidiario tra i crediti di cui all'art. 2752 c.c.) sono collocati dopo quelli di cui al comma precedente, dal momento che tali crediti, godendo di un privilegio di grado 19°, comunque avrebbero dovuto seguire, nella scala dei privilegi, quelli indicati nel secondo comma, per cui potevano benissimo essere in esso compresi.
Seguendo questa interpretazione, i privilegi sussidiari hanno il seguente ordine:
1-In prima posizione:
-i crediti relativi al trattamento di fine rapporto e all'indennità di mancato preavviso (naturalmente la collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per il TFR anticipato ai lavoratori dipendenti in quanto l'Ente si surroga nella posizione di questi ultimi;
2-in seconda posizione:
-i crediti di lavoro ex art. 2751bis, ad eccezione di quelli indicati sub 1 (la collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per le tre mensilità anticipate, a norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, in quanto si surroga nella posizione dei dipendenti);
-i crediti per contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e, quindi, non tutti i crediti previdenziali, ma solo quelli indicati nell'art. 2753;
-i crediti di cui all'art. 2751 c.c.;
3-in terza posizione:
-crediti dello Stato indicati dall'art. 2752 comm 1°e 3° c.c..
Con la precisazione che tutti i crediti indicati sono posposti ai privilegi immobiliari e ai crediti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, e quelli elencati sub 2) non vanno graduati tra loro, ma collocati sullo stesso piano e soddisfatti in proporzione.
Zucchetti SG Srl
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Massimo Burgazzi
PIACENZA26/03/2018 12:36RE: RE: Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
Un creditore di un fallimento del quale sono Curatore ha annunciato reclamo avverso un riparto eseguito con FALLCO, citando come precedente giurisprudenziale di Merito un decreto 4 Aprile 2017 del Tribunale di Mantova, edito - tra l'altro - in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17056.pdf nel quale, in modo esattamente contrario a quanto espresso nel parere rassegnato da Zucchetti nel presente quesito, si afferma quantro segue:
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L'art. 2776 c.c. disciplina la collocazione sussidiaria di alcuni crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili sul ricavato della vendita forzata degli immobili, "con preferenza rispetto ai crediti chirografari".
La norma prevede nei vari commi un ordine di priorità, collocando al primo posto i crediti relativi al T.F.R. e alle indennità previste dall'art.2118 c.c.; secondariamente i crediti privilegiati ai sensi degli artt.2751, 2751 bis, 2753 c.c. e da ultimo i crediti dello Stato e enti locali ex art. 2752, I e III co. c.c.
Questa collocazione sussidiaria consente ai crediti indicati di ampliare le possibilità di soddisfazione nell'ipotesi in cui il patrimonio mobiliare del debitore si palesi insufficiente.
Se non sussistono dubbi circa una collocazione preferenziale per i crediti per T.F.R. e indennità ex art.2118 c.c. rispetto agli altri crediti da lavoro subordinato essendo esplicito in tal senso il secondo comma dell'art.2776 c.c. laddove statuisce che gli altri crediti di lavoro vanno soddisfatti "dopo i crediti indicati al primo comma", dubbi potrebbero sorgere con riguardo ai crediti privilegiati ai sensi degli artt.2751, 2751 bis, 2753 c.c. non essendo espressamente regolato il concorso tra i medesimi.
Ritiene questo giudicante che il diritto alla collocazione sussidiaria – che si esercita su qualsiasi immobile del fallito, senza nesso tra la causa del credito e lo specifico bene venduto - non incida sulla natura del privilegio generale, per cui non vi è ragione per soddisfare i crediti con modalità diverse a seconda che trovino capienza in via principale sui mobili ovvero in via sussidiaria sul prezzo degli immobili.
Va quindi confermato l'orientamento espresso già da Cass.5.2.1982 n.654, non potendo ritenersi che la modifica dell'art.2776 c.c. attuata con la legge 29.5.1982 n.297 abbia comportato un'alterazione dell'ordine di graduazione. Il generico raggruppamento ora operato nel secondo comma dei crediti privilegiati mobiliari previsti di cui agli artt.2751, 2751 bis, 2753 c.c. è funzionale ad individuare i crediti a cui la norma intende attribuire questa tutela ulteriore – non più tutti i creditori privilegiati, ma soltanto le categorie di creditori indicati - senza che possa ritenersi operata un'alterazione delle regole generali di cui agli artt. 2777 e ss. c.c.
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Siete a conoscenza di questo decreto e/o avete notizia di altri precedenti di eventuale contenuto difforme? Cosa ne pensate? Confermate quanto detto?
Lo chiedo in quanto una ricerca da me eseguita non mi ha portatro ad alcun risultato concreto.
Grazie e cordiali saluti
avv. Massimo Burgazzi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2018 20:26RE: RE: RE: Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
Nella sua professione di avvocato le sarà capitato più di qualche volta di trovarsi di fronte ad interpretazioni contrastanti di norme, per cui non c'è da stupirsi se il Tribunale di Mantova ha dato una lettura del secondo comma dell'art. 2776 c.c. diversa da quella da noi data da molto tempo.
Per dipanare la questione cerchiamo in primo luogo di spiegare, a beneficio anche dei lettori che non hanno vissuto la vicenda in prima persona, il sistema seguito da Fallco, che è basato sul seguente ordine:
In prima posizione
1-i crediti relativi al trattamento di fine rapporto e all'indennità di mancato preavviso; naturalmente la collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per il TFR anticipato ai lavoratori dipendenti in quanto l'Ente si surroga nella posizione di questi ultimi;
in seconda posizione, tra loro paritetici e quindi pagabili in proporzione:
2-i crediti di lavoro ex art. 2751bis, ad eccezione di quelli indicati sub 1; tra i crediti di cui all'art. 2751bis vanno, a seguito della legge 31 gennaio 1992 n. 59, compresi anche i "crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti", che nel predetto articolo hanno assunto il n. 5bis. La collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per le tre mensilità anticipate, a norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, in quanto si surroga nella posizione dei dipendenti;
2-i crediti per contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e, quindi, non tutti i crediti previdenziali, ma solo quelli indicati nell'art. 2753; per cui non godono del privilegio sussidiario i crediti previsti nell'art. 2754, anche se alcuni di essi sono stati collocati allo stesso grado attribuito ai crediti ex art. 2753;
2)-i crediti di cui all'art. 2751 c.c.;
In terza posizione
3)-crediti dello Stato indicati dall'art. 2752 comma 1° e 3° c.c., riguardanti imposte e sanzioni sul reddito e imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Con la precisazione che tutti i crediti indicati sono posposti ai privilegi immobiliari e ai crediti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, e quelli elencati sub 2) non vanno graduati tra loro, ma collocati sullo stesso piano e soddisfatti in proporzione. Insomma noi abbiamo ritenuto che l'art. 2776 c.c. contenga una autonoma graduazione dei privilegi con collocazione sussidiaria.
Il criterio seguito non è cervellotico, ma frutto di un meditato ragionamento, che è quello che abbiamo esposto nella risposta che precede e che riportiamo qui per comodità di lettura.
L'attuale art. 2776 c.c. è stato introdotto con la legge 29 maggio 1982 n. 297 che, non ha aggiunto nuovi privilegi con collocazione sussidiaria ma, seguendo una linea di tendenza volta a tutelare in modo specifico e preferenziale i crediti di lavoro dipendente e, all'interno di questi, i crediti relativi al trattamento di fine rapporto, ha modificato la precedente dizione, proprio per dare spazio a queste esigenze. Se il legislatore non avesse voluto fornire una graduazione a sè stante dei privilegi sussidiari, non si spiegherebbe perché:
a-abbia indicato, nel primo comma dell'art. 2776, soltanto i crediti per le indennità di fine rapporto; ed infatti, anche i sostenitori della tesi della immodificabilità della graduazione generale, mettono al primo posto, estrapolandoli dal complessivo monte crediti dei dipendenti, quelli per il trattamento di fine rapporto e di indennità di mancato preavviso per mancato preavviso. Ossia queste voci vanno pagate prima delle altre, perché lo dice l'ult. parte del sec. comma dell'art. 2776, così riconoscendo che l'art. 2776 non segue il criterio di cui all'art. 2777, che mette sullo stesso piano tutti i crediti dei dipendenti;
b-abbia, dopo tale indicazione, accomunato nel secondo comma tre voci di credito, per poi nel terzo comma indicare il credito IVA (cui con il d.l. n. 98 del 2011 convertito nella legge n. 111 del 2011 è stato aggiunto il credito dello Stato per imposte dirette di cui al primo comma dell'art. 2752 c.c.) precisando che questi vanno pagati dopo i crediti di cui al secondo comma;
c-abbia previsto, nel terzo comma, che i crediti dello Stato per Irpef e IVA sono collocati dopo quelli di cui al comma precedente, dal momento che tali crediti, godendo di un privilegio di grado 18° e 19°, comunque avrebbero dovuto seguire, nella scala dei privilegi, quelli indicati nel secondo comma, per cui potevano benissimo essere in esso compresi.
Appare chiaro, cioè, che dopo la riscrittura dell'art. 2776, con la previsione di tre livelli di graduazione, la preferenza accordata ai crediti per le indennità di fine rapporto e l'espressa riconferma che i crediti di cui al primo e terzo comma dell'art. 2752 seguono i crediti di cui agli artt. 2751, 2751 bis e 2753, la sede scelta dal legislatore per la graduazione dei privilegi sussidiari sia proprio la norma di cui all'art. 2776, per cui, se i crediti di cui al secondo comma sono considerati, nel momento della collocazione sussidiaria, tutti nella medesima posizione, ne segue che vanno soddisfatti in proporzione.
Sappiamo bene che esistono voci contrarie, ma, a nostro avviso, queste diverse opinioni non tengono conto delle considerazioni sopra espresse e si rifanno al vecchio indirizzo della Cassazione secondo cui "la collocazione sussidiaria di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (così Cass. 05/02/1982, n. 654, richiamata anche nel decreto da lei riportato del tribunale mantovano), ma questa interpretazione era precedente alla riforma del 1982, che ha riscritto, nel modo indicato, la norma dell'art. 2776 c.c..
In passato, in tutti i numerosi anni di diffusione del programma Fallco, c'è stata qualche segnalazione simile alla sua con riferimento ad altri tribunali; per venire incontro alle esigenze dei curatori delle zone interessate avevamo provveduto ad integrare il nostro sistema con un intervento, per noi semplice, offrendo ai curatori l'opzione- in alternativa a quella che riteniamo la soluzione più corretta e già operativa in Fallco- di eseguire i riparti anche secondo la interpretazione contraria alla nostra, ma abbiamo riscontrato che questo sistema creava più di qualche confusione perché richiedeva al curatore la scelta fin dall'inizio della procedura della tabella dei privilegi da utilizzare. Abbiamo allora invitato gli Ordini professionali a prendere contatto con i giudici interessati per sapere se, alla luce delle spiegazioni da noi fornite ai professionisti che ci avevano coinvolto insistevano nel loro interpretazione o preferivano abbandonarla. Un Ufficio ha ritenuto di condividere le nostre spiegazioni nel mentre un altro ha confermato la posizione assunta e abbiamo adattato Fallco a queste esigenze; potremmo fare la stessa cosa con Mantova, ove l'Ufficio fallimentare desse una indicazione di conferma della linea assunta.
Ci adopereremo in tal senso.
Zucchetti Sg srl
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Giuseppe Girardello
Lonigo (VI)12/10/2022 18:01RE: RE: Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
Buonasera, si chiede se la collocazione sussidiaria immobiliare ex art. 2776 cod civ debba essere prevista o meno in sede di riparto nell'ambito di un concordato preventivo atteso che la norma è applicabile "in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili". Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2022 18:56RE: RE: RE: Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
Nel concordato, anche liquidatorio, il debitore per soddisfare parzialmente i creditori prelatizi deve fare ricorso alla stima di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall. (ripreso dal quinto art. 84 CCII) e, nell'ambito di questa valutazione- tesa a stabilire quanto quel creditore potrebbe percepire da una liquidazione fallimentare- si tiene conto per i privilegiati che godono della collocazione sussidiaria sugli immobili anche della possibilità di soddisfarsi sugli stessi; in tal modo la quota che il debitore deve offrire ai creditori privilegiati con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., non può essere inferiore a quella che risulta dalla stima. Entro questi limiti la norma civilistica può operare nel concordato preventivo.
Zucchetti Sg srl
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Carla Favero
VICENZA28/12/2022 16:24RE: RE: Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
Spett.le Zucchetti
nel mio caso con il residuo attivo della vendita degli immobili, privi di ipoteche, ho disponibilità per pagare integralmente tutte le prededuzioni ed i crediti privilegiati fino all'art. 2751 bis c.c.
Nel riparto effettuato con il Vostro programma, e come da indicazioni qui sopra indicate, andrò a pagare INPS in grado 1 ed imposte per Iva in grado 19 escludendo però in questo modo dal riparto il "privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado" per leggi speciali (priv. A7.8) derivante da finanziamento garantito da Medio Credito Centrale.
Mi confermate tale Vostro orientamento per cortesia? Grazie mille per il riscontro che vorrete darmi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/12/2022 18:34RE: RE: RE: Riparto - collocazione sussidiaria immobiliare 2776 cc
E' corretto quanto fatto dal programma perché si tratta di distribuzione di ricavato immobiliare. Sia il privilegio preferito ad ogni altro che quelli dell'Inps di primo grado e dell'Iva di diciannovesimo grado sono privilegi mobiliari, ma gli ultimi due hanno collocazione sussidiaria sugli immobili, giusto il disposto dell'art. 2776 c.c. (questo fa ancora riferimento al terzo comma dell'art. 2752 c.c., che però è diventato il secondo, dopo l'abrogazione dell'originario comma due). Questo significa che, distribuito l'attivo mobiliare, il privilegio Inps ex art. 2753 c.c. e il privilegio Iva dello Stato, vanno soddisfatti sul ricavato immobiliare dopo aver pagato i privilegiati immobiliari e gli ipotecari, nonché gli altri privilegi mobiliari con collocazione sussidiaria anteposti. Il privilegio del MCC, non avendo collocazione sussidiaria, se non trova capienza sui beni mobili, viene degradato al chirografo, per cui correttamente Fallco ha distribuito il ricavato immobiliare, in mancanza di creditori ipotecari, prima ai creditori assistiti dal privilegio ex art, 2751 bis c.c., poi a quelli assistiti dal privilegio ex art. 2753 c.c. e poi a quelli assistiti dal privilegio di cui al terzo (secondo) comma dell'art. 2752 c.c e collocato il credito del MCC tra i chirografari.
Zucchetti Sg srl
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