Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Rinuncia al Credito dopo l'esecutività del riparto finale da parte del creditore Agenzia Entrate a seguito dello stralci...

  • Giovanna Ravotto

    IMPERIA
    07/05/2024 18:04

    Rinuncia al Credito dopo l'esecutività del riparto finale da parte del creditore Agenzia Entrate a seguito dello stralcio derivante dalle seguenti norme: art. 4 legge n.119/18 e art. 1 comma 244 legge n. 197/2022

    Buonasera,

    In qualità di curatore fallimentare chiedo quale iter seguire nella fattispecie di seguito descritta:
    Successivamente al pagamento della somma spettante al creditore Agenzia Entrate e Riscossione in seguito ad esecutività del piano di riparto finale, lo stesso creditore, senza averlo reso noto nei termini di legge, comunica che a seguito dello stralcio derivante dalle seguenti norme: art. 4 legge n.119/18 e art. 1 comma 244 legge n. 197/2022, la somma liquidata non risulta più dovuta e pertanto provvede alla restituzione della stessa.
    Il credito dell'Agenzia Entrate vantava in parte privilegio ex art. 2778 c.c. c.1 n.1) ed in parte privilegio ex art. 2778 c.c. c.1 n.19); in tale ultimo grado di privilegio rientrava altresì altro creditore liquidato parzialmente, mentre non risultano creditori con privilegi di grado intermedio tra il 1° e il 19°.
    A parere dello scrivente la somma restituita alla procedura sarebbe da liquidare a favore del creditore con privilegio grado 19°, al momento parzialmente soddisfatto.
    Si chiede un orientamento in merito alle modalità da adottare per la correzione del progetto di riparto finale esecutivo.

    Giovanna Ravotto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/05/2024 18:38

      RE: Rinuncia al Credito dopo l'esecutività del riparto finale da parte del creditore Agenzia Entrate a seguito dello stralcio derivante dalle seguenti norme: art. 4 legge n.119/18 e art. 1 comma 244 legge n. 197/2022

      La somma restituita entra nell'attivo della procedura e va assegnata agli aventi diritto seguendo l'ordine dei privilegi, per cui nel caso in esame al creditore con privilegio di grado.
      Correttamente la nuova distribuzione realizza un nuovo riparto per cui bisognerebbe seguire l'iter previsto dalla legge par i riparti, tuttavia quando, come sembra verificarsi nel caso, si tratta di attribuire la somma ad un solo creditore che pacificamente segue nell'ordine dei privilegi, per cui presumibilmente non vi saranno contestazioni, il curatore potrebbe chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a detta attribuzione, senza le formalità di un riparto, spiegando la superfluità delle stesse.
      Zucchetti Sg srl