Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

art. 111 ter L.F.

  • Eugenio Travaglio

    LAMEZIA TERME (CZ)
    12/05/2017 18:15

    art. 111 ter L.F.

    Buonasera. Avrei bisogno di un confronto in merito ad un riparto parziale, in cui vi sono disponibilità mobiliari ed immobiliari.
    Con riferimento a quest'ultime preciso che le stesse provengono da due distinti immobili: il primo (immobile A) gravato da 3 privilegi immobiliari e due ipoteche; il secondo (immobile B) gravato unicamente dai medesimi tre privilegi immobiliari.
    Ebbene, con il netto immobiliare riesco a pagare interamente i tre privilegi immobiliari e, all'esito, mi residua anche una piccola somma.
    A mio parere, tale importo residuo dovrebbe essere imputato proporzionalmente ai predetti due immobili (immobile A ed immobile B) per la conseguente successiva distribuzione secondo le generali regole della graduazione.
    Preciso che opto per il criterio proporzionale, proprio in virtù del tenore letterale dell'art. 111 ter LF e delle regole generali, fra cui quella della par condicio creditorum, e ciò al fine di non operare ingiustificate ed illegittime preferenze tra i creditori.
    Nell'elaborare il riparto parziale, invece, il programma "erode" per intero il conto dell'immobile su cui gravano solo i privilegi (immobile B) ed in piccola parte quello su cui gravano anche le ipoteche (immobile A), cui poi attribuisce tutto il residuo immobiliare (al netto dei privilegi).
    Qual è la vostra opinione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/05/2017 18:45

      RE: art. 111 ter L.F.

      Crediamo che il programma abbia operato bene. In realtà i tre privilegi in questione, essendo di natura immobiliare, sono sicuramente speciali per cui essi gravano sull'immobile A e sull'immobile B, e non è detto che siano prioritari rispetto all'ipoteca perché il secondo comma dell'art. 2748 c.c., nello stabilire tale priorità, fa salve diverse disposizioni di legge. Ad ogni modo, anche ammesso che i privilegi in questione precedano l'ipoteca, essendo l'immobile A gravato anche da ipoteche, il programma ha pagato i privilegi con il ricavato dell'immobile B in modo da salvaguardare i diritti degli ipotecari.
      E' appena il caso di dire che la fattispecie specifica non è regolamentata dalla legge, per cui, a fronte della giusta esigenza di una proporzionale imputazione da lei rappresentata, vi è il fatto che le ipoteche sono diritti reali di garanzia che preesistono al fallimento e del quale devono sopportare soltanto le spese, visto che il diritto di seguito connesso alla garanzia ipotecaria consentirebbe agli ipotecari di perseguire il bene ovunque. Posto che con la vendita le iscrizioni vengono cancellate, ci sembra corretto favorire nell'ambito fallimentare la soddisfazione degli ipotecari, dato che il pagamento dei privilegiati non può essere considerata una spesa da detrarre dal ricavato ai sensi del terzo comma dell'art. 111ter. Ripetiamo, si potrebbe sostenere anche il contarrio, ma quello indicato ci sembra il criterio distributivo più corretto.
      Zucchetti Sg srl