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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
imu e creditore ipotecario nel riparto parziale
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Gian Luca Lanzotti
Modena18/12/2015 12:02imu e creditore ipotecario nel riparto parziale
Devo procedere ad eseguire un riparto parziale in una procedura con diversi immobili all'attivo , di cui uno è stato appena venduto.
L'importo incassato non è ovviamente sufficiente a coprire integralemnte il creditore ipotecario iscritto nè le spese di procedura.Preciso che il crediotre ipotecario ha esteso ipoteca anche su altro immobile, ma entrambi non sono capienti rispetto il credito .
Vorrei sapere se l'imu pagata relativa all'immobile venduto va in privilegio prima del creditore ipotecario o il relativo importo verrà inserito tra i costi di procedura e pagati nei riparti successivi quando saranno venduti gli altri immobili?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/12/2015 19:55RE: imu e creditore ipotecario nel riparto parziale
Se lei (come pensiamo) parla dell'IMU maturata nel periodo del fallimento, questo è un credito prededucibile che costituisce un costo dell'immobile cui si riferisce, per cui va pagato con il ricavato della vendita del relativo immobile, prima delle eventuali ipoteche gravanti sullo stesso immobile. Eguale priorità avrebbe l'IMU anche se questa fosse relativa al periodo anteriore al fallimento (se il relativo credito, in questo caso, è stato ammesso al passivo con privilegio) perché, a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., i privilegi speciali prevalgono sulle ipoteche, salva diversa disposizione di legge.
Zucchetti SG srl
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Davide Grasselli
Reggio Emilia (RE)09/05/2016 19:10RE: RE: imu e creditore ipotecario nel riparto parziale
Perdonate se ritorno sul tema ma non ho capito come possa legarsi la risposta data il 20/12/2015 ore 19.55 qui ripresa in commento con la risposta data il 22.2.2013 che allego in calce alla presente. Ringrazio chi saprà rispondere. Cari saluti.
RE: Privilegio IMU
22/02/2013 20:51
Il terzo comma dell'art. 27582 c.c. stabilisce che "Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni". Con l'art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il legislatore, prendendo atto dell'orientamento della cassazione, ha chiarito che il «riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali».
In conclusione, il credito per IMU gode del privilegio in questione, che quello mobiliare generale di grado ventesimo.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/05/2016 22:31RE: RE: RE: imu e creditore ipotecario nel riparto parziale
E' conseguenza degli interventi episodici e non coordinati del legislatore. Questi, come ricordato nella risposta del 2013, che verteva sul punto specifico, ha ampliato la portata dell'ult. comma dell'art. 2752 c.c., facendoci rientrare anche l'Imu, che, in precedenza era esclusa, secondo l'interpretazione dei giudici di merito che faceva leva sul dato letterale della norma. Non a caso il comma in questione parlava di imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, per cui godevano del privilegio in questione, oltre ai crediti per l'imposta comunale sulla pubblicità e i c.d. diritti sulle pubbliche affissioni, quelli relativi alla tassa raccolta rifiuti, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta sui cani, ai contributi per l'occupazione e la costruzione di gallerie e i contributi per acqua potabile, che sono i tributi previsti nel T.U. sulla finanza locale, sopravvissuti alla riforma tributaria. Come si vede si tratta di tributi non strettamente legati ad un bene, per cui per essi si giustificava la concessione del privilegio generale sui mobili (del resto i privilegi generali sono solo mobiliari) , seppur collocato all'ultimo posto della graduatoria.
Quando si è esteso lo stesso privilegio all'IMU, che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio, anche se accorpa l'imposta sul reddito delle persone, ci siamo posti il problema della interpretazione della estensione legislativa del 2011. la soluzione più ovvia e pacifica è che sia stato concesso il privilegio mobiliare di ventesimo grado anche al credito per Imu, ma abbiamo voluto azzardare una interpretazione più ardita; e cioè che fosse stato attribuito anche un privilegio immobiliare, ovviamente speciale, come altri tributi con prevalente caratteristica immobiliare e l'abbiamo esposta in una risposta ove la soluzione non aveva alcuna importanza perché si parlava di Imu in prededuzione; qui, infatti abbiamo aggiunto, come ipotesi, che l'imposta, anche se fosse stata concorsuale, avrebbe potuto prevalere sull'ipoteca, a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., per il quale i privilegi speciali prevalgono sulle ipoteche, salva diversa disposizione di legge, facendo emergere la natura immobiliare del privilegio, speciale, in competizione cin l'ipoteca immobiliare, non potendoci essere competizione, come lei giustamente rileva tra un privilegio mobiliare 8speciale o generale) e una garanzia immobiliare, quale l'ipoteca.
Avremmo dovuto spiegare il percorso che aveva portato a questa rappresentazione, ma era solo una idea, che lei attentamente ha colto, che abbiamo voluto comunque proporre al dibattito, fermo restando che il programma Fallco, se si attribuisce al credito Imu il privilegio ex art. 2752 c.c., lo considera come privilegio generale mobiliare e lo colloca al 20° grado nella ripartizione.
Zucchetti Sg srl
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Germana Greco
palermo06/02/2019 17:57RE: imu e creditore ipotecario nel riparto parziale
In altre parole i crediti del Comune per IMU maturata anteriormente al fallimento e ammessi allo stato passivo in privilegio, devono essere pagati dopo i crediti ipotecari.
E' corretto?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2019 18:55RE: RE: imu e creditore ipotecario nel riparto parziale
Come abbiamo cercato di spiegare nella risposta che precede, il privilegio attribuito al credito per IMU è di natura mobiliare per cui tale credito va soddisfatto col ricavato mobiliare se si arriva al grado ventesimo, che è quello che viene attribuito dall'art.. 2778 c.c., nel mentre l'ipoteca ha natura immobiliare e va quindi soddisfatta con il ricavato dell'immobile gravato; di conseguenza tra i due crediti non vi è competizione perché il privilegio, che nel caso è generale, grava sui mobili e l'ipoteca, che è speciale, grava sull'immobile su cui è iscritta..
Avevamo aggiunto come ipotesi (ipotesi da scartare) che, se anche fosse stato attribuito al credito IMU un privilegio immobiliare, il privilegio sarebbe stato pagato prima dell'ipoteca in forza del secondo comma dell'art. 2748 c.c.
Zucchetti SG srl
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