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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Creditori non sussidiari
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Linda Priori
Siena01/09/2022 16:25Creditori non sussidiari
Buongiorno,
avrei bisogno di un confronto su un dubbio al quale credo di aver trovato la risposta ma per il quale non ho trovato la normativa di riferimento.
In un concordato liquidatorio si hanno due masse di attivo: la mobiliare e la immobiliare.
In sede di riparto la massa immobiliare consente di ripagare appieno i crediti ipotecari e di lasciare un residuo cospicuo da utilizzare "a cascata" sugli altri crediti sussidiari in base al loro grado di privilegio.
La massa mobiliare è invece ridotta e consente un pagamento solo parziale dei crediti privilegiati.
Con il riparto si è in grado di utilizzare le disponibilità liquide immobiliari a completo pagamento dei crediti ipotecari e di mettere a disposizione il "surplus" sulla massa mobiliare, ma solo per i crediti riconosciuti come sussidiari.
Il dubbio è il seguente: laddove siano presenti dei crediti privilegiati mobiliari privi del requisito della sussidiarietà che la massa mobiliare non possa soddisfare in quanto incapiente e che la massa immobiliare non possa soddisfare in quanto non sussidiari, come devono essere considerati ai fini del riparto?
Devono essere "declassati" come chirografari (sarei orientata su questa soluzione) oppure c'è qualche altra possibilità?
Ringraziando porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/09/2022 19:08RE: Creditori non sussidiari
Lei applica al concordato i principi utilizzabili per la ripartizione fallimentare, ma così non è, neanche nei concordati liquidatori in quanto il principio che regola questa proc4edura è che i creditori prelatizi, (ipotecari, pignoratizi e privilegiati, generali e speciali) vanno soddisfatti per intero, a meno che il debitore non abbia fatto ricorso alla relazione giurata di un professionista di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall. che stabilisca la capienza che il creditorie prelat8izio otterrebbe in una procedura fallimentare tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; principio che opera non solo per le cause specif8iche di prelazione, ma anche per i privilegi generali potendo il debitore proporre il pagamento parziale dei di tali crediti in caso di incapienza sulla massa mobiliare.
A questo punto si pone il problema del trattamento dei privilegi sussidiari, che consentono solo ad alcuni crediti muniti di privilegio generale mobiliare (quelli indicati nell'art. 2776 c.c.) di soddisfarsi, per la parte che non trova capienza sulla massa mobiliare, su quella immobiliare dopo il pagamento dei creditori ipotecari e muniti di privilegio immobiliare; e non è agevole dire se e come operano il principio della sussidiarietà in sede concordataria.
Un autore che ha affrontato questo tema (Lamanna)- non oggetto di molte riflessioni- sostiene che occorre partire dalla considerazione che se i beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione sono insufficienti a soddisfare nella sua interezza il credito prelazionario, si verifica la ben nota degradazione dal rango privilegiato a quello chirografario, la quale non può che operare allo stesso modo per tutti i creditori privilegiati, e dunque anche per i privilegiati generali, siano o meno essi muniti del beneficio della sussidiarietà. La degradazione al chirografo opera quindi per la semplice insufficienza dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, e la causa di prelazione, in quanto tale, sussiste per i privilegi generali (oltre che per i privilegi speciali mobiliari) solo sulla parte mobiliare del patrimonio responsabile, mentre la parte della liquidazione immobiliare residua (al netto di privilegi immobiliari e ipoteche), su cui potrebbe esercitarsi eventualmente la collocazione sussidiaria, non costituisce bene o diritto su cui "sussiste la causa di prelazione", potendo il credito con collocazione sussidiaria soddisfarsi su di essa solo in quanto ormai chirografario.
Si può obiettare a questa costruzione che il professionista incaricato della stima e valutazione di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall., nell'esercizio della sua attività, potrebbe valutare, una volta accertata l'incapienza del privilegio generale sulla massa mobiliare anche la disponibilità di beni immobili sui quali i privilegi che beneficiano della sussidiarietà potrebbero soddisfarsi nei limiti di cui all'art. 2776 c.c., per cui amnche nel concordato si potrebbe definire la parte incapèiente solo dopo questa collocazione.
Noi condividiamo la tesi che la sussidiarietà non concorre ad individuare la quota di credito privilegiato che possa eventualmente restare insoddisfatta, in quanto la valutazione va effettuata sui beni sui quali si esercita la prelazione e la parte incapiente su questa passa al chirografo "Non avrebbe senso, infatti, sottomettere il creditore privilegiato, per la parte degradata al chirografo, all'identico trattamento riservato ai creditori chirografari, tanto da poter votare appunto esattamente come i chirografari, se poi egli potesse ottenere una soddisfazione maggiore di quella riservata a questi ultimi avvalendosi del beneficio della collocazione sussidiaria" (Lamanna).
In ogni caso, qualunque tesi si scelga, bisogna fare riferimento alla proposta effettuata e alla relazione di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall., giacchè sono possibili due scenari:- La stima ha determinato soltanto la capienza dei privilegi generali sui beni mobili, nel qual caso, i creditori privilegiati generali incapienti, degradati al chirografo, possono partecipare come tali alla distribuzione della parte immobiliare, dopo aver pagato i privilegiati immobiliari e le ipoteche;
- La stima ha preso in considerazione anche la sussidiarietà, nel qual caso se si segue la tesi più rigorosa, la soluzione è la stessa di quella sub a), nel mentre se si segue la tesi più elastica si fa una differenza tra crediti con privilegio sussidiario e quelli che ne sono privi, arrivando sostanzialmente alla soluzione da lei proposta;
- La stima non è stata fatta per i privilegiati generali (anche questo è un dato abbastanza diffuso), nel qual caso, in applicazione del principio generale, tutti i creditori privilegiati vanno soddisfatti per intero con il ricavato disponibile.
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