Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

vendita camion e privilegio speciale spese di riparazione

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    28/03/2013 14:48

    vendita camion e privilegio speciale spese di riparazione

    Buongiorno,
    mi ritrovo che in un fallimento di una snc una carrozzeria che aveva in riparazione un camion, ha ottenuto in sede di ammissione al passivo il privilegio speciale per le spese di riparazione. Ora ho venduto il camion e il carrozziere non vuole consegnarlo a chi lo ha comprato se prima non pago le spese di riparazione e quello che ha comprato mi pagherà solo alla comsegna del camion. Io ho già comunicato alla ditta acquirente di provvedere subito al pagamento. Ma comunque il carrozziere non può trattenere il mezzo anche perchè io posso pagarlo solo con istanza al GIUDICE UNA VOLTA INCASSATI I SOLDI. LA MIA INTERPRETAZIONE è CORRETTA' gRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2013 20:43

      RE: vendita camion e privilegio speciale spese di riparazione

      Il creditore in questione, anche se lei non ce lo dice, deve essere stato ammesso con il privilegio di cui all'art. 2756 c.c., per cui trova applicazione l'art. 53 l.fall.
      Questa norma non dà il diritto al creditore che gode del diritto di ritenzione di trattenere il bene fino al pagamento. Il pagamento è considerato dal terzo comma per il caso che il giudice autorizzi il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, ma non è questa la fattispecie verificatasi, avendo il curatore venduto a terzi il bene, che un'altra delle ipotesi prese in considerazione dalla norma. Terza ipotesi era quella che il creditore stesso facesse richiesta di vendere il bene.
      Nella situazione attuale il creditore in questione deve solo consegnare il bene, altrimenti lo trattiene indebitamente,. Non può, infatti più trincerarsi dietro il diritto di ritenzione perché questo gli serviva per ottenere l'ammissione privilegiata che il primo comma dell'art. 2756 c.c. condiziona appunto a che il bene si trovi ancora presso chi ha fatto le prestazioni. Una volta ammesso al passivo, il privilegio gli consentiva di fare le scelte indicate (non consentite ad altri creditori), ma, essendo stata scelta la via della vendita a terzi, egli non può fare altro che consegnare il bene ed essere pagato se e quando si arriverà al suo grado (che è il quarto). Diversamente, se si aderisse alle pretese del creditore , il suo credito diventerebbe prededucibile, cosa che l'art. 53 consente soltanto nel caso di cui al terzo comma quando, cioè, il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, abbia autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore.
      Zucchetti SG Srl